Cosa dice il Regolamento della partecipazione per le scelte di trasformazione urbana di Roma Capitale
“…Per migliorare le trasformazioni urbane della città, la qualità della vita
degli abitanti e produrre inclusione sociale, nonché per favorire la
trasparenza, si ritiene fondamentale la partecipazione dei cittadini ai processi
decisionali strategici, agli strumenti di pianificazione urbanistica e ai
progetti di trasformazione urbana“; “per processo partecipativo, si intende il
coinvolgimento di tutti gli attori sociali, che sia pienamente inclusivo e non
limitato a categorie sociali o gruppi economici e/o gruppi organizzati e
associazioni e che tale processo partecipativo non deve limitarsi agli aspetti
di informazione e consultazione ma ha carattere di continuità, strutturazione e
non occasionalità”; “la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte di
trasformazione non deve intendersi solo un’opzione politica o culturale, ma una
componente essenziale dei processi di trasformazione urbana finalizzati alla
qualità, alla trasparenza e alla coesione sociale, partendo dal principio che la
“città vera è quella degli abitanti” e non quella delineata dal suo perimetro“.
Queste le premesse del Regolamento per l’attivazione del processo di
partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana approvato il
13 ottobre 2025, 21 anni fa, ma sembra un’altra era, anche se è un regolamento
tutt’ora vigente. Lo riportiamo integralmente, a presente e futura memoria.
(AmBm)
254ª Proposta (Dec. G.C. del 13 ottobre 2005 n. 205) Regolamento per
l’attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di
trasformazione urbana
(le evidenziazioni sono di Carteinregola)
TITOLO I. PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ
ART. 1. PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ
1. Il Comune di Roma riconosce nella partecipazione popolare un metodo
fondamentale per la formazione delle decisioni in materia di trasformazioni
urbane e per la promozione dell’inclusione sociale. Il processo partecipativo
non si limita agli aspetti di informazione e consultazione, ha carattere di
continuità, strutturazione e di non occasionalità.
2. Con il presente Regolamento, il Comune di Roma definisce modalità e strumenti
volti a promuovere la partecipazione popolare nelle decisioni relative agli
strumenti di pianificazione e ai progetti di trasformazione ed in particolare
del Nuovo Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 33/2003.
3. Ai fini del presente Regolamento, la partecipazione è intesa quale massimo
coinvolgimento dei cittadini, delle formazioni sociali, degli attori economici,
secondo caratteri di adeguata diffusione, continuità e strutturazione, nel
rispetto delle esigenze di celerità e trasparenza del procedimento.
4. Il presente Regolamento si pone l’obiettivo di garantire ai cittadini,
attraverso un’informazione tempestiva e preventiva, la massima partecipazione
nella gestione degli strumenti del Piano Regolatore Generale e nell’attuazione
dei singoli piani e progetti ed un effettivo dialogo nell’interesse pubblico
anche al fine dell’uso più appropriato delle risorse.
5. La partecipazione non è finalizzata soltanto alla elaborazione di piani e
progetti o degli strumenti previsti dalla normativa, ma anche alla discussione,
valutazione e costruzione di politiche o di quadri strategici, da intendersi
come l’esito delle interazioni tra i processi partecipativi.
6. Il presente Regolamento è redatto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 15, comma 8, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Regolatore Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
33/2003, in attuazione dei principi del Capo II dello Statuto Comunale, ad
integrazione del “Regolamento per gli istituti di partecipazione ed iniziativa
popolare” e del “Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli
U.R.P.”.
7. Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli Uffici, Dirigenti,
Responsabili del Procedimento dell’Amministrazione Centrale e dei Municipi, che
ne assicurano l’osservanza, secondo le norme di seguito definite.
ART. 2. I SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE
L’Amministrazione coinvolge nel processo di informazione e di partecipazione
tutti i soggetti singoli o associati interessati dalle trasformazioni del
territorio di cui all’art. 3.
ART. 3. ATTI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA PARTECIPATIVA
1. Sono sottoposti al processo di partecipazione, secondo le modalità stabilite
dal presente Regolamento:
a) gli strumenti urbanistici attuativi, nelle diverse fattispecie definite da
norme statali o regionali, i progetti urbani e i relativi piani attuativi, i
programmi integrati, i Contratti di Quartiere, i piani di settore, i progetti
unitari delle centralità metropolitane ed urbane e delle centralità locali, di
cui agli artt. 60 e 61 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003, gli strumenti di pianificazione
e i progetti di trasformazione;
b) la Carta Municipale degli obiettivi, di cui all’art. 15, comma 3, delle
N.T.A. del Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 33/2003;
c) il Piano di Azione Ambientale previsto nell’ambito di Agenda Locale 21 e
della Carta di Aalborg del 1994;
d) il Piano di Zonizzazione acustica di cui alla legge n. 447 del 1995.
2. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere applicate, previa
deliberazione della Giunta Comunale, anche ad altri strumenti o interventi di
trasformazione del territorio, di competenza comunale con valenza urbanistica,
economica, sociale, individuati anche per categorie.
3. Sono sottoposti, inoltre, ad adeguata e diffusa informazione e
partecipazione, a decorrere dall’avvio del progetto preliminare, previa
definizione della fattibilità, i progetti di opere pubbliche di importo dei
lavori pari o superiore a quanto stabilito dall’art. 7 della Direttiva 31 marzo
2004 n. 2004/18/CE. La Giunta Comunale valuta l’opportunità di attivare la
procedura d’informazione e di partecipazione per le opere pubbliche anche di
importo inferiore che rivestano una particolare rilevanza e che non
costituiscano attuazione di piani o programmi già sottoposti a processi
partecipativi.
4. Qualora la formazione degli strumenti d’intervento di cui ai commi 1, 2 e 3
sia finalizzata all’acquisizione di finanziamenti, perentoriamente condizionati
al rispetto di termini definiti da norme sovraordinate, o qualora le stesse
norme impongano comunque una particolare celerità del procedimento, la Giunta
Comunale può stabilire termini più brevi di quelli di cui agli articoli 7 e 8.
TITOLO II. COMPETENZE E STRUTTURE ORGANIZZATIVE
ART. 4. COMPETENZE ORGANIZZATIVE
1. L’organizzazione del processo di partecipazione, come disciplinato dal
presente Regolamento, è di competenza e responsabilità del Comune di Roma a
livello degli uffici centrali, ed in particolare dei Dipartimenti competenti a
vario titolo in materia di programmazione degli interventi sul territorio, e dei
Municipi, che si avvalgono, a tal fine, della collaborazione
dell’Amministrazione Centrale.
2. Nell’ambito delle macro-strutture sono individuate le Unità Organizzative che
assicurano lo svolgimento dei processi partecipativi. La responsabilità
amministrativa del processo di partecipazione è del responsabile del
procedimento.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale, da adottare entro tre mesi
dall’approvazione del presente Regolamento, viene definito un piano operativo
per l’attivazione e l’organizzazione del processo di partecipazione, con
riferimento alle strutture e agli strumenti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9,
tenendo conto delle modalità organizzative adottate nei Municipi.
4. Il Comune di Roma costituisce un gruppo di referenti, che sia interlocutore
dei cittadini su tutte le questioni che riguardano gli interventi di cui
all’art. 3. Il gruppo di referenti partecipa a tutti gli incontri che si tengono
ai sensi dell’art. 8.
5. Al gruppo di referenti partecipano rappresentanti dei seguenti Assessorati e
relativi Dipartimenti: Politiche della Programmazione e Pianificazione del
Territorio, Semplificazione e Pari Opportunità, Politiche Ambientali ed
Agricole, Politiche della Mobilità, Politiche per le Periferie per lo Sviluppo
Locale e il Lavoro, Lavori Pubblici, Politiche del Patrimonio. È inoltre
rappresentato il Municipio competente per territorio nella persona del
Presidente, o suo delegato, e del Direttore.
ART. 5. LA CASA DELLA CITTÀ
1. Al fine di favorire una conoscenza diffusa, approfondita e documentata sui
temi delle trasformazioni urbane e di promuovere nonché organizzare i processi
di partecipazione, è istituito, con deliberazione della Giunta Comunale, un
ufficio denominato “la Casa della Città” che, ferme le competenze dei
responsabili dei procedimenti, supporta le strutture tecniche centrali e
periferiche e attiva gli strumenti di informazione e comunicazione
dell’Amministrazione Comunale, al fine dello svolgimento delle seguenti
funzioni:
a) rendere disponibili i materiali e la documentazione informativa su tutti i
Piani o Programmi di cui all’art. 3;
b) predisporre materiale divulgativo sui Piani e Programmi, di cui all’art. 3, e
su ogni iniziativa o provvedimento in materia urbanistica e ambientale, aventi
effetti sul territorio municipale, nonché organizzare esposizioni, convegni,
forum, assemblee;
c) rendere disponibili personale tecnico in grado di illustrare e fornire
chiarimenti sui materiali informativi;
d) organizzare la raccolta dei contributi partecipativi di cui all’art. 8;
e) predisporre gli elenchi delle realtà associative e dei singoli cittadini che
richiedano di essere informati, anche con mezzi innovativi, come specificato
nell’art. 7;
f) organizzare e predisporre ogni supporto logistico e divulgativo, per lo
svolgimento dell’incontro pubblico di cui all’art. 8.
La Casa della Città supporta inoltre le attività volte:
a) alla predisposizione del Documento della Partecipazione di cui all’art. 8;
b) ad assicurare l’idoneità, ai fini della libera consultazione da parte del
pubblico, del sito Internet del Comune di Roma e del Sistema Informativo di cui
all’art. 6;
c) alla raccolta delle istanze, interrogazioni, proposte, per l’inoltro agli
Uffici competenti;
d) a costituire luogo di discussione, interazione, confronto pubblico;
e) a far emergere le progettualità latenti, idee e creatività diffuse da parte
degli abitanti con concorsi, idee, seminari, eventi, esposizione di proposte di
cittadini.
2. Per l’organizzazione e la promozione delle forme di progettazione
partecipata, la Casa della Città si avvale dei laboratori territoriali e di
quartiere, che ove non costituiti andranno promossi.
3. La Casa della Città svolge funzioni di informazione, consultazione,
partecipazione relativamente agli interventi di valenza urbana e metropolitana e
raccorda le relative attività a livello municipale.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti la Casa della Città si può avvalere
della collaborazione di altre strutture.
5. Contemporaneamente alla costituzione della Casa della Città possono essere
costituiti nell’ambito dei Municipi, su iniziativa delle Giunte Municipali, Case
dei Municipi o luoghi di informazione e consultazione per le finalità di cui al
comma 1, utilizzando anche strutture già esistenti.
ART. 6. IL SISTEMA INFORMATIVO
1. Al fine di consentire un adeguato e tempestivo processo di informazione e
consultazione sugli interventi di cui all’art. 3 secondo le modalità e gli
obiettivi di cui agli articoli 7 e 8, la Casa della Città promuove l’attivazione
nell’ambito del sito Internet del Comune di Roma della necessaria informazione
sulle caratteristiche tecniche e localizzative e sullo stato di avanzamento
dell’iter procedurale degli interventi suddetti.
2. Ogni Ufficio avente competenza sugli interventi di cui all’art. 3 provvede
alla compilazione di una scheda informativa per ciascun intervento aggiornandola
fino alla conclusione dei lavori al fine di costituire la base informativa.
3. Per consentire l’accesso alle informazioni territoriali via web a tutti i
cittadini, l’Amministrazione Comunale mette a disposizione le postazioni
telematiche site all’interno del sistema biblioteche del Comune di Roma e nelle
piazze telematiche previste sperimentalmente nei contratti di quartiere.
TITOLO III. STRUMENTI E PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE
ART. 7. INFORMAZIONE
1. L’informazione costituisce il primo livello della partecipazione e deve
essere garantita a tutti i cittadini.
2. Ai fini della sottoposizione alla Giunta Comunale ovvero alla Giunta
Municipale competente degli atti di cui all’art. 3 l’Assessore competente o il
Presidente del Municipio interessato provvedono a darne pubblica informazione ed
a promuovere la conseguente consultazione.
3. La pubblica informazione avviene mediante inserimento della notizia in
apposita sezione del sito Internet del Comune di Roma e del sito Internet del 3.
La pubblica informazione avviene mediante inserimento della notizia in apposita
sezione del sito Internet del Comune di Roma e del sito Internet del Municipio
competente. L’informazione comprende documentazione idonea ad illustrare le
caratteristiche essenziali del programma o progetto, al fine di poter
utilizzare, per la loro definizione, anche proposte ed indirizzi dei soggetti di
cui all’art. 2.
4. Entro 15 giorni dalla data in cui si renda disponibile la progettazione
relativa agli interventi di iniziativa pubblica o privata, questa viene
trasmessa dall’Unità Organizzativa competente alla Casa della Città e alla
struttura Municipale (Casa del Municipio) interessata per le finalità di cui
all’art. 5. Della trasmissione è data contestuale informazione pubblica, secondo
le modalità di cui al comma 3.
5. Nel caso di Progetti Urbani, piani di centralità metropolitani o locali o di
Programmi Integrati, la trasmissione avviene in coerenza con quanto disposto
dalle N.T.A. del Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 33/2003.
6. Al fine della massima diffusione delle informazioni, l’Amministrazione
Comunale può pubblicizzare la possibilità di essere informati anche attraverso
mezzi innovativi, quali la posta elettronica, gli “sms” ed ogni altro mezzo
idoneo.
ART. 8. CONSULTAZIONE
1. La consultazione costituisce il secondo livello della partecipazione.
2. Entro 30 giorni dalla pubblica informazione di cui all’art. 7, i soggetti di
cui all’art. 2 possono far pervenire contributi partecipativi (osservazioni,
istanze, proposte), redatti in carta semplice e recanti la firma, la
denominazione e i recapiti dei soggetti presentatori. I contributi partecipativi
possono essere compilati ed inviati anche via web, utilizzando appositi moduli.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2 l’Assessore o il Presidente del
Municipio competente convoca un incontro pubblico, in orari e giorni che
permettano la massima. partecipazione dei cittadini. Della data dell’incontro
viene data informazione con 15 giorni di preavviso nel sito Internet del Comune
di Roma, nella sede della Casa della Città, nell’Albo dei Municipi interessati
nonché attraverso le ulteriori forme che si riterranno opportune.
L’Amministrazione Comunale deve assicurare la presenza, oltre ai componenti del
gruppo di referenti di cui all’art. 4, commi 4 e 5, direttamente interessati al
piano o all’opera su cui l’incontro è convocato, dell’Assessore competente o suo
delegato, del Direttore dell’Unità Organizzativa competente o suo delegato, del
Responsabile del Procedimento. Nell’incontro possono essere presentate ulteriori
osservazioni, proposte ed istanze delle quali è dato conto congiuntamente alle
altre osservazioni, proposte ed istanze di cui al comma 2, nel Documento della
Partecipazione.
4. La consultazione può inoltre essere articolata in ulteriori forme, fermo
restando quanto. previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, quali
l’attivazione di forum locali ovvero, previa deliberazione della Giunta
Comunale, il ricorso a questionari o sondaggi.
5. Tutti gli atti relativi alla fase di consultazione vengono raccolti nel
Documento della Partecipazione, predisposto e curato dal Responsabile del
Procedimento con il supporto della Casa della Città, che, sottoscritto
dall’Assessore competente, è allegato alla proposta di provvedimento di adozione
degli strumenti di intervento di cui all’art. 3. Il Dirigente dell’Unità
Organizzativa competente, in sede di relazione tecnica, espone le proprie
valutazioni sui temi emersi dal processo di consultazione. Il Documento della
partecipazione, recante le informazioni sui temi emersi, accompagna il
provvedimento in tutto l’iter previsto (Giunta Comunale, Commissioni Consiliari,
Consigli Municipali, Consiglio Comunale).
ART. 9. PROGETTAZIONE PARTECIPATA
1. La progettazione partecipata costituisce un ulteriore livello della
partecipazione.
2. Il processo di progettazione partecipata è promosso su richiesta della Giunta
Comunale, dell’Assessore competente, del Consiglio Comunale, del Presidente del
Municipio, del Consiglio Municipale.
3. La progettazione partecipata è obbligatoria nei casi in cui è espressamente
richiesta da bandi o normative regionali, nazionali ed europee, è raccomandata
nei casi in cui la rilevanza e complessità dell’intervento consiglia un processo
consensuale con gli attori del territorio.
4. La progettazione partecipata dovrà favorire una lettura ed interpretazione
delle necessità e vocazioni del territorio in chiave ambientale strategica, con
lo scopo di valutare la sostenibilità socioeconomica e fisica degli interventi
proposti.
5. Le attività di progettazione partecipazione potranno svolgersi mediante
l’organizzazione di incontri, forum, laboratori di quartiere e territoriali,
utilizzando metodologie appropriate, personale specializzato interno o, se
necessario, esterno all’Amministrazione Comunale, ed il supporto tecnico della
Casa della Città.
6. Gli esiti delle attività di progettazione partecipata sono resi pubblici ai
cittadini del territorio in esame nelle forme previste dall’art. 7. Il rapporto
completo delle attività di progettazione partecipata e delle osservazioni dei
cittadini conseguenti all’attività di informazione e consultazione costituisce
il Documento della Partecipazione che è parte integrante del progetto o
programma proposto.
ART. 10. MONITORAGGIO E VERIFICA
1. Il monitoraggio costituisce il quarto livello della partecipazione ed è
finalizzato a garantire a tutti i cittadini la possibilità di verificare
l’effettiva attuazione di quanto stabilito anche con il contributo della
partecipazione.
2. Per le finalità del precedente comma, l’Amministrazione Comunale favorisce
l’accesso agli atti ed alle procedure. Saranno altresì resi disponibili tutti i
dati relativi all’attuazione dei progetti approvati.
ART. 11. IL PROCESSO PARTECIPATIVO E L’AGENDA 21
1. Il presente Regolamento si applica anche a quanto previsto con deliberazione
della Giunta Comunale n. 5009 del 11 novembre 1997 relativa al Forum Agenda 21 e
sue articolazioni”.
ART. 12. VIGILANZA SUL PROCEDIMENTO DI PARTECIPAZIONE
1. Sull’osservanza degli adempimenti previsti dal presente Regolamento vigilano
gli organi competenti dell’Amministrazione Comunale.
ART. 13. NORMA TRANSITORIA
Nelle more dell’istituzione della Casa della Città ai soggetti di cui all’art. 2
è data la possibilità di sviluppare, tramite gli uffici competenti individuati
nell’ambito dei Dipartimenti o dei Municipi interessati, forme di informazione e
verifica in ordine agli interventi di cui all’art. 3, nonché di presentare
contributi partecipativi.
ART. 14. EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE
Tutti gli atti della informazione e partecipazione sono considerati “documenti
della partecipazione” e pertanto verbali delle riunioni, delle assemblee e degli
altri processi divengono atti del documento della partecipazione. Il documento
della partecipazione accompagna l’intero iter del procedimento e trova esplicita
menzione negli atti e deliberazione della Giunta Comunale e/o Consiglio Comunale
e/o Municipale.
30 ottobre 2026
Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com