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L’ordine del carcere e lo spazio del possibile
(disegno di sam3) Un uomo è solo nel parcheggio sotterraneo di un supermercato. In piedi sulla soglia, resta nell’ombra dell’androne e mentre parcheggio lo vedo leccare frettolosamente una sigaretta per chiuderla. Fa un impercettibile dondolio col corpo. Il parcheggio è vuoto, la mia è l’unica automobile presente, l’uomo è dunque sprovvisto della ragione più plausibile per sostare in quel luogo. E invece resta, in piedi, nell’androne ancora più buio per il contrasto con la luce del sole all’esterno. Mi incuriosisce e fugacemente ci scambiamo uno sguardo – c’è imbarazzo, come se fossimo nostro malgrado testimoni di qualcosa di scandaloso. Lascio zaino e giacca, entro a fare la spesa. Dopo poco esco, l’uomo è ancora lì, stavolta con una lattina in mano; sorseggia nervosamente. Se un parcheggio è un posto deputato a incorniciare l’auto entro un perimetro squadrato, spegnerla e riprenderla dopo aver svolto altre attività, cosa produce la presenza di un corpo non conforme – per le movenze, per gli atti, per l’aspetto – in uno spazio più o meno implicitamente normato? Perturba, spaventa, fa arrabbiare? Cosa sentiamo quando ciò accade, cosa facciamo? Quanto e come è legittima la presenza di un corpo in uno spazio? Chi può deciderlo? Come lo si decide, come lo si esprime? Inserisco la chiave nel quadro, avvio il motore. Mentre esco dal parcheggio spio con la coda dell’occhio quell’uomo, lo vedo osservarmi. Ecco di nuovo il turbamento. Ha capito, ho capito: i miei occhi sono state sentinelle a guardia d’una norma implicita, esplicitata tramite uno sguardo che vede e potenzialmente accusa, rimprovera, scaccia. I miei occhi hanno detto a quell’uomo: ci siamo accorti di te, non tanto perché esisti, quanto perché non sei al tuo posto. Ma qual è, alla fine, il suo posto? Sono turbata. Penso a quel martedì in carcere. Avevo incontrato Majdi[1] in mezzo alla “rotonda”, il varco circolare che si apre al centro del carcere e su cui affacciano tutte le sezioni. Majdi aveva tra le braccia una risma di quotidiani, Avvenire. Non c’eravamo mai visti, incrociamo lo sguardo, si avvicina, mi chiede come sto, gli chiedo come sta. Hamdoullillah, ci rispondiamo a vicenda. Prendiamo a parlare marocchino, dove hai imparato, sei brava. Un po’ qua, un po’ là, a Torino, a Casablanca… e tu, Majdi, come stai, da quanto sei qui? Sorride. Poco, sei mesi, ma devo rimanere qui ancora molto, nove anni. È tanto, tanto tempo, che entro ed esco da comunità, arresti domiciliari, prigione. Ho un problema di tossicodipendenza, il medico ha detto che dopo l’appello forse potrò andare in comunità. Senza il crack non ce la faccio. Lo dice con una certa sicurezza, senza andarne orgoglioso ma come facendo una constatazione. Cosa succede col crack?, mi aggrappo alla sua fermezza. Quando ho il crack non posso stare lontano dalla mia ragazza, la voglio sempre stringere, voglio starle accanto, e ci facciamo l’amore tante volte. E tu… dove sta la tua famiglia? Vivi in città? Sì, Majdi, vivo qui, ma la mia famiglia è lontana, sei o sette ore da qui. Ci fissiamo negli occhi mentre chiacchieriamo. Hai gli occhi sinceri, sei un essere sincero, mi dice come una carezza. Una guardia si avvicina, una tipa bionda, Majdi la saluta sorridendo, lei a sua volta risponde cortese e si allontana. Lei è gentile, ho lavorato per un po’ su da loro, negli uffici… facevo le pulizie, per questo la conosco. E ora, ora vendi i giornali? No, no, è che sono passato all’entrata e mi hanno chiesto di distribuirli. Prendine uno, tieni. No, no, grazie Majdi, non ti preoccupare, distribuiscili pure in sezione, tra i tuoi compagni. Dopo poco lei, la guardia bionda, torna da noi. Allora, ce ne andiamo? ci intima. Io e Majdi la guardiamo inermi e perplessi. Sto aspettando che scendano i ragazzi, mi stavo intrattenendo, dico sorridendole. Sì, ma ce ne andiamo? Andiamo, sì, andiamo. Ciao Majdi. Ciao Angela. Arrivo nell’aula e Mauro e Ahmed non sono ancora arrivati. Torno a chiamarli in sezione, passo di nuovo in rotonda. Majdi mi vede, viene verso di me. Ha in mano un foglio spiegazzato che mi agita davanti agli occhi, schiude le labbra per dirmi qualcosa. Un poliziotto lo interrompe e si interpone tra me e lui, rivolgendosi a me. Tu, sì, tu. Non puoi stare qui, non hai il permesso per stare qui, tu devi stare di là e basta, il tuo permesso è per stare là, qui non puoi venire. Perplessa e spiazzata lo osservo, non rispondo subito, è fiero del suo fare arrogante. Stavo solo aspettando i ragazzi, dico pacata. Non puoi aspettare qui, prosegue lui con tono tracotante. Ok, va bene, non importa… vado di là. Perdo di vista Majdi e allora mi avvio, il più lentamente possibile, nell’aula del Polo Universitario. Sento i passi della guardia dietro i miei, avverto di lui il ritmo dei piedi e lo percepisco chiedersi perché io stia avanzando così lenta. Sento in lui il desiderio di interrogarmi sui miei tempi, sul mio corpo che si muove con ritmi diversi da quelli consueti, sulle mie gambe che muovono passi inusuali. Sento che quel gesto così semplice – camminare con ritmi non conformi – è come se aprisse uno squarcio sulla finzione che regge un luogo, come se fondasse una crepa in quel regime di purezza fittizio e costruito. Il poliziotto non mi chiede nulla – a chi si chiede, da chi si pretende risposta? –, io giro l’angolo, arrivo in aula. Dopo poco arriva Ahmed, salam aalikum, si siede accanto a me e prende a leggere dei riassunti che gli ho portato. Cos’era il foglio che teneva in mano Majdi? Come posso saperlo, come può Majdi farmelo avere? Se glielo avessi preso, si sarebbe visto un foglio che passava di mano in mano; e avrebbe destato sospetto. Se anche non gliel’ho preso, si è visto un foglio che voleva passare di mano in mano; e ha destato sospetto. Instillare il dubbio sulla propria legittimità, sulla propria tenuta, ecco uno degli aspetti fondanti della “carceralità”, come confine materiale, giuridico, epistemico, come parte del regime confinario che si riproduce al di là della frontiera: è mobile e mobilitato dall’organizzazione degli spazi, dalla direzione degli sguardi. Come lo si introietta? Quale sapere produce? Il confine non produce soltanto fuori o dentro, ma dà forma a un’organizzazione dei sentimenti, dei desideri, dell’idea di sé. Louisa Yousfi nel suo Restare barbari si chiede citando Stamp Paid, il passeur che Toni Morisson racconta in Amatissima, se chi disumanizza, chi pensa di poter “misurare l’anima degli altri” abbia almeno un’anima. La questione genera scandalo poiché svela un ordine delle cose il cui obiettivo è ridurre al chiedersi, ossessivamente, quello che vogliono loro – “ma loro, chi sono?”, “what[2] are they?”– non più quello che vuole il sé. Fatima Ouassak in Per un’ecologia pirata parla di una assegnazione del “più piccolo spazio – identitario, comunitario, fisico, spirituale – possibile, in modo da ridurre gli individui alla loro sola forza lavoro”. Un processo di disancoraggio dal sé: il proprio sé storico, politico, affettivo, incarnato, individuato. Ecco che lo spazio dell’interazione con Majdi e la polizia, in carcere, risulta più nitido. Che cos’hai lì – qualcuno avrebbe potuto chiedere. Quanto tempo state passando a parlare – qualcuno ci ha implicitamente detto. Qua si può parlare solo dentro una cornice istituzionale, il vostro rapporto deve essere inquadrato dentro dei ruoli – qualcuno ci ha implicitamente intimato. Sei parcheggiato in un ruolo com’è parcheggiata una macchina: la cornice squadrata in un androne buio nei sotterranei di un supermercato potrebbe fungere ad altro – ma tutti[3], tutti, sorveglieranno affinché non lo faccia. E qualora accadrà sarà strano: allora qualcuno osserverà più del dovuto, farà sentire a disagio il non conforme, oppure chiamerà chi di dovere, chi riesce – tramite un potere basato sulla violenza – a ripristinare l’ordine fittizio su cui si basa la tenuta sociale. Il buio di quello spazio sarà funzionale a scongiurare altro che non sia un solo gesto, altro che non sia un solo uso. Incrociarsi e fare il tentativo di incontrarsi, ascoltarsi, comprendere, nel piccolo dell’androne di un parcheggio o nel grande atrio di un carcere, non è previsto. Puoi farlo, sì, capiamo io e Majdi: ma devi farlo di nascosto. Ciò che è previsto, qui, sono dei ruoli e delle relazioni inerti. Puoi indossarle solo così, mettere in scena di te ciò che è richiesto, non ciò che sei – ciò che desideri, ciò che ti andrebbe di essere. Semplice: Majdi, qui distribuisci i giornali e devi solo distribuire i giornali. So già che userai lo spazio della mansione per raggirare controlli, sorveglianze, discipline: ma per rimanere entro questo regime di verità, io devo fingere di non sapere. Se me lo fai vedere, Majdi, se mi metti davanti il fatto che potenzialmente puoi – fare altro, essere altro, divenire altro – ti restituirò al tuo ruolo, alla persona che ho bisogno che tu sia. Ne va della tenuta di questo posto, della riuscita di questa finzione. Majdi, qui fai la fila per vedere il medico del Serd e puoi solo fare la fila per vedere il medico del Serd. Se facendo la fila incontri un qualche tuo compagno, devi parlargli come si parla da detenuto a detenuto. Majdi, qui, se anche incontri per i corridoi un altro detenuto, non puoi molto più che salutarlo, perché i corridoi, Majdi, non sono fatti per fare riunioni spontanee, capannelli; i corridoi, Majdi, non sono che funzionali al passaggio da-a, e non spazi liminali in cui le cose possono accadere. Quegli occhi, Majdi, quegli occhi sinceri, tu li hai visti, ma ti è stato detto che non puoi vederli, Majdi, quindi torna indietro nel tempo, perché questo non è il posto per vedere occhi sinceri, questo non è il posto per aggettivare: qui, gli occhi possono esistere solo per sorvegliare o per essere tappati. Non andare fin là a chiamare i tuoi studenti, mi dice Fabrizio, un detenuto, un giorno di qualche settimana fa. Perché, Fabrizio? Sorride per la mia ingenuità. Perché poi ti fanno storie, e poi… è un rischio. Magari qualcuno comincia a sbraitare e incazzarsi e devono chiudere tutto, e tu sei lì, e cosa fai, rimani dentro? Qui sono tutti matti… non ti pensare. Capisco, grazie dell’avvertimento. Ma una cosa: se la questione è che possono fare problemi a voi o al Polo Universitario, è un conto. Se la questione è, invece, assumersi il rischio, io me lo assumo. Io vado. Le cose accadono: accadono qui, accadono fuori. Dentro e fuori non esistono. Sono produzioni e riproduzioni dello stesso sistema. È un’allucinazione del sistema, Fabrizio. Fuori fa schifo. Dentro pure. Le cose accadono e non voglio non fare qualcosa solo per il rischio che possa accadere altro. Le cose possono accadere sempre, perché lo spazio del possibile c’è, anche quando non è previsto. Ma non prevederlo – non prevedere che lo scorrere vitale delle cose possa aprirsi al possibile – è volere la morte. Si finge l’ordine e si ottiene la morte: se si elimina il possibile tutto muore. Ma grazie, Fabrizio, grazie: non voglio parcheggiarmi, vorrei potessimo non farlo. Vorrei slabbrassimo lo spazio del previsto, stressassimo la finzione fino a farla esplodere. Vorrei desiderassimo, vorrei divenissimo. (angela curina) -------------------------------------------------------------------------------- [1] I nomi reali e l’indicazione geografica del carcere non sono specificati a tutela delle persone ristrette e della sottoscritta.   [2] Come scrive Yousfi, nella versione originale in lingua inglese, Morrison non usa who ma what per riferirsi a “loro”. [3] Volutamente al maschile plurale.
April 17, 2026
Napoli MONiTOR
La tortura di Stato e il nemico anarchico. Verso il rinnovo del 41-bis ad Alfredo Cospito
(disegno di diego miedo) Il primo febbraio del 2023 il ministro della giustizia Carlo Nordio, nel corso di una informativa al Senato, disse: «Si può discutere se sia giusto o no applicare il 41-bis per un certo tipo di reato o un altro, ma se esiste la legge è uguale per tutti. Non si può fare la differenza tra il 41-bis applicato a un terrorista anarchico oppure a un mafioso o un camorrista». Erano trascorsi quattro mesi da quando Alfredo Cospito, anarchico sottoposto al regime del 41-bis dal maggio del 2022, aveva iniziato lo sciopero della fame. Nelle parole del ministro, nate per giustificare l’applicazione di quel regime a prescindere dal titolo di reato, c’è una (inconsapevole ma sostanziale) verità che Cospito nel suo lungo digiuno aveva più volte evidenziato: se il regime detentivo speciale viene considerato estremamente afflittivo tanto da incidere sulla compressione dei diritti umani fondamentali, tale afflittività riguarda tutti coloro che ne subiscono l’applicazione, al di là dalla ragione che li ha condotti lì. È un tema fondamentale, che non emerge certo con il caso Cospito, ma che è terreno comune per quei movimenti che nei secoli hanno considerato l’istituzione carceraria, e le sue aberrazioni, tendenzialmente inumane di per sé, oltre qualunque esigenza preventiva. Tra le impreviste conseguenze che la vicenda Cospito ha innescato nella recente storia italiana, vi è stata infatti quella di riportare al centro del dibattito mediatico e politico la crudeltà di un istituto su cui per decenni è calato il silenzio, in funzione di una sorta di subalternità rispetto a quanto viene considerato da sempre necessario, poiché indispensabile a garantire la sicurezza collettiva. L’introduzione di questo istituto risale al periodo delle stragi mafiose dei primi anni Novanta: il cosiddetto 41-bis è stato infatti istituito con il decreto-legge n. 306 del 1992, poi convertito nella legge n. 356 dello stesso anno. Successivamente sono state apportate modifiche rilevanti. Una prima riforma, con la legge 23 dicembre 2002 n. 279, lo ha trasformato da misura temporanea a strumento stabile, ampliando anche l’elenco dei reati che ne consentono l’applicazione. Una seconda modifica, introdotta con la legge 15 luglio 2009 n. 94, ha ulteriormente irrigidito il regime, con l’obiettivo di correggere alcune criticità applicative e definire in modo preciso le restrizioni imposte ai detenuti. Alcune di queste limitazioni sono state però successivamente dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale. In origine, quindi, il legislatore aveva concepito il 41-bis come risposta a una situazione emergenziale. Solo con la riforma del 2002 – come ricorda il presidente del Tribunale di Firenze Marcello Bartolato – si è preso atto che un’emergenza protratta per anni non poteva più essere considerata tale, portando così alla stabilizzazione definitiva dell’istituto. L’ulteriore irrigidimento del 2009, inserito nel contesto dei cosiddetti “pacchetti sicurezza”, ha rafforzato ancora di più il regime, a discapito dei reclusi. A seguito di quella riforma, scrive Bartolato, la dottrina ha affermato come “le ragioni giustificatrici, essendo naturalmente estranee al carcere (lo scopo dell’inasprimento non è di natura disciplinare né è dettato da ragioni di sicurezza interna o di ristabilimento dell’ordine), traggono perlopiù spunto da due finalità: tranquillizzare l’opinione pubblica da un lato e, dall’altro, sollecitare condotte collaborative – come poi anche tutto lo svilupparsi del tema del cosiddetto ergastolo ostativo ha dimostrato”. Proprio la probabile e prossima riconferma del regime speciale a Cospito da parte del ministro Nordio si configura come una decisione dal forte (ed esclusivo) valore dimostrativo: lo Stato non deve scendere a patti con coloro che vengono considerati nemici dell’ordine costituito. Eppure, se nello scenario politico dell’ultimo ventennio, e a dispetto qualche flebile afflato registrato con l’emergere del caso Cospito, discutere del necessario superamento del 41-bis viene stigmatizzato come uno scandaloso sacrilegio – quasi quanto mettere in discussione l’intero impianto repressivo dello Stato contemporaneo – si potrebbe iniziare da un modesto quesito, proprio in riferimento alla vicenda del detenuto anarchico: se questo istituto trova, o dovrebbe trovare, la sua legittimità nella straordinarietà della sua applicazione e nella razionalità del suo obiettivo principale (l’interruzione delle relazioni tra il recluso e l’organizzazione criminale di appartenenza), in che modo lo si rende giustificabile nel caso in esame? L’organizzazione a cui viene ricondotto Cospito, ovvero la Federazione Anarchica Informale (FAI), viene descritta alla stregua di un’organizzazione di stampo mafioso: presenza di un gruppo chiuso, con una guida interna e una struttura gerarchica, in grado di mantenere comunicazioni e influenzare le attività anche dall’interno del carcere. Eppure, il reato associativo è stato riconosciuto, finora, solo a tre appartenenti alla FAI – numero legale minimo per prevedere quel reato – mentre molti di coloro che vengono ricondotti a quella sigla sono stati definitivamente assolti. In un’intervista di Lorenzo Cameli a Mario Di Vito, autore de La pista anarchica (Laterza, 2023), Di Vito spiega bene questo punto: “L’informalità di un’organizzazione politica fa sì che i suoi membri possano anche non conoscersi tra di loro: qualsiasi azione può finire sotto quell’ombrello, anche se non c’è una conoscenza diretta o un vero e proprio vincolo associativo. Riconoscersi in certi principi non può fare un’associazione delinquere”. Alla vigilia del rinnovo del 41-bis per Cospito rimane così aperta la questione rispetto al fatto che un simile livello di restrizione possa davvero essere giustificato dal tipo di organizzazione contestata, dal momento che diverse sentenze hanno escluso che la FAI abbia una struttura stabile, gerarchica e centralizzata. E se non esiste una struttura né una gerarchia, se non ci sono comandanti né subordinati, se la cosiddetta galassia anarchica è tale proprio perché priva di un centro definito e riconoscibile, perché utilizzare il 41-bis per punire Cospito e non permettergli di concludere la sua lunga pena in altro regime? In questi anni, persino altri organi dello Stato si sono espressi in maniera dissonante rispetto alla linea dura e pura del ministero della giustizia. La Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, la Direzione distrettuale antimafia di Torino, il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria avevano tutti espresso parere favorevole al trasferimento di Cospito a una forma di detenzione di minore afflittività. E la stessa opinione era stata argomentata dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Tutte posizioni considerate superflue dal ministro. Recluso nel carcere di Bancali, Cospito vive da quattro anni sottoterra. Lui, come tutti coloro che sono sottoposti al regime speciale in quell’istituto, hanno accesso esclusivamente a quelle cinque sezioni ricavate scavando nel terreno, dove arriva solo luce artificiale (sempre accesa) e dove, se piove, si allaga l’intero reparto. Gli è concessa un’ora d’aria trascorsa in uno spazio ristretto e spoglio, la possibilità di interagire con un numero molto limitato di persone, il controllo rigoroso della corrispondenza sia in entrata che in uscita e l’accesso a un numero ridotto e selezionato di letture. A queste condizioni, negli anni, si sono aggiunte numerose altre limitazioni e divieti, tra cui alcune particolarmente crudeli e insensate: l’impossibilità, per esempio, di esporre nella cella fotografie dei propri familiari scomparsi. O, tra le più recenti, l’impossibilità di leggere dei libri fino a poco prima regolarmente acquistati dal detenuto perché, secondo il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, avrebbero carattere “meramente voluttuario, non essendo necessari all’esercizio di diritti fondamentali”. In tal modo non solo viene meno la tesi che dovrebbe giustificare, in origine, l’applicazione di tale regime a un detenuto anarchico; ma, anche ammettendone la legittimità – ossia la sua coerenza con l’obiettivo dichiarato – resta incomprensibile l’ulteriore carico di sofferenza che ne deriva, così come le molteplici forme di distorsione a cui si presta. O meglio, lo si spiega esplicitando quanto Cospito ha mostrato in quei cento ottantadue giorni di sciopero della fame: una tensione dello Stato verso l’annientamento della persona ritenuta colpevole. Questa tensione non si è fermata neanche davanti al rischio concreto di morte del detenuto. Anzi, lo sciopero della fame di Cospito, ovvero l’azione non violenta per definizione, è stata trasformata in prova della sua pericolosità.  Mentre l’anarchico rischiava di morire – perdendo nel giro di pochi mesi quarantadue chili, muovendosi solo con la sedia a rotelle senza riuscire a deambulare autonomamente, con ematomi visibili su tutto il corpo e con pericolo di arresto cardiaco all’interno di una cella – il messaggio all’esterno, secondo il ministero della giustizia, era tutt’altro che non violento.  Per Nordio, Cospito avrebbe ribaltato il significato di quell’azione nel suo opposto, facendo “del corpo il catalizzatore che serviva all’azione strategica del detenuto che chiedeva unità di intenti e obiettivi pur lasciando a ciascuna formazione la libertà e l’autodeterminazione in relazione alla tipologia di atti da compiere”. In maniera abbastanza prevedibile fonti di via Arenula, un paio di giorni fa, hanno fornito alle agenzie di stampa l’anticipazione dell’orientamento ministeriale sulla proroga del 41-bis. Per la conferma bisognerà aspettare l’inizio di maggio ma, evidentemente, ci troviamo di fronte all’ennesima occasione che il governo ha di dirottare l’attenzione pubblica verso il nemico anarchico. Da questo punto di vista Cospito ben rappresenta, lo ricordava Salvo Vaccaro, “il granello di sabbia che inceppa il meccanismo, avendo sollevato con il suo gesto di protesta un problema rimosso che concerne vite a perdere, sulle quali solitamente si è scagliato il classico cinismo della continuità statuale che ragiona sui tempi lunghi cancellando le vite dei singoli”. (marica fantauzzi)
April 17, 2026
Napoli MONiTOR
Contro l’archiviazione della strage al carcere di Modena. Intervista a Luca Sebastiani
L’8 marzo 2020 nel carcere Sant’Anna di Modena, così come in altri quaranta e oltre istituti penitenziari della penisola, scoppia una rivolta. La risposta repressiva dello Stato è immediata e violenta e nelle sommosse di quei giorni muoiono in totale tredici detenuti. Di queste persone, quasi tutte di origine straniera, nove erano detenute a Modena e morirono tra le mura del carcere emiliano o nei successivi trasferimenti verso altri istituti. Un altro detenuto morì a Bologna e altri tre a Rieti. Nel frattempo, nel mondo di fuori veniva indetto il cosiddetto lockdown, una misura inedita ed eccezionale attuata nell’ambito dell’emergenza pandemica da Covid-19. L’attenzione mediatica sulla pandemia, in quei giorni, fu inversamente proporzionale a quella riservata alla strage di Modena, la più grande strage di Stato della storia repubblicana all’interno di un carcere. Eppure, i media ne parlarono soltanto per pochi giorni, mentre la maggior parte dell’opinione pubblica era concentrata su altro. Le inchieste giudiziarie legate a queste morti furono archiviate solo pochi mesi dopo, concludendo che la causa delle morti era in tutti i casi legata all’abuso di metadone, prelevato e assunto dai detenuti nelle infermerie del carcere. A distanza di qualche mese diversi detenuti, a Modena e ad Ascoli Piceno, cominciarono a presentare esposti e denunce per le violenze subite in quei giorni dagli agenti penitenziari e per gli omessi soccorsi da parte del personale sanitario. Una testimonianza preziosissima si trova nel libro di Claudio Cipriani, Next Stop Modena 2020 (Sensibili alle foglie, 2025). Cipriani, attualmente recluso presso il carcere di Secondigliano era all’epoca detenuto proprio a Modena. In conseguenza a queste nuove informazioni, la procura di Modena dovette aprire un’inchiesta per tortura a carico di decine di agenti penitenziari, salvo poi chiedere, anche in questo caso, per ben due volte l’archiviazione. Entrambe le volte, i legali dei familiari dei detenuti hanno presentato opposizione: la seconda sarà discussa, forse definitivamente, questo lunedì 30 marzo, presso il tribunale di Modena. Per ricostruire le vicende giudiziarie, abbiamo intervistato l’avvocato Luca Sebastiani, del foro di Bologna, legale di due famiglie di detenuti morti nel carcere di Sant’Anna e responsabile dell’Osservatorio carcere della Camera di penale di Bologna. +++ Come ti sei trovato a rappresentare alcuni dei familiari dei detenuti morti al Sant’Anna nel marzo 2020 e quali iniziative legali hai portato avanti fino a qui? Ho seguito questa causa perché uno dei ragazzi morti, Hafedh Chouchen, era un mio assistito. Lo seguivo da un po’, era un ragazzo solare, energico, entusiasta, che di lì a brevissimo sarebbe uscito, parliamo di qualche settimana. Aveva anche trovato un lavoro: anche per questo, conoscendolo, ho sempre avuto molti dubbi che avesse partecipato alla rivolta. Ho avvisato io i genitori, che non conoscevo, ho avuto non pochi problemi per trovare il numero, e una traduttrice francese, in più non mi conoscevano e gli ho dovuto dire che loro figlio era morto. È stato un momento drammatico, che non sarebbe spettato a me, ma per il quale mi hanno sempre ringraziato. Se le mie erano supposizioni, loro ne erano e ne sono convintissimi: Hafedh non ha mai alzato un dito nei confronti di nessuno, non era una “testa calda” ed era entusiasta di uscire. Anche per questo, oltre che per la sua dignità, siamo alla costante ricerca della verità su quanto accaduto quel giorno e sul perché nessuno lo ha soccorso in tempo. Da un punto di vista giuridico, quali sono gli aspetti più gravi della vicenda? I punti oscuri sono molteplici e su questi il giudice non ha chiarito alcunché: l’indagine, pur complessa di base e con tantissimi elementi portati dalle difese, fu archiviata con un’ordinanza di un paio di pagine, rispolverando il cosiddetto “rischio eccentrico”, un’interpretazione giuridica, utilizzata prettamente in materia di sicurezza sul lavoro, che porta a escludere alla radice eventuali responsabilità del datore di lavoro, in caso di comportamenti abnormi e imprevedibili dei dipendenti. Una decisione e una motivazione che ci hanno lasciato perplessi e che non risponde alle tante lacune che avevamo individuato, come l’assenza di un’indagine sull’eventuale ritardo nei soccorsi nei confronti del mio assistito che, per il nostro medico, gli avrebbero salvato la vita. Non si tratta di un aspetto secondario, soprattutto considerando che la procura di Modena ha ritenuto ab origine di non indagare questo aspetto fondamentale: quando è stato conferito l’incarico al consulente tecnico d’ufficio nominato dall’accusa, e gli sono stati formulati i quesiti da sciogliere, le difese dei familiari non erano presenti. E non erano presenti perché, contrariamente a quanto previsto dal codice di procedura penale, non sono stati avvisati: un’altra circostanza che abbiamo stigmatizzato e sulla quale non abbiamo ricevuto risposta. Tra l’altro alcuni di questi ragazzi avevano persino familiari nel nostro paese, come Baakili Ali, la cui sorella vive e risiede in Italia da tanti anni. Poi c’è tutto il tema, inesplorato, di come e dove venisse conservato il metadone. Perché in quelle grosse quantità? Era davvero chiuso in un armadio blindato in infermeria? E, dato che è stato aperto con le chiavi dai detenuti, chi aveva queste chiavi, chi le ha consegnate ai detenuti, perché e a che ora? La rivolta scoppia verso l’ora di pranzo, alle quattro uscivano gli ultimi infermieri che erano ancora all’interno del carcere, ma già alle tre il 118 ha dichiarato che uscivano detenuti sotto l’effetto smisurato del metadone, alcuni dei quali venivano soccorsi perché stavano andando in overdose. Dunque, già alle tre, quando gli infermieri erano ancora all’interno dell’istituto, la farmacia era stata assaltata: perché non si è ritenuto di indagare questo aspetto? E ancora: perché, ben sapendo che i detenuti avevano oramai a disposizione quasi venti litri di metadone, il carcere è stato lasciato in mano agli stessi, che per l’appunto ne stavano abusando, fino a tarda sera, e non si è intervenuti? Hafedh, per esempio, è morto proprio in quelle ore e probabilmente poteva essere salvato. Non va tralasciato infine il tema telecamere, alcuni dei cui filmati non sono stati acquisiti in quel procedimento, mentre altre ancora non avrebbero registrato a causa di un presunto blackout elettrico. Su quest’aspetto, che a noi non convince affatto, preferirei non entrare nei particolari, perché è uno dei principali argomenti su cui abbiamo basato l’opposizione alla richiesta di archiviazione nel processo “parallelo” relativo alle presunte torture poste in essere da decine di agenti della penitenziaria ai detenuti. A che punto è il ricorso in Cedu e su quali aspetti mette a critica le motivazioni dell’archiviazione di procura e tribunale modenese? Un’eventuale riapertura delle indagini in Italia riguarderebbe soltanto alcune delle persone decedute o tutte quante? Le inchieste nelle procure delle altre città (Ascoli Piceno, Bologna, Rieti, Alessandria, Verona e Parma) sono definitivamente archiviate? La Corte Europea ha dichiarato ammissibili i motivi di ricorso che ho presentato insieme al compianto professor Valerio Onida e alla professoressa Barbara Randazzo. Sono susseguite memorie, predisposte da noi e dall’avvocatura dello Stato, che difende lo Stato italiano, nostra controparte, e la causa è stata trattenuta in decisione alla Corte. Quindi, potrebbe arrivare in qualsiasi momento, ormai sono diversi mesi che aspettiamo. Se questo possa avere ricadute sul resto del processo, dipende da cosa deciderà la Corte. È chiaro che questa possibilità c’è e in astratto non è detto che sia solo circoscritta alla posizione di Hafedh: anzi, potrebbe porre le basi per una richiesta di riapertura delle indagini nei confronti di tutti. È quello che auspichiamo. Il 30 marzo si deciderà sull’archiviazione o rinvio a giudizio dell’inchiesta riguardante le torture da parte degli agenti, sorta a seguito di diversi esposti di persone detenute a Modena all’epoca dei fatti. Cosa ritieni rilevante evidenziare di questo procedimento? Tecnicamente il 30 marzo si decide sull’archiviazione e non sul rinvio a giudizio perché la procura ha depositato una nuova richiesta di archiviazione dopo aver espletato le indagini che erano state indicate dal giudice delle indagini preliminari nell’estate del 2024, in conseguenza del rigetto della prima richiesta di archiviazione e dell’accoglimento della nostra opposizione. A fronte di questa nuova richiesta noi abbiamo depositato di nuovo una opposizione e il Gip deciderà su quella. Il giudice potrà archiviare oppure può disporre nuove indagini o ancora, come da noi richiesto, predisporre l’imputazione coatta nei confronti degli indagati, “obbligando” di fatto il pubblico ministero a chiedere il rinvio a giudizio per alcuni di loro. È un’ipotesi percorribile e che noi auspichiamo, ma parliamo di una decisione che avrebbe un peso notevole, vista la delicatezza del processo. Noi saremo lì, faremo valere le nostre ragioni, le sosterremo davanti al giudice, peraltro abbiamo svolto delle indagini difensive che ci hanno fornito degli elementi processuali interessanti. Cosa ne è dell’inchiesta a carico invece dei detenuti per devastazione e saccheggio e resistenza? Pensi che la sua evoluzione possa dipendere da quella del 30 marzo e dell’esito della Cedu? Stando a quello che a me consta – difendo alcune persone anche in quel processo – non ci sono stati sviluppi processuali su quel fronte: non sappiamo se è stato archiviato, se è ancora in indagine a distanza di sei anni dai fatti. In ogni caso a noi e penso a nessun altro è stato notificato altro dall’ultima proroga delle indagini preliminari, che però è datata diversi anni fa. E la cosa mi sorprende un po’. Perché per la maggior parte della popolazione italiana questa storia sembra essere finita nel dimenticatoio? Per due ragioni molto semplici: la prima è che, nonostante stiamo parlando della tragedia più importante della storia repubblicana avvenuta all’interno di un carcere, è datata 8 marzo 2020, lo stesso giorno in cui ci fu il primo Dpcm che impose il lockdown. Eravamo tutti distratti su altro. Ricordo ancora Daria Bignardi di fronte al carcere di San Vittore a Milano in diretta per dare disperato ascolto e spazio a queste rivolte, ma era un tema che in quel momento non interessava quasi a nessuno. E così è stato per mesi. In più, e questo spiace ammetterlo, il fatto che la stragrande maggioranza delle persone decedute abbia origine straniera, e non abbia la propria famiglia in Italia, ha facilitato il calare del sipario. Pensate a quanto sia stata utile e imprescindibile per ottenere la verità la battaglia portata avanti da Ilaria Cucchi, o dalle famiglie Aldrovandi e Regeni, solo per citarne alcune. Qui non c’era nessuno a chiedere risposte, se non fosse per il comitato costituitosi a Modena, per qualche associazione e me, in qualità di difensore di una delle otto famiglie coinvolte. Se a Modena fossero morti otto italiani, l’eco mediatico sarebbe stato diverso dal principio. Qual è l’attuale situazione nel carcere di Modena? Il personale penitenziario, sanitario e i vertici del Dap in servizio all’epoca, sono ancora in servizio presso lo stesso carcere o altrove? Il carcere di Modena è un carcere vecchio, ha delle carenze strutturali che erano state segnalate anche prima della rivolta. È un carcere sovraffollato come quasi tutti quelli italiani. I detenuti, come in tutto il territorio nazionale, aumentano e la situazione, come in ogni carcere, è al collasso. Non ho notizie di che fine abbia fatto chi ci lavorava quel giorno. Di certo posso dire che avrei voluto contro-esaminare molti tra gli agenti a dibattimento, per vagliare, davanti a un giudice terzo e imparziale, la loro versione dei fatti. Ma questa possibilità ci è stata preclusa con l’archiviazione, basata solo sugli atti di indagine per lo più predisposte dalla stessa penitenziaria. L’unica cosa che so, perché l’ho appresa dalla stampa, è che il comandante della polizia penitenziaria in capo quel giorno è stato promosso a svolgere la medesima funzione nel carcere di Parma, che essendo un istituto che ospita il 41-bis è considerato uno dei carceri più importanti in Italia. Nel carcere di Modena, come denunciato da diversi detenuti anche prima del 2020, e da numerosi atti di autolesionismo posti in essere dagli stessi, la sofferenza psichica trattata e inferta attraverso l’uso di sedazione e psicofarmaci è un elemento ricorrente. Come fa il DAP a esimersi dalla responsabilità delle tossicodipendenze all’interno di un carcere? Il tema è di carattere generale e delicatissimo. Le statistiche ci dicono che quasi un terzo dei detenuti in Italia è tossicodipendente: dunque non dovrebbe essere in carcere, ma in una struttura adeguata. Ancora più allarmante è la percentuale di detenuti che quotidianamente prende psicofarmaci: secondo Antigone, in alcune strutture si arriva anche al settanta per cento, e più di un detenuto su dieci ha una diagnosi psichiatrica grave. Basta entrare una volta all’interno di un istituto per rendersi conto di questo, e del fatto che le carceri non possono essere umanamente sopportabili da chi ha problematiche di questo tipo. Non deve stupirci perciò il numero altissimo dei suicidi in carcere o di gesti autolesionistici che ogni anno va ad aumentare. Solo a Modena nel 2025 ce ne sono stati cinque, così come aumentano gli episodi di violenza. Ogni carcere è una bomba pronta a esplodere, ormai da decenni, ed è questo che è successo lì. (intervista di -ellera)
March 27, 2026
Napoli MONiTOR
Il caso Tommy Olsen. Una svolta repressiva verso chi difende i diritti delle persone migranti
(disegno di martina di gennaro) Il 16 marzo 2026 Tommy Olsen, cittadino norvegese e fondatore della Ong Aegean Boat Report (ABR), che da anni monitora e denuncia i respingimenti delle persone migranti nel Mare Egeo, viene arrestato nella sua casa a Tromsø, in Norvegia. L’arresto segue una richiesta di estradizione emessa dal governo della Grecia, ed è finalizzato a sottoporre l’attivista a un processo nel quale viene imputato di favoreggiamento e organizzazione criminale, e per il quale rischia di essere condannato fino a vent’anni di carcere. La sua detenzione e la persecuzione della sua organizzazione rivela la complicità degli stati europei nella violenza agita contro le persone migranti. La richiesta di estradizione viene emessa, non a caso, alle soglie dell’entrata in vigore del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, operativo da giugno 2026, le cui direttive in merito alle politiche di frontiera dei paesi membri e degli aderenti Schengen sono state preannunciante dall’implementazione di decreti e leggi nel 2025. Queste ultime, hanno infatti predisposto in maniera intermittente sospensioni al diritto di asilo in base ai capricci dei governi e agli equilibri geopolitici (pensiamo al caso dei paesi nord-africani o della Siria), condannando alla detenzione e alla deportazione sempre più vite umane. Parallelamente all’affossamento definitivo della libertà di movimento attraverso l’arma del paese sicuro, il nuovo Patto opererà una stretta decisiva anche in materia di favoreggiamento, tema da sempre prediletto per criminalizzare la solidarietà internazionale, che da dieci anni a questa parte ha spinto migliaia di individui a mobilitarsi in difesa dei diritti delle persone migranti. Già dallo scorso 5 febbraio 2026, il governo greco ha predisposto una nuova legge secondo cui il rivestire un ruolo dirigenziale all’interno di un’organizzazione non governativa si traduce automaticamente in un fattore aggravante in casi legati a violazioni dei codici in materia di migrazioni. Una coincidenza davvero curiosa, dal momento che allo stesso mese risale la notifica di arresto di Olsen. La sua persecuzione aveva avuto inizio anni fa, con l’avvio di diverse indagini avviate per volontà delle procure di varie isole-hotspot dell’Egeo. Sebbene quattro siano state archiviate, un’indagine avviata nel 2022 dalla procura di Kos lo vede rinviato a giudizio. A “incriminarlo”, sarebbe un messaggio scambiato con un uomo sbarcato a Kos nel luglio 2021 e l’accusa di complicità nel traffico illegale, avanzata da un membro della guardia costiera. Il vero motivo di questo accanimento giuridico? L’organizzazione di Olsen svolge da anni attività di monitoraggio nel Mar Egeo, rendendo nota la presenza di imbarcazioni in transito alla guardia costiera allo scopo di avviare le attività di soccorso, spesso in seguito alla richieste di aiuto ricevute da una linea telefonica d’emergenza specificatamente predisposta. Nel corso degli anni tale strumento ha però anche permesso di collezionare numerose prove audio-visive, incluse scene di rapimenti, prese in ostaggio e violenze in mare, permettendo così di denunciare le violenze e i respingimenti illegali effettuati dalle autorità greche e contribuendo a smascherare l’ipocrisia del sistema di “accoglienza” europeo. In particolare, Aegean Boat Report nasce come pagina Facebook tra il 2015 e il 2016, nel pieno dell’intensa stagione migratoria che proietta la frontiera greca nel ciclone mediatico internazionale. Nasce quindi come pagina di informazione, pubblica notizie in tempo reale sugli sbarchi, promuovendo un’attivazione che aveva spinto lo stesso Olsen a svolgere attività di volontariato sull’isola di Lesbo. L’obiettivo del progetto era colmare il vuoto in materia di dati, trasmessi all’epoca in maniera opaca e incostante dai governi e dall’UNHCR. La peculiarità dell’approccio della futura associazione consisteva nel considerare non solo i dati europei, ma anche quelli turchi, confrontando così le partenze con gli sbarchi, e restituendo una visione molto più coerente, ma anche drammatica, della realtà. Nel 2018, grazie alla presenza di vari attori sul campo, nasce la Ong norvegese, che ha saputo garantire un’operatività h24, sette giorni su sette, diventando uno dei maggiori riferimenti sul territorio greco. Gli slanci di solidarietà internazionale che si raccolsero all’epoca della “stagione migratoria” furono innumerevoli. È altrettanto innegabile, tuttavia, quanto la stessa parola “solidarietà” a cui si faceva appello, fosse diventata uno strumento tutt’altro che neutrale, e piuttosto strategico. Esso veniva rivolto a soggetti migranti, che per etnia e religione costituivano in quel periodo gli stessi obiettivi politici della “caccia al terrorista” scatenatasi in parallelo all’escalation di violenza e di morte nella Siria di Assad e alla minaccia dello Stato Islamico. Abbiamo imparato a comprendere, oggi, quanto la parola “solidarietà” possa essere un termine pericoloso, coloniale, de-responsabilizzante e, in tal senso, comodo alle agende dei governi europei. Il filone narrativo “solidale” all’epoca si inseriva in un clima politico che esigeva il rafforzamento di una morale cristiana ed eurocentrica, polarizzatrice, dove non poteva esistere alcun margine di ambiguità tra civiltà bianca e barbarie islamica, generosità cristiana e de-soggettivazione araba. L’essere solidale diveniva un salvagente da indossare, lodato fino a quando fosse rimasto ignaro dell’ipocrisia politica da cui veniva celebrata. In tal senso, dobbiamo chiarire che l’attività di Aegean Boat Report è stata molto più che solidale: è stata politica. Così come politica è la sua richiesta di estradizione oggi. Un manifesto, che dichiara la caccia a chiunque osi sfidare il sistema di apartheid, in cui l’unico vero carnefice è lo stato di diritto europeo. Questa non è di certo una novità, considerando che solo il mese scorso si è concluso il processo che dal 2018 vedeva imputata tra i tanti anche Sarah Mardini, rifugiata siriana accusata di smuggling per aver preso parte a operazioni di soccorso nelle acque di Lesbo, dove lei stessa era sbarcata anni prima. Con lei, anche Sean Binders. Oltre ad aver trascorso più di cento giorni in carcere, gli imputati hanno dovuto affrontare un esasperante processo protrattosi per otto anni e che, come nel caso di Olsen, contemplava possibili condanne fino a vent’anni di detenzione per favoreggiamento. C’è una motivazione specificamente politica che ci rivela il perché le attività di monitoraggio di Aegean Boat Report abbiano cominciato a essere particolarmente scomode durante i primi anni Venti, periodo in cui peraltro la migrazione aveva cominciato a perdere popolarità, spodestata dalla pandemia di Covid-19 e ancora sostituita mediaticamente dal movimento globale Black Lives Matter. Parallelamente agli accordi Europa-Turchia 2016 e alle loro implicazioni di lunga durata, oltre alla predisposizione di nuovi campi chiusi ad accesso controllato sulle isole dell’Egeo (trionfo dell’approccio securitario e di sorveglianza alla gestione dell’accoglienza), le pratiche illegali di respingimenti alla frontiera, noti internazionalmente come “pushback”, diventano prassi strutturale, di cui lo stato di diritto europeo si serve per implementare le sue leggi razziste. La presenza dell’agenzia europea Frontex al confine, investita di un mandato di lotta al traffico degli esseri umani, ha svolto in questi anni una funzione di deterrenza strategica, organizzando centinaia di spedizioni mortifere, che dai porti sono partite nella notte, o alle prime ore dell’alba, per neutralizzare le imbarcazioni affollate di migranti che a stento contenevano i propri passeggeri, e alla cui guida stavano persone sotto ricatto o marinai improvvisati, scelti casualmente dal gruppo destinato alla “traversata”. Senza poter nemmeno toccare terra e accedere al sistema di asilo, migliaia di persone sono state inseguite, minacciate, ricattate, perquisite, pestate, molestate in mare e a terra, dalla stessa guardia costiera adibita al loro salvataggio. Uomini mascherati di nero compaiono come protagonisti di queste spedizioni punitive nelle testimonianze di ogni persona sopravvissuta. Nel panico generale, il masked-man impartisce ordini, decreta il sequestro di beni essenziali, perquisisce corpi alla ricerca di telefoni che possano contenere prove sul presunto trafficante. Il motore delle imbarcazioni è rimosso e lasciato affondare, il gommone spinto verso la Turchia e abbandonato in balia delle onde. È esattamente quanto raccolto dalle testimonianze di una giovane donna, che il 25 ottobre 2025 ha denunciato in tempo reale un tentativo di respingimento avvenuto al largo di Chios: uomini mascherati e armati di pistole hanno minacciato i passeggeri. Il motore gettato in mare. La giovane testimone, che era riuscita a nascondere il proprio telefono, riesce però a chiamare la linea predisposta da ABR, alle 2:36 del mattino, e gli operatori mettono subito in allerta la guardia costiera turca per operare un soccorso. In attesa del sopraggiungere dei soccorsi, arrivati alle 3:35, i passeggeri restano in contatto con gli operatori, raccontando la violenza subita e inviando prove audio-visive dell’accaduto. Nel 2023 ABR pubblica alcune fotografie in cui figurano persone legate e bendate, stipate nel retro di un furgone. La fotografia, scattata a Kos da una donna che era riuscita a nascondere il suo telefono, denuncia un tentativo di “pushback via terra”, ovvero il rapimento di persone già sbarcate, che non hanno raggiunto però ancora il campo o potuto dichiarare la propria presenza alle autorità locali. La procura avvia un’indagine dichiarando falsificati tali contenuti. Tempo dopo, Frontex è costretta a smentire e condannare l’accaduto. Di recente, le testimonianze di un pentito, membro della guardia costiera ellenica, non hanno solo confermato quanto già si denunciava da anni, ma hanno addirittura svelato l’esistenza di una linea telefonica segreta, attraverso cui vengono coordinate le intercettazioni delle imbarcazioni da neutralizzare, in modo da non lasciare tracce nel caso di eventuali indagini. Il contro-monitoraggio svolto dall’associazione di Olsen è stato quindi cruciale, imponendo di fatto alla guardia costiera di svolgere operazioni di salvataggio e limitandone la violenza. Il legale di Olsen rimane ottimista sull’esito del processo, avendo affrontato ormai numerosi casi analoghi, tutti conclusi con la caduta dei capi di accusa. Tuttavia, l’ordine di estradizione e le accuse mosse contro Tommy, così come quelle verso Sarah e Sean, sono un monito che risuona minaccioso in vista delle nuove legislazioni migratorie e del nuovo scenario geopolitico in Asia occidentale. Lo stato di guerra totale imposto dall’imperialismo sionista in Palestina, Libano, Iran, così come le già precarie condizioni in Siria, Iraq e Afghanistan annunciano un’intensificazione dei flussi migratori verso la Turchia. C’è la possibilità concreta che il nuovo campo di Vastria (capienza settemila persone), costruito in mezzo a una foresta disboscata nel cuore di Lesbo, lontano chilometri da servizi e inaccessibile alle Ong, venga inaugurato davvero, nonostante le esitazioni per l’alto rischio di incendi. Quale volto assumerà la migrazione all’alba di questo patto? Ma soprattutto: quale volto potrà assumere la nostra diserzione da questo sistema imperialista e fatiscente? (roberta cecconi)
March 24, 2026
Napoli MONiTOR
La guerra dello Stato ai minori nel nuovo Pacchetto sicurezza
(disegno di federica pagano) Il 31 gennaio del 1908 Secondo M., nove anni, nato a Perugia, viene internato in riformatorio, all’epoca casa di correzione. A seguito della morte del padre sua madre aveva rinunciato a occuparsi di lui, affidandolo agli zii. Questi ultimi non erano riusciti a seguirlo e la madre aveva chiesto che fosse lo Stato a prendersene carico perché “invece di ascoltare i saggi consigli e le amorevoli correzioni della famiglia, fuggiva di casa rifugiandosi presso i socialisti. Nella sua tasca fu infatti ritrovato l’Inno dei lavoratori”. Da allora, scrive preoccupata la madre, la sua cattiveria è cresciuta in maniera allarmante, covando idee sovversive contro i preti e i ricchi. Per il sindaco della città, il ragazzo più che un incorreggibile è un deficiente, e segue le orme di un padre morto in galera. A confermare la necessità di internarlo, una nota dei carabinieri: “Si ritiene Secondo M. un discolo. Quindi, si propone che venga rinchiuso in casa di correzione. Si allega l’Inno dei lavoratori, tolto indosso al ragazzo”. L’ingresso di Secondo M. in riformatorio segue quello di tante e tanti altri dalla fine dell’Ottocento in poi, che “con il loro comportamento, rappresentavano una minaccia di sovvertimento sociale”. Con queste parole si conclude Questo figlio a chi lo do?, libro inusuale e prezioso scritto da Barbara Montesi, docente di storia contemporanea ed esperta di storia dell’infanzia. Il volume parte da un quesito: il minore appartiene alla famiglia o allo Stato? Se il genitore non può, non vuole o non ha gli strumenti per occuparsi della crescita di un figlio, in che misura deve intervenire il potere statale? Montesi raccoglie lettere di genitori, note dei carabinieri, sentenze dei giudici e sfoghi dei bambini che offrono uno spaccato di cos’era il Regno d’Italia e, soprattutto, delle condizioni di estrema povertà in cui versavano molte delle famiglie dell’epoca. Una povertà che, complice l’impronta lombrosiana, veniva fatta coincidere con la stupidità e l’ozio e, infine, con la criminalità. Lo Stato invita le famiglie che non possono occuparsi dell’educazione dei propri figli a mandarli in riformatorio, così da poter essere corretti e reinseriti nella società. Le lettere di quei genitori sono angoscianti, soprattutto quando arriva la consapevolezza che i luoghi di correzione finiscono spesso per essere solo luoghi di internamento, nella disperazione dell’attesa, fatta di comunicazioni interrotte e lettere censurate. Se i riformatori venivano considerati luoghi di punizione e non di educazione, è anche vero che proprio in quegli anni inizia a farsi strada l’idea che il minore “deviante” debba accedere a un percorso alternativo di giustizia, non assimilabile a quello degli adulti (fino alla metà dell’Ottocento in Italia adulti e minori condividevano gli stessi spazi di reclusione).  Le basi del diritto penale minorile in Italia furono poste proprio a inizio Novecento, grazie anche alla spinta dei primi movimenti femministi che guardavano con entusiasmo a esperimenti nati negli Stati Uniti, come l’istituzione del primo tribunale per minorenni, in cui si volgeva lo sguardo alla tutela e all’educazione del minore, in aperto contrasto con la tradizione punitivista e carceraria. Rossella Raimondo spiega inoltre che “la grande trasformazione che avvenne in Italia in materia di giurisprudenza penale minorile continuò […] nella seconda metà del Novecento”, quando il sistema detentivo minorile “mutò ulteriormente nelle sue strutture e funzioni, quale risultato di una serie di concause, tra cui il movimento di critica contro le istituzioni totali”. Partire da quanto avvenne all’inizio del secolo scorso per commentare quanto sta accadendo oggi in tema di giustizia minorile può apparire un audace salto temporale. Eppure, è anche leggendo quanto fu scritto e costruito in quegli anni che si può comprendere l’entità del danno che si va infliggendo al sistema di tutele e garanzie che, con fatica, è stato costruito attorno al minore.  La superficialità del legislatore che si accosta a questi temi nella fase storica attuale si accompagna a una forma di disumanità delle istituzioni che, scriveva Luigi Ferrajoli, finisce per essere contagiosa se non arginata tempestivamente. Già nel marzo del 2002 il ministro Castelli presentò due disegni di legge riguardanti la giustizia minorile e le misure per una risposta normativa alla devianza giovanile. L’inizio del nuovo secolo coincideva con la riproposizione di un vecchio allarme sociale: la criminalità giovanile. Nel 2001 il delitto di Novi Ligure aveva rappresentato la punta dell’iceberg di una crescente ossessione, mediatica e politica, che finiva per interpretare la minore età come un cavillo burocratico da eludere piuttosto che una garanzia di tutela. Castelli propose una serie di norme che oggi appaiono familiari: l’innalzamento delle pene per i minori di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, l’estensione della misura cautelare, il ridimensionamento di alcuni meccanismi dell’istituto della messa alla prova, un maggiore allineamento dei processi minorili a quelli ordinari degli adulti e il ridimensionamento della componente socioeducativa all’interno del tribunale minorile. Le critiche da parte di associazioni, magistrati e operatori del settore – che sottolineavano la natura essenzialmente propagandistica e securitaria di entrambi i disegni – e il netto rifiuto da parte dell’opposizione in parlamento per evidenti pregiudiziali di costituzionalità, fecero naufragare i progetti del governo Berlusconi in materia. Tra i critici di quella che Castelli definiva rivoluzione – e che più propriamente fu ribattezzata restaurazione – c’era Maurizio Galvani, che sul Manifesto scriveva: “Quando un ministro afferma con tanta convinzione (leghista) che ci vogliono pene più severe per adolescenti che non sono da considerare piccoli teppistelli ma criminali, l’obiettivo diventa chiaro. Si vuole eludere la differenza tra adulti sottoposti a giudizio e minori; si vuole adultizzare il processo penale minorile e cancellare la possibilità che un minore o un ragazzo sia in grado di riparare, di cambiare, di essere rieducato o come si diceva una volta ‘essere riacquistato alla società’. Sono criminali senza più attenuanti ed hanno sbagliato tutti coloro – che nell’ altro secolo – hanno cercato di dare una spiegazione e una giustificazione dell’antisocialità”. Un quarto di secolo è passato e la riproposizione del topos del giovane teppista criminale ritorna, rinnovato sotto alcuni aspetti (oggi prende le forme del minore straniero non accompagnato o del cosiddetto “maranza”). La sostanza rimane però la stessa: fare in modo che il minore sia raccontato e immaginato come un adulto spregiudicato, il cui odio verso la società necessita di una punizione adeguata, non più alla sua età anagrafica, ma alla percezione di pericolo che trasmette. L’attuale ministro degli Interni Piantedosi ha scritto su X a fine gennaio: “Immigrazione irregolare e baby gang sono strettamente collegati. Molti dei giovanissimi che oggi commettono reati sono di seconda generazione, i figli di coloro che arrivarono irregolarmente in Italia in un periodo di sbarchi incontrollati, nella totale mancanza di considerazione di chi allora era al governo, che non solo sottovalutò gravemente le conseguenze di una politica dei porti aperti, ma che oggi ci fa addirittura la morale sulla sicurezza nelle città. Noi abbiamo invertito la rotta. L’immigrazione irregolare è drasticamente calata e abbiamo creato i presupposti perché queste dinamiche tra dieci anni non si presentino più. E abbiamo in cantiere un nuovo pacchetto sicurezza, una parte significativa del quale riguarda proprio il contrasto alla violenza giovanile”. Il post del ministro illustra due dei presunti fattori di turbativa dell’ordine pubblico contro cui si indirizza l’ennesimo pacchetto di norme in materia di sicurezza presentato al consiglio dei ministri lo scorso 5 febbraio: i minori e, appunto, i cosiddetti “maranza”. A questi si aggiungono, come di consueto, le persone migranti, i manifestanti e gli attivisti dei centri sociali, in una deriva sempre più evidente verso un diritto penale d’autore, che tende a sostituirsi al diritto penale del fatto, finendo per colpire la persona per ciò che è o per ciò che rappresenta, ancor prima dell’eventuale commissione di un reato. Non paghi di quanto previsto dal Decreto Caivano (ampliamento della custodia cautelare in carcere per i minori in presenza di determinati reati; maggiore ricorso a misure cautelari e strumenti di controllo; rafforzamento della risposta sanzionatoria per reati commessi in gruppo o con violenza; potenziamento del daspo urbano e divieto di accesso in alcune aree), le nuove proposte di norme perfezionano il disegno afflittivo e carcerocentrico del governo Meloni, tramite alcuni elementi principali: l’estensione dell’ammonimento da parte del questore anche a ragazzi tra i dodici e i quattordici anni, prevedendo pesanti sanzioni economiche alle famiglie; reclusione da uno a tre anni per chi è trovato in possesso di strumenti con lama oltre i cinque centimetri; utilizzo dei metal detector nelle scuole su richiesta dei dirigenti scolastici e stretto controllo dei prefetti sugli strumenti di controllo utilizzati nelle scuole; soppressione dell’articolo 13 della legge 47/2017 che permette al tribunale per i minorenni, attraverso un decreto motivato e dopo aver valutato caso per caso, di estendere l’affidamento ai servizi sociali fino al compimento dei ventun’anni, se necessario per completare il percorso verso l’autonomia. E poi c’è la scuola. Pochi giorni fa al Ferraris di Scampia gli studenti hanno trovato ad accoglierli unità cinofile antidroga e metal detector (episodi analoghi sono già avvenuti in altre scuole campane). Da tempo la presenza della polizia nelle scuole viene spiegata come un necessario passo in avanti verso la costruzione di presidi di legalità, e il recente accordo tra il ministero dell’Istruzione e il ministero dell’Interno non fa che consolidare l’idea che perfino l’istituzione scolastica debba sottostare a dinamiche di sorveglianza e repressione. L’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università denuncia da anni il numero crescente di iniziative curate dalle forze di polizia italiane rivolte a un pubblico di giovani e giovanissimi, rendendo esplicita la collaborazione tra esercito e scuola pubblica. Tra i vari progetti merita di essere menzionato un concorso rivolto agli studenti di scuola secondaria sul ruolo del militare italiano come “baluardo dei valori di civiltà a tutela della pace e della libertà”. Nel frattempo, la condizione di salute di bambini, adolescenti e giovani adulti in Italia evidenzia diverse fragilità, con un marcato deterioramento del benessere psicologico dopo la pandemia, in particolare tra i ragazzi tra i quattordici e i diciannove anni. Più di 700.000 giovani sotto i venticinque anni convivono con ansia e depressione, e a questo quadro si aggiungono la povertà minorile – che interessa il diciassette per cento dei minori – e significative differenze territoriali nell’accesso e nella qualità dei servizi sanitari. Al 30 settembre 2025 risultavano 16.534 minori e giovani adulti (fino ai venticinque anni) complessivamente in carico agli uffici territoriali della giustizia minorile. Di questi, 4.747 erano soggetti a misure restrittive della libertà, con un aumento dell’8,1 per cento rispetto a fine 2024. Dal 2022 a oggi, e soprattutto dopo l’approvazione del Decreto Caivano nel 2023, il numero di detenuti negli Istituti Penali per Minorenni (Ipm) è aumentato del cinquantacinque per cento, passando da 392 a 611 presenze. Attualmente, nove Ipm su diciassette soffrono di sovraffollamento, con picchi del centocinquanta per cento in alcuni istituti. I secoli passano ma la risposta dello Stato nei confronti del minore continua a rimanere inevasa. Il prossimo rapporto sulle condizioni della giustizia minorile italiana, curato da Antigone e in presentazione oggi a Roma, è stato intitolato Io non ti credo più. E non poteva essere altrimenti. (marica fantauzzi)
February 25, 2026
Napoli MONiTOR
Il caso di Vittorio Rallo e gli altri decessi nel carcere di Viterbo
(disegno di cyop&kaf) Lo sportello di supporto psicologico per i familiari dei detenuti, da cui prende le mosse anche questa rubrica, va ampliandosi. Non vi partecipano soltanto i familiari delle persone uccise dal carcere, ma anche i familiari dei detenuti che vivono un calvario all’interno del sistema penitenziario a causa di patologie non conciliabili con la detenzione, per mancanza di cure fisiche e psicologiche. Vi sono inoltre ex detenuti che hanno vissuto l’oscurità delle celle e che condividono la propria storia. Tutti sono benvenuti a partecipare, ogni contributo è importante. Le riunioni si svolgono ogni venerdì dalle 19:00 alle 21:00. Il link per accedere alla riunione settimanale viene pubblicato qualche giorno prima dell’incontro sul gruppo Telegram “Morire di carcere” e su quello Whatsapp “Sportello di supporto psicologico per i familiari dei detenuti” . Adesioni e lettere possono essere inviati all’indirizzo e-mail dell’associazione Yairahia Ets (yairaiha@gmail.com). Avvocati, volontari, membri di associazioni, garanti delle persone private della libertà sono invitati a unirsi e a condividere il proprio punto di vista. *     *     * Vittorio Rallo aveva trentadue anni. Fin da giovane è stato soggetto a una grave forma di tossicodipendenza che lo ha accompagnato per anni e che ha condizionato la sua vita. A causa della dipendenza ha commesso piccoli reati che nel tempo gli sono costati condanne anche molto pesanti. Più di quindici anni della sua vita li ha trascorsi in carcere, entrando e uscendo, senza mai riuscire a trovare una stabilità. Cinque anni fa era tornato in libertà dopo aver scontato sette anni consecutivi di detenzione, ma quella possibilità è durata solo tre mesi. Quando è rientrato in carcere, la sua salute mentale e fisica era diventata sempre più precaria. Vittorio soffriva di gravi disturbi psichiatrici, aveva subito diversi trattamenti sanitari obbligatori e gli era stata diagnosticata una doppia personalità. Era portatore di handicap e affetto da condizioni che lo rendevano estremamente vulnerabile. Viveva fasi alterne, con momenti di apparente stabilità e altri di profondo scompenso. Questa fragilità era nota alle istituzioni. Esistevano documenti che attestavano l’incompatibilità di Vittorio con il regime carcerario e la necessità di una sorveglianza continuativa ventiquattr’ore su ventiquattro. A differenza di altri casi, Vittorio non aveva indicazioni di detenzione in cella singola, ciò che era essenziale per la sua sicurezza era la sorveglianza continua, che però nei giorni precedenti alla sua morte non gli è stata garantita. Nel corso degli anni, la famiglia di Vittorio aveva chiesto aiuto a tutte le autorità competenti. Era stato richiesto più volte il suo trasferimento in una comunità o in una struttura adeguata, dove potesse essere curato e seguito in modo appropriato. Anche l’avvocato aveva inviato numerose comunicazioni formali. Nessuna di queste richieste ha mai ricevuto risposta. Prima di arrivare nel carcere di Viterbo Mammagialla, Vittorio era detenuto a Reggio Emilia. Dopo il trasferimento a Viterbo, secondo la famiglia, la sua situazione è progressivamente peggiorata. Durante le videochiamate con il padre e la sorella Vittorio mostrava segni sul corpo: un occhio nero, o un taglio sull’addome, per esempio. Screenshot di quelle immagini sono stati conservati dalla famiglia. Vittorio raccontava di essere stato picchiato da alcuni agenti della casa circondariale. Il 24 ottobre 2025, suo padre, profondamente preoccupato, si è recato dai carabinieri a Pomezia per sporgere denuncia. In quell’occasione ha riferito che il figlio appariva spaventato, provato, in evidente difficoltà psicologica, e ha mostrato le fotografie dei segni sul corpo. Solo dopo la morte di Vittorio, quando il padre è stato nuovamente in caserma per denunciare il carcere, la famiglia ha scoperto che le fotografie non erano state allegate alla denuncia e che, fatto ancora più grave, la denuncia presentata il 24 ottobre non risulta mai essere stata trasmessa né formalmente avviata. In quella denuncia si evidenziava che Vittorio era fragile, disabile e con precedenti episodi di autolesionismo. Il padre spiegava che i comportamenti aggressivi del figlio si manifestavano solo nei momenti di grave scompenso psichico e che, in quelle circostanze, Vittorio veniva sottoposto a violenze fisiche o all’isolamento. Da ragazzo aveva già tentato due volte di togliersi la vita, prima di arrivare a Viterbo e anche per questo avrebbe dovuto essere costantemente monitorato. Negli ultimi tempi, però, secondo la famiglia, non mostrava segnali di intenti suicidari. Stava anzi aspettando i suoi cari: un colloquio era fissato per il lunedì successivo. Da tempo Vittorio era stato collocato in infermeria, un reparto che dovrebbe garantire maggiore attenzione e protezione per i detenuti più fragili. Secondo la famiglia, tuttavia, anche lì Vittorio sarebbe rimasto spesso solo. L’11 dicembre 2025, nel corso della giornata, intorno alle ore 19:00, secondo alcune informazioni riferite alla famiglia, ci sarebbe stato un litigio in cella, seguito dal trasferimento del detenuto con cui Vittorio avrebbe litigato. Questi elementi vengono riportati esclusivamente per la ricostruzione delle ore precedenti alla morte. Alle 23:50 dell’11 dicembre arriva ai familiari la telefonata: Vittorio è morto, “a seguito di un gesto estremo”. Dopo il decesso è stata aperta un’indagine dell’autorità giudiziaria. Al momento le attività investigative sono coperte da segreto istruttorio, circostanza che non consente alla famiglia e ai legali di accedere agli atti o di ottenere chiarimenti immediati. Gli accertamenti medico-legali sono in corso e i relativi esiti, compreso quello dell’autopsia, dovranno essere depositati entro un termine massimo di sessanta giorni, come previsto dalle procedure. Solo allora sarà possibile chiarire le cause della morte e ricostruire l’accaduto. Secondo quanto riferito, Vittorio aveva assunto la terapia poche ore prima. Era seguito con farmaci e iniezioni per la regolazione dell’umore, regolarmente annotate nella cartella clinica restituita alla famiglia. I familiari faticano a comprendere come abbia potuto compiere un gesto del genere, considerando la sua condizione clinica, l’assenza di segnali premonitori e il fatto che stesse aspettando l’incontro con i suoi cari. Vittorio era una persona fragile, disabile, affidata allo Stato. Numerosi documenti imponevano una sorveglianza più accurata, per non parlare dell’incopatibilità evidente con la detenzione. Nei giorni e nelle ore che hanno preceduto la sua morte, quella sorveglianza, in ogni caso, non c’è stata. La sua morte non è però un episodio isolato. Il carcere di Viterbo Mammagialla è stato negli anni teatro di pestaggi, denunce e morti mai chiarite. Nel caso di Andrea Di Nino, dopo la sua morte un altro detenuto ha denunciato le violenze che Andrea avrebbe subito all’interno del penitenziario. Anche Hassan, alcuni mesi prima di morire, aveva denunciato ai collaboratori del Garante dei detenuti di essere stato picchiato da agenti, mostrando ferite evidenti e manifestando paura per la propria vita. Un altro episodio avvenuto sempre a Viterbo riguarda Giovanni Delfino, morto nel 2019. In quel caso i sanitari avevano riferito che l’aggressore, noto per precedenti episodi di violenza grave, avrebbe dovuto essere detenuto in cella singola e sotto stretta sorveglianza, ma che queste indicazioni non erano state rispettate. Il Tribunale civile di Roma ha riconosciuto gravi responsabilità dell’amministrazione penitenziaria, condannando il ministero della giustizia a risarcire la famiglia della vittima, sottolineando che la morte non si sarebbe verificata se le prescrizioni dei sanitari fossero state seguite. Oggi anche la famiglia di Vittorio Rallo chiede verità, affinché questa morte non venga archiviata né considerata, e sarebbe davvero grave, inevitabile. (luna casarotti, yairaiha ets)
January 23, 2026
Napoli MONiTOR
Parole contro il carcere. Una raccolta di scritti delle detenute a Torino
(disegno di cyop&kaf) Il volume Un giorno, tre autunni. Il tempo dentro il carcere, curato da Brunella Lottero e Cinzia Morone, è uscito a maggio del 2025 per Paolo Sorba Editore, ma è rimasto sconosciuto per molti mesi persino a chi, a Torino, si occupa o si interessa di carcere. Forse perché il suo contenuto spaventava, o perlomeno metteva in imbarazzo molte istituzioni, o forse, molto più semplicemente, perché viviamo tutti dentro a bolle comunicative e relazionali sempre più ristrette e sempre meno comunicanti. Poi è arrivato il premio Sarzana: a gennaio 2026 il libro vince il “XIII premio letterario Internazionale Poesia, Narrativa, Saggistica Sarzanae” e la notizia emerge e si diffonde suscitando finalmente l’interesse che merita. Il libro riprende vita e comincia a circolare, soprattutto tra chi di carcere si occupa e nelle lotte anti-carcerarie si impegna. Il testo nasce nelle sezioni femminili del carcere Lorusso e Cotugno di Torino dove due donne entrano il sabato mattina per nove mesi (sarà simbolico?) per condurre un laboratorio di scrittura creativa nella biblioteca del femminile, da sempre gestita dal comune di Torino, di cui Cinzia Morone è responsabile. È lei che da molti anni cura la biblioteca interna, la rifornisce di libri, propone letture condivise, laboratori o visioni di film. Questa volta organizza un laboratorio di scrittura creativa insieme a una vera scrittrice: Brunella Lottero. Nel laboratorio si propone la lettura di una grande scrittrice italiana, Elsa Morante. I brani tratti dai nove capitoli de La storia sono letti insieme, sono rielaborati e ispirano gli argomenti su cui redigere i propri testi. Alla fine del laboratorio ogni donna rientra nelle celle e si mette a scrivere dopo aver ritrovato nel racconto della Morante un tema generatore della propria condizione umana. La vita in carcere, la famiglia, gli amori, le speranze, le disperazioni, la vergogna, il tempo, il futuro: sono tantissime le suggestioni proposte e sviluppate nei numerosi brani che le donne hanno prodotto mese per mese; centododici i testi che qui sono pubblicati. Ne nasce una narrazione corale potente. Potente e struggente, che disvela, a chi ancora vuole chiudere gli occhi, la totale inutilità del carcere e la sua aberrante crudeltà. Le parole delle detenute non hanno filtri (segnaliamo peraltro che nessun testo è stato sottoposto alla censura da parte della direzione del carcere, fatto da non darsi per scontato) e tramite i loro occhi e le loro voci entriamo nell’inferno dell’universo carcerario italiano e del significato “rieducazione della pena”. “Il carcere è un’oscenità, un inferno. Trovo scarafaggi dappertutto. La testa ti fa riflettere in modo ossessivo”. “Tutto tace, ore 7,30 del mattino. Una voce improvvisa urla fortissimo: colazione!!! poi di nuovo il silenzio. Ore 8,45 si sente urlare di nuovo: terapia! Tutto prosegue, una giornata triste e desolata. Si sentono solo le urla e si vedono scarafaggi qua e là. La giornata prosegue con le urla delle assistenti che rompono il silenzio”. “Qui mi manca tutto e certe volte non manca niente perché mi sembra che sto vivendo di niente e per niente”. “In questo luogo le assistenti non ci assistono ma ci fanno la guardia, le urla sono quanto di più normale ci sia. Io mi chiedo: le assistenti sono autorizzate a urlare? Più urlano e più fanno carriera? La nostra dignità qui viene quotidianamente calpestata e l’urlo per me significa solo insulto”. Sanno, queste donne, che avrebbero bisogno di tutt’altro e che questo non luogo fa solo perdere tempo senza fornire nessuno strumento di uscita. “Qui non si preparano le detenute per il loro futuro: un lavoro, un mestiere, una possibilità di vita dignitosa ‘dopo’. Molte di noi che non hanno lavorato mai prima si trovano a oziare in cella, tutto il giorno. Sono annoiate e si riversano sui programmi demenziali della tivù. Preferiscono così terminare la pena in carcere, oziando. Per avere l’affidamento al lavoro e quindi scontare gli ultimi anni o mesi lavorando fuori, non ci sono aziende che collaborano con il carcere offrendo posti di lavoro. Non tengono in considerazione che più rimaniamo qui dentro, più abbiamo paura del fuori e del futuro. Ci serve un ponte tra il carcere e fuori”. Il futuro non è pieno di speranza perché il futuro significa tornare in quella società che in realtà ha prodotto il tuo “sbaglio”, quello che ti ha portato dentro. Quella società in cui vivevi con malessere e disagio rifugiandoti spesso nella droga: molte donne descrivono una vita difficile, di strada, a molte sono stati sottratti i figli. Sono poche quelle che raccontano di una famiglia che le sta aspettando e con cui riescono a fare progetti. Per la maggior parte di loro il futuro è nebuloso, o è la speranza di un uomo che le ami e le porti via, in un rifugio in montagna, lontano da tutto e da tutti. E come non tornare col pensiero a Graziana, una compagna di cella di queste donne, che nel giugno del 2023 si è tolta la vita dietro le sbarre perché in prossimità del fine pena che l’avrebbe riportata al suo orrore quotidiano fatto di violenza domestica? Tutto è grigio e desolante in questo carcere costruito solo quarant’anni fa, ma già desueto e fatiscente. Sarebbe da abbattere, come dicono in molti, e lo dice bene Nicoletta Dosio le cui parole risuonano tra le ultime pagine, un brano tratto dal suo libro Fogli dal carcere: “L’unico carcere accettabile è quello abolito”. Ma come si abolisce il carcere? Come aderenti al comitato delle Mamme in piazza per la libertà di dissenso ce lo stiamo chiedendo da alcuni anni, da quando siamo state obbligate a occuparci di carcere in seguito alla detenzione di alcune attiviste NoTav e di giovani studenti. Tramite le loro parole e i loro racconti siamo entrate in carcere, ne abbiamo conosciuto l’orrore e l’insensatezza. Dalla solidarietà con le militanti è nata la solidarietà con tutte le donne del carcere femminile. Abbiamo continuato a sostenere le lotte delle “ragazze di Torino”, gli scioperi della fame o del carrello, sempre accompagnati dalle loro lettere di denuncia, gli appelli rivolti alle istituzioni, le rivendicazioni della dignità e dei diritti, che abbiamo contribuito a diffondere. Noi siamo, orgogliosamente, uno di quei ponti tra il dentro e il fuori a cui viene chiesto di portare fuori la loro voce. E le lettere delle “ragazze di Torino” sono diventate un punto di riferimento importante nello scenario carcerario e anti-carcerario italiano. Non è quindi un caso se in questo libro abbiamo ritrovato le stesse parole, le stesse denunce, la stessa richiesta di profonda dignità. Ci viene da pensare che quel laboratorio sia stato una delle rare e importantissime azioni di empowerment delle donne che ha promosso riflessione critica e scrittura, che ha dato voce alle inascoltate. Loro hanno ritrovato le parole, i solidali le hanno diffuse. “Le parole sono armi”, ci viene ricordato dal nome del laboratorio e la “narrazione critica e alternativa ha contribuito alle riforme carcerarie del Sessantotto”, ci ricorda Claudio Sarzotti nella prefazione. Abbiamo visto trasformare le loro parole in armi, rivolte a un mondo politico e istituzionale che sta deliberatamente lasciando marcire le galere. Le parole sono armi. Usiamole per abbattere queste maledette carceri. (nicoletta salvi ouazzene)
January 21, 2026
Napoli MONiTOR
Ahmad Salem, dalla richiesta d’asilo all’Alta sicurezza. Oggi nuova udienza del processo
(disegno di sam3) È in calendario oggi, 20 gennaio, al tribunale di Campobasso, la quarta udienza del processo contro Ahmad Salem, ventiquattro anni, palestinese cresciuto nel campo profughi di Al-Baddawi, in Libano. Da oltre sei mesi Salem è detenuto in regime di Alta sicurezza a Rossano Calabro, uno degli istituti storicamente riservati alle persone accusate di terrorismo. L’inchiesta nasce nel maggio 2025, quando Salem si presenta in questura a Campobasso per chiedere asilo politico. Al momento dell’identificazione il giovane dichiara di aver smarrito i documenti, ma sostiene di avere delle fotografie salvate sul suo cellulare. La polizia visiona anche altri contenuti: immagini e video legati alla guerra in Palestina, filmati della resistenza armata e materiali sul genocidio in corso a Gaza. È da lì che prende forma l’impianto accusatorio. In queste brevi clip si vedono giovani, spesso in ciabatte, correre verso un carro armato, collocare un ordigno sotto il mezzo e fuggire tra le macerie. Al termine dell’azione il carro armato esplode. Altri video mostrano miliziani di Hamas all’interno di edifici mentre maneggiano ordigni, oppure combattenti che sparano verso soldati israeliani in mezzo alle rovine. Secondo gli inquirenti, la presenza di quei contenuti costituirebbe un segnale di radicalizzazione e dimostrerebbe una potenziale disponibilità a compiere azioni terroristiche sul territorio nazionale. Su queste basi Salem viene arrestato e accusato di due reati. Il primo è previsto dall’articolo 270-quinquies 3 del codice penale, introdotto dal cosiddetto Decreto Sicurezza (Ddl 1660): il solo possesso di materiale ritenuto idoneo alla commissione di atti con finalità di terrorismo viene qualificato come “attività di autoaddestramento”. Una fattispecie nuova, che non punisce né l’uso, né la diffusione di questo materiale, ma solo la detenzione, e che solleva evidenti problemi di compatibilità costituzionale. Il secondo capo d’imputazione riguarda l’articolo 414 del codice penale, istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. La pena, in questo caso, può arrivare fino a sette anni e mezzo di reclusione. I video indicati dalla procura come prova dell’autoaddestramento sono in realtà clip propagandistiche delle Brigate Qassam, diffuse online da anni, che mostrano azioni armate contro l’esercito israeliano: combattenti che colpiscono carri armati, maneggiano ordigni o sparano tra le macerie di Gaza. Secondo l’accusa, questi materiali avrebbero un contenuto istruttivo sulle tecniche militari e sull’uso di esplosivi. Per la difesa, invece, si tratta di documentazione informativa e propagandistica della resistenza palestinese, priva di qualsiasi funzione addestrativa. «Anche i video in cui Salem prende posizione, e chiede una mobilitazione contro il genocidio – spiega il suo avvocato Flavio Rossi Albertini – sono assolutamente innocui. Sul piano giuridico poi sono evidenti gli errori interpretativi: anche qualora Salem avesse commesso delle azioni, per il diritto internazionale in queste azioni non si configura alcun reato. Non si tratterebbe di terrorismo ma di diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese in territori occupati. La prefettura e la Digos di Campobasso avevano indicazioni precise su come intervenire, in una dinamica simile a quella del caso Anan Yaesh: prima Israele chiede l’estradizione, poi l’Italia la nega, ma successivamente procede comunque all’arresto. Segno che l’obiettivo reale non fosse consegnarlo, ma neutralizzarlo». In effetti, anche il procedimento contro Salem sembra inserirsi in una cornice più ampia. In Italia, come in altri paesi alleati di Israele, si assiste a un rafforzamento degli strumenti di controllo e repressione nei confronti degli attivisti che sostengono la causa palestinese. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ha svolto un ruolo diretto nell’inchiesta, occupandosi anche dell’individuazione e duplicazione dei contenuti del telefono di Salem. La stessa struttura è stata protagonista, il 27 dicembre, degli arresti a Genova, Firenze e Milano contro alcuni membri dell’associazione dei palestinesi in Italia, accusati di finanziare Hamas. Questa tendenza segnala il crescente protagonismo degli apparati di sicurezza e una progressiva estensione del perimetro penale: non più soltanto le condotte, ma le opinioni, i materiali informativi, le forme di solidarietà politica. Colpisce in modo selettivo giovani musulmani, migranti e rifugiati, assumendo tratti chiaramente razzializzati e islamofobici. Il carcere di Rossano Calabro, noto per la sua impostazione punitiva e per essere stato a lungo definito la “Guantanamo italiana”, ospita oggi detenuti condannati per terrorismo, ex appartenenti alle Brigate Rosse e persone arrestate nelle più recenti operazioni antiterrorismo. Salem affronta la detenzione facendo leva su una resilienza costruita nei campi profughi palestinesi, e con una consapevolezza politica e storica che il suo legale descrive come profonda. Intorno al suo caso si è sviluppata una mobilitazione: il 9 dicembre 2025 si è tenuto un presidio davanti al carcere, mentre l’eurodeputato Mimmo Lucano ha effettuato un’ispezione parlamentare. Il 16 dicembre alla Camera dei deputati si è organizzata una conferenza stampa che ha portato la vicenda all’attenzione pubblica. Intanto, è bene ricordare che il processo ad Ahmad Salem non rappresenta un’eccezione. Negli ultimi mesi aumentano i procedimenti fondati sui nuovi reati introdotti dal Ddl 1660. Secondo il Ministero dell’interno, solo l’anno scorso oltre duecento persone sono state espulse dall’Italia per presunte condotte legate al terrorismo. (giuseppe mammana)
January 20, 2026
Napoli MONiTOR
Politiche migratorie e diritto penale. Note dopo l’assoluzione di quattro presunti scafisti
(disegno di rosa battaglia) Dopo diciassette mesi di detenzione il Tribunale di Napoli ha assolto quattro giovani migranti dall’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le storie di S., A., K. e I. si intrecciano nel luglio 2024, quando la nave dell’Ong Ocean Viking recupera due imbarcazioni partite dalle coste libiche, in area Sar (ricerca e soccorso) e le conduce al porto di Napoli. Appena sbarcato il gruppo, prende avvio la consueta ricerca dello “scafista”. Bastano poche ore e qualche testimonianza raccolta in modo raffazzonato per individuare i nomi di quattro ragazzi. Così, in una giornata qualsiasi di luglio, le porte del carcere di Poggioreale si aprono per S., A., K. e I., giovani vulnerabili, con un passato migratorio estremamente difficile. Si trovano in carcere in un paese sconosciuto, di cui non parlano la lingua, dove nessuno spiega cosa stia accadendo, perché sono è lì e per quanto tempo ci dovranno restare. Fin dal primo momento i quattro ragazzi vengono senza alcuna prova associati a un’immaginaria organizzazione dedita al traffico di esseri umani: passeggero che prende il timone equivale a comandante, che equivale a scafista, che equivale a membro di una rete criminale internazionale che trasporta i migranti dalla Libia all’Italia. Nel corso del processo, durato un anno e mezzo, si sono avvicendati numerosi testimoni dell’accusa e della difesa, nel tentativo di ricostruire l’intero iter del viaggio dalla Libia all’Italia. Si è parlato dei lunghi periodi di detenzione in Libia, delle torture nelle carceri finanziate dall’Europa, delle minacce della cosiddetta guardia costiera libica. Lo stesso comandante della Ocean Viking, che aveva soccorso le due imbarcazioni di fortuna su cui viaggiavano i ragazzi, ha spiegato in aula come gli interventi della guardia libica metta solo a rischio la vita dei migranti.   Un quadro sempre più nitido ha cominciato a delinearsi, riportando i fatti alla loro ordinarietà. I quattro ragazzi accusati di aver guidato la barca, che durante il tragitto si erano scattati selfie ed erano stati ripresi in video e foto – materiale utilizzato dalla Procura come prova della loro colpevolezza (del resto chi non si fotograferebbe mentre commette un reato di tale portata…!) – non erano affatto pericolosi criminali. Erano passeggeri costretti a prendere il controllo di un barchino alla deriva per tentare di salvare la propria vita e quella degli altri. Passeggeri che avevano agito in stato di necessità, poiché in quel momento non potevano fare altro. Il 5 dicembre, nell’ultima udienza, questa verità tanto evidente quanto difficile da affermare per le implicazioni politiche che comporta è stata fatta propria dal pubblico ministero che, accogliendo la ricostruzione della difesa, ha chiesto l’assoluzione dei quattro imputati poiché il fatto non costituiva reato. I giudici, riconoscendo la stessa realtà, hanno assolto i ragazzi. È bene sottolineare che il riconoscimento già in primo grado dello stato di necessità, che esclude la punibilità del fatto in concreto, rappresenta una decisione quasi unica. Per quanto sembri ovvio che quattro ventenni spaventati, reduci da una detenzione in Libia, non appartengano a reti criminali dedite al traffico di esseri umani, risulta estremamente difficile che quest’evidenza venga affermata con chiarezza in un’aula di giustizia. La stessa Giorgia Meloni, d’altronde, all’indomani della strage di Cutro, aveva affermato in conferenza stampa che si sarebbe impegnata per cercare e perseguire gli scafisti “su tutto il globo terraqueo”. Una figura, quella dello “scafista”, evocata come soggetto onnipotente, capace di attraversare confini e regole, responsabile diretto delle migrazioni verso l’Europa. Una rappresentazione che, riprodotta nelle aule di giustizia e nel discorso politico, svolge una funzione precisa: offrire un colpevole individuale a fronte di un fenomeno strutturale. Lo scafista diventa il capro espiatorio di un sistema che criminalizza la mobilità anziché interrogarsi sulle sue responsabilità. A partire dagli anni Novanta, con l’Accordo di Schengen e il Trattato di Maastricht, l’Unione Europea ha infatti progressivamente rafforzato le frontiere esterne, trasformandosi nella cosiddetta “fortezza Europa”. Alla libera circolazione interna dei cittadini ha fatto da contraltare un inasprimento delle politiche di controllo nei confronti dei cittadini extracomunitari, accompagnato da un ricorso crescente a misure restrittive della libertà personale. In questo contesto, la distinzione tra vittima e responsabile tende a dissolversi. Non sorprende, allora, che in aula risulti così difficile affermare l’inesistenza dello “scafista” come figura criminale autonoma. Le pronunce divergenti ne sono una conseguenza diretta. A causa di una decisione dello stesso Tribunale di Napoli, un altro giovane, J., per esempio, imputato per il medesimo reato dei quattro ragazzi di cui si parla, è tuttora detenuto nel carcere di Poggioreale (qui abbiamo raccontato la storia sua e quella di altri due suoi compagni). Per J. il pm ha richiesto una condanna a otto anni di reclusione. Storie simili, esiti opposti. Un dato certo è che nel giudizio sui migranti, anche in tribunale, pesa spesso più la disposizione di chi ascolta che la consistenza dei fatti che emergono, o che restano invisibili, nel corso del processo. Il procedimento penale, anziché costituire uno spazio di accertamento della realtà, si trasforma in un luogo di conferma di premesse già date, dove alcune narrazioni risultano immediatamente credibili e altre strutturalmente inattendibili. Eppure appare paradossale una presunzione di colpevolezza tanto automatica quanto selettiva: chi ha guidato, anche per pochi istanti, una barca, diventa immediatamente uno trafficante di uomini; chi ha attraversato la Libia, è stato detenuto arbitrariamente, torturato o sottoposto a trattamenti inumani, non viene automaticamente riconosciuto come vittima delle violenze delle frontiere (a dispetto dell’abbondanza di rapporti di organizzazioni internazionali, pronunce di corti sovranazionali e innumerevoli testimonianze di migranti, operatori umanitari e attivisti). La sofferenza, quando è strutturale e sistemica, sembra perdere valore probatorio. Questa asimmetria non è casuale, ma riflette una frattura più ampia che attraversa il mondo reale e il discorso pubblico: una frattura che privilegia la logica del controllo e della punizione rispetto a quella della protezione e della responsabilità. In tale cornice, la repressione diventa la risposta primaria a fenomeni complessi, mentre le cause strutturali delle migrazioni forzate vengono rimosse o esternalizzate. Da un lato, si finanziano centri di detenzione in Libia e si normalizzano rapporti con attori responsabili di gravi violazioni dei diritti umani come il generale Almasri, rimpatriato nonostante un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale; dall’altro, si avverte come indispensabile l’individuazione di un colpevole immediatamente disponibile, tra un gruppo di persone che approdano a fatica sulle coste europee. L’accanimento giudiziario contro l’anello più debole della catena non è un errore, ma un elemento strutturale. Per mantenere intatta l’architettura delle politiche migratorie si sacrifica persino la coerenza del diritto penale. Ma se il processo diventa il luogo in cui si punisce ciò che è politicamente utile punire, e non ciò che è giuridicamente rilevante, allora non sono soltanto i migranti a perdere tutela, ma è l’intero sistema di giustizia a rivelare le proprie crepe più profonde. In questo senso, le assoluzioni non rappresentano solo la fine di una vicenda individuale, ma un momento di rara frizione in un meccanismo che, il più delle volte, funziona senza mai interrogarsi davvero sui propri presupposti. (gea scolavino vella)
December 22, 2025
Napoli MONiTOR
Il caso dell’imam Shahin non è un’eccezione. La politica delle espulsioni e il ruolo dei Cpr
(disegno di otarebill) Mohamed Mahmoud Ebrahim Shahin viene fermato dalla polizia la mattina del 24 novembre 2025, mentre accompagna i figli a scuola. In poche ore da Torino viene portato nel Cpr di Caltanissetta, dove rimane detenuto in attesa di essere espulso in Egitto, suo paese d’origine. In quanto oppositore del regime di al-Sisi, in caso di deportazione rischia di essere detenuto, torturato, ucciso. Dopo tre settimane, la mattina del 15 dicembre, viene liberato su disposizione della Corte d’Appello del tribunale di Torino, che accoglie il ricorso presentato contro la sua detenzione. Il peggio sembra quindi alle spalle, ma il suo caso non è ancora concluso. Inoltre, quanto avvenuto a Shahin non è un caso isolato, ma indice di una profonda trasformazione nella politica delle espulsioni. Mohammed Shahin ha quarantasei anni, ventuno dei quali passati in Italia. Qui si è sposato, ha avuto due figli e ha ottenuto un permesso di soggiorno di lungo periodo, ma non la cittadinanza. È l’imam della moschea Omar Ibn al-Khattab, situata nel cuore del quartiere di San Salvario a Torino, nota per la promozione di iniziative di dialogo inter-religioso e la cooperazione con la società civile; negli ultimi due anni è stato una presenza costante nel movimento cittadino in solidarietà con la Palestina, facendo propria una prassi non-violenta e sostenendo il dialogo con le istituzioni. Ciò ha fatto di Shahin una figura pubblica e trasversale, nota in città e altrove, come testimoniato dalla campagna per la sua immediata liberazione, che ha visto mobilitarsi movimenti sociali, parte del mondo dell’università e dell’associazionismo ma anche personalità politiche e religiose. Tuttavia, ciò non è stato sufficiente a proteggerlo: per il governo, Shahin rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale, e pertanto deve essere espulso dal paese. Il decreto di espulsione è stato firmato dal ministro dell’interno Piantedosi in persona. Il decreto segue un’interrogazione parlamentare promossa da Augusta Montaruli, deputata torinese di Fratelli d’Italia, nella quale si chiedeva l’allontanamento dell’imam in virtù della sua pericolosità. Secondo Montaruli questa sarebbe evidenziata da alcune affermazioni in cui avrebbe giustificato gli eventi del 7 ottobre 2023. Stando alla Corte d’Appello di Torino, che il 28 novembre ha convalidato il trattenimento dell’imam nel Cpr di Caltanissetta, tali frasi possono esasperare tensioni sociali, al punto da costituire una minaccia per la sicurezza della società italiana. “La tutela della libertà di manifestazione del pensiero – scrive la giudice Maria Cristina Pagano nel provvedimento citato dal Manifesto – ha sempre un limite non derogabile nell’esigenza che attraverso il suo esercizio non vengano sacrificati beni anch’essi voluti garantire dalla Costituzione e che tale deve ritenersi il mantenimento dell’ordine pubblico”. E poco importa se la procura torinese avesse già decretato, in seguito a una segnalazione diretta da parte della Digos, che le parole dell’imam non costituissero una violazione del Codice penale, archiviando  il caso. Oltre a ciò, a riprova della sua pericolosità, viene citata la sua partecipazione a un blocco stradale, avvenuto nel corso di una manifestazione in solidarietà alla Palestina, il 17 maggio 2025; vengono sottolineati i suoi rapporti con Gabriele Ibrahim Delnevo, ventitreenne genovese morto da “foreign fighter” in Siria, ed Elmahdi Halili, condannato più volte per reati legati al terrorismo di matrice islamica. Tuttavia, i “rapporti” contestati si limitano a un controllo occasionale di polizia nel 2012 durante il quale Shahin si trovava assieme a Delnevo, e a un’intercettazione telefonica del 2018, contestuale alle indagini su Elmahdi, in cui quest’ultimo suggeriva a un conoscente di recarsi alla moschea di Omar. Infine, va sottolineato che, almeno in un primo momento, i fascicoli relativi ai reati citati nel decreto di espulsione erano stati fatti passare per secretati, “in quanto concernente documentazione classificata come riservata”. Così si legge nel decreto, e così è stato ribadito dalla giudice della Corte  D’Appello nelle motivazioni sulle quali basa la decisione di non liberare l’imam. In virtù degli accordi tra Italia ed Egitto, cui l’Italia attribuisce lo status di “paese sicuro”, le deportazioni verso l’Egitto sono ormai una prassi consolidata e ben documentata: ogni mese parte da Roma, con scalo a Palermo, un volo charter scortato dalle forze di polizia e diretto al Cairo. Nei giorni successivi gli avvocati di Shahin, Fairus Ahmed Jama e Gianluca Vitale, hanno presentato diversi ricorsi, e il 15 dicembre la Corte d’Appello di Torino ha accolto il ricorso presentato contro il trattenimento. Nelle prime ore del pomeriggio Shahin è stato quindi liberato. Stando all’ordinanza che ne ha disposto la liberazione, firmata dal consigliere Ludovico Morello, la nuova decisione segue l’acquisizione di nuovi importanti elementi da parte della corte. Innanzitutto, i procedimenti penali citati nel decreto di espulsione non risultano essere secretati. Al contrario, il procedimento relativo alle frasi proferite era stato archiviato, e dall’esame degli atti relativi al blocco stradale emerge una condotta non connotata da alcuna violenza o da altri fattori indicativi di pericolosità. La Corte sottolinea inoltre che le parole pronunciate il 9 ottobre, condivisibili o meno, sono espressione di pensiero e non possono essere ritenute elemento fondante il giudizio di pericolosità. In secondo luogo, viene riconosciuto il “concreto e attivo impegno del trattenuto in ordine alla salvaguardia dei valori su cui si fonda l’ordinamento dello Stato italiano”. In terzo luogo, si rileva che i contatti con i soggetti condannati per apologia di terrorismo sono isolati e datati. In quarto luogo, viene sottolineato che Shahin vive in Italia da oltre vent’anni, durante i quali si perfettamente inserito nel tessuto sociale del paese. In definitiva, non ci sono elementi per affermare che Shahin sia attualmente pericoloso. Ciononostante, le prossime settimane vedranno rapidamente succedersi diverse udienze: una al Tar del Lazio per la sospensione del decreto di espulsione (22 dicembre); una alla Corte di Cassazione sul trattenimento (9 gennaio); una al Tar Piemonte contro la revoca della carta di soggiorno (14 gennaio). Resta ancora ignota la data dell’udienza del ricorso al tribunale di Caltanisetta, contro il rigetto della domanda di protezione internazionale, presentata da Shahin subito dopo l’inizio della detenzione. PER RAGIONI DI SICUREZZA La possibilità che il ministro degli interni disponga l’espulsione amministrativa di uno straniero per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza è presente nell’ordinamento italiano da molto tempo. Se prima del ventennio numerose leggi, regi decreti e regolamenti lasciavano ampia discrezionalità all’autorità amministrativa, a partire dal 1931 l’espulsione degli stranieri viene regolata dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 150), tutt’ora in parte vigente. Sebbene il tema non sia affrontato nella prima riforma organica in materia di immigrazione, la legge Foschi (legge 30 dicembre 1986, n. 943), la questione delle espulsioni viene nuovamente affrontata dalla legge Martelli (legge 28 febbraio 1990, n. 39), che a distanza di anni verrà utilizzata come base per il Testo Unico sull’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Questo rimane a oggi lo strumento normativo fondamentale sull’argomento, per quanto soggetto a diversi “aggiustamenti”, come la legge Bossi-Fini del 2002 (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e  il decreto Pisanu (decreto legge 27 luglio 2005, n. 144), che ha definito le  norme  in  materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo. A oggi la questione dell’espulsione amministrativa “per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” rimane quindi regolata al comma 1 nell’articolo 13 del Testo Unico sull’immigrazione, lo stesso articolo che al comma 2 regola la disposizione dei “normali” decreti di espulsione da parte dei prefetti nei confronti degli stranieri privi di regolare permesso di soggiorno. L’ultimo intervento al riguardo sono state le Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale (decreto legge ottobre 2023, n. 133), che però si limitata a precisare le modalità dell’espulsione nel caso di stranieri dotati di permesso di soggiorno di lungo periodo (articolo 9). Nonostante il succedersi delle norme, le motivazioni che permettono il ricorso al decreto di espulsione per ragioni di sicurezza rimangono però estremamente generiche, il ricorso alla misura ampiamente discrezionale, e molto complicate le possibilità di difesa. Infine, essendoci in ballo la sicurezza nazionale, i fascicoli relativi ai reati su cui sono basati i decreti possono essere secretati. Se nel corso del secondo Novecento le espulsioni motivate per ragioni di sicurezza sono state utilizzate soprattutto per allontanare soggetti coinvolti in attività di spionaggio o legati alla criminalità organizzata, nel corso degli anni Duemila queste sono spesso state associate al terrorismo di matrice islamica. Secondo una ricostruzione fatta dal Post, tra il 2004 e il 2014 il governo ha promosso una media di quattordici espulsioni all’anno. Dal 2014 al 2017 sono state quarantaquattro all’anno, per arrivare a cento nel 2018, settantuno nel 2019 e sessantuno tra luglio 2021 e agosto 2022. Stando all’ultimo rapporto pubblicato dal Viminale, sono 203 le persone rimpatriate per motivi di sicurezza da ottobre 2022 a luglio 2025, su un totale di 1.755 rimpatri tra gennaio 2023 e luglio 2025. Sebbene i periodi cui si riferiscono i dati sulle espulsioni per pubblica sicurezza e le espulsioni totali non collimino del tutto, è chiaro che si tratta di una crescita esponenziale. Questi numeri sono  sintomatici di una nuova funzione assunta dalla macchina delle espulsioni: nel nome della sicurezza, i Cpr stanno venendo sistematicamente utilizzati per detenere ed espellere oppositori politici. Nel contesto italiano alcune vicende simili a quella Shahin hanno goduto di attenzione mediatica. Il più noto è probabilmente il caso di Seif Bensouibat, l’insegnante algerino accusato di aver espresso supporto ad Hamas in una chat privata, al quale, nel febbraio del 2024, è stato revocato lo status di rifugiato. Dopo aver rischiato l’espulsione dal Cpr di Ponte Galeria, lo status di Seif è stato però nuovamente riconosciuto nel novembre 2024. Zulfiqar Khan, cittadino pachistano da quasi trent’anni in Italia e imam di un centro islamico di Bologna, è stato invece espulso nell’ottobre 2024 dopo essere stato indagato per istigazione a delinquere per le sue posizioni su Israele. La detenzione di soggetti ritenuti pericolosi all’interno dei Cpr non è però sempre conseguenza di un decreto di espulsione per ragioni di sicurezza, come reso evidente dal caso di Halili Elmahdi, la stessa persona le cui intercettazioni sono stata utilizzate per giustificare la detenzione di Shahin. Cittadino italiano di origini marocchine, Elmahdi è stato condannato più volte per reati legati al terrorismo di matrice islamica, la prima volta appena ventenne. Nel 2023 viene privato della cittadinanza, una misura resa possibile dal decreto sicurezza varato da Salvini nel 2018 con il supporto dell’allora capo di gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi  (decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113), e una volta finito di scontare la sua seconda condanna viene trattenuto in un Cpr, nonostante sia nato e cresciuto in Italia, allo scopo di venire espulso in Marocco. Sebbene il rimpatrio non sia stato eseguito, al momento del rilascio Elmahdi entra in una condizione di estrema marginalità, vivendo da senzatetto nelle strade di Torino, per venire nuovamente arrestato per associazione terroristica internazionale nel maggio 2024 e infine liberato nel luglio 2025, una volta escluso il reato di terrorismo. L’aumento delle detenzioni nei Cpr per ragioni di sicurezza procede parallelo all’aumento dei cittadini stranieri detenuti nelle più classiche prigioni per reati politici. Emblematici il caso del palestinese Anan Yaeesh, detenuto nel carcere dell’Aquila da gennaio e a rischio di estradizione verso Israele, ma anche quelli di Alì Irar e Mansour Doghmosh, tutti incarcerati in Italia con accuse di terrorismo (270 bis del codice penale), in seguito a mandati di cattura italo-israeliani. Molto  grave  anche il caso di Tarek, condannato a quattro anni per resistenza aggravata dopo essere stato arrestato a Roma durante una manifestazione in solidarietà alla Palestina, il 5 ottobre 2024. Guardando al contesto internazionale, ma limitando l’analisi ai casi che hanno ottenuto un certo grado di visibilità mediatica, negli ultimi due anni ci sono stati numerosi casi di espulsioni giustificate per ragioni di sicurezza. A New York, oltre settanta studenti della Columbia University coinvolti nel movimento in solidarietà alla Palestina sono stati oggetto di un ampio insieme di provvedimenti, tra cui diversi tentativi di allontanamento, come nei casi di Mahmoud Khalil, arrestato nel marzo 2025, di Ranjani Srinivasan, cui è stato revocato il suo visto, e di Lequaa Kordia, studentessa palestinese originaria di West Bank, arrestata per un visto scaduto. A Berlino, ad aprile 2025, i cittadini europei Shane O’Brien, Roberta Murray e Kasia Wlaszczyk e lo statunitense Cooper Longbottom hanno ricevuto un’ordinanza di espulsione per paventate minacce alla sicurezza, anche nel loro caso motivate della loro partecipazione al movimento di solidarietà alla Palestina. Il 14 maggio 2024, ad Atene, la polizia greca ha arrestato ventotto persone durante lo sgombero della facoltà di Giurisprudenza, occupata in solidarietà con la Palestina: nove attivisti internazionali, tra cui due cittadine italiane, sono stati prima trasferiti all’interno di un centro di detenzione e dopo una reclusione di alcune settimane sono stati tutti liberati e attendono ancora oggi la conclusione dei procedimenti a proprio carico. Solo uno di loro, dopo essere stato nuovamente arrestato l’estate successiva, verrà infine espulso. La pratica dell’espulsione per motivi di sicurezza non è tuttavia limitata a coloro che hanno espresso solidarietà con la causa palestinese, ma è utilizzata anche per colpire i rifugiati politici. È il caso di Baris Erkus, rifugiato politico curdo in Grecia da otto anni dopo aver lasciato la Turchia, il cui status di protezione internazionale è in corso di riesame, oppure, sempre in fuga dalla Turchia, di Abdulrahman AlBakr al-Khalidi, attivista saudita per i diritti umani in detenzione amministrativa da quattro anni nella vicina Bulgaria, segnando il cupo record della più lunga detenzione amministrativa in Europa. Già in esilio in Turchia dal 2013, Abdulrahaman era stato nuovamente costretto a lasciare il paese dove aveva trovato rifugio dopo il rapimento del suo amico e collaboratore Jamal Khashoggi, assassinato all’interno del consolato saudita di Istanbul nell’ottobre 2018. Dopo quattro anni di detenzione, il fascicolo che proverebbe la sua pericolosità rimane ancora secretato. Infine, l’8 dicembre 2025 il Consiglio dell’Unione europea ha siglato un nuovo accordo al fine di standardizzare la politica delle espulsioni per i cosiddetti “cittadini di paesi terzi”, prevedendo “misure speciali per le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza”. In linea con il nuovo Patto sulle Migrazioni e l’Asilo, operativo da giugno 2026, l’Unione arricchisce il diritto comunitario con le “buone pratiche” sperimentate dai propri paesi membri. CONCLUSIONI Questa rapida panoramica mette in evidenza due elementi. In primo luogo, sembra che i provvedimenti di espulsione prendano di mira alternativamente cittadini provenienti dal sud globale o cittadini occidentali che abbiano preso parte ai movimenti in solidarietà alla Palestina. L’impressione è che questi abbiano oltrepassato un limite invalicabile, superato il quale i privilegi accordati dalla condizione di cittadini occidentali vengono revocati. In secondo luogo, buona parte dei casi che hanno ottenuto una qualche visibilità mediatica riguardano studenti universitari o cittadini occidentali, fornendo un’immagine distorta di un processo che – in assenza di dati ufficiali, eccetto quelli relativi al caso italiano – possiamo ipotizzare interessi in larga parte stranieri in condizione di marginalità. Per quanto riguarda l’Italia possiamo invece osservare la configurazione di due binari, l’uno amministrativo e l’altro penale, dei quali gli organi repressivi possono servirsi quando intendono procedere alla detenzione o all’espulsione di coloro che sono etichettati come una minaccia per la sicurezza, propria o dei propri alleati. Ciò che appare evidente è che ovunque i centri di detenzione amministrativa stanno assumendo sempre più la funzione di campi di concentramento per oppositori politici, mettendo nelle stesse celle presunti militanti jihadisti, attivisti per i diritti umani, ex combattenti, professori, figure religiose, attivisti pro-pal. Quel che è successo a Shahin non è un’eccezione. L’evento eccezionale, piuttosto, è che opinione pubblica, media e movimenti si siano accorti di quanto accaduto. Se questo isolamento si è rotto lo dobbiamo alla forza della solidarietà nata in seno al movimento per la Palestina, che ha portato per la prima volta migliaia di cittadini italiani a mobilitarsi in difesa di un imam a dispetto dell’accusa di fiancheggiamento al terrorismo. Non c’è dubbio che senza la rumorosa campagna per la sua immediata liberazione, e senza la difesa di due legali esperti e immediatamente disponibili, la vicenda di Shahin sarebbe potuta evolvere molto diversamente. La mossa di Piantedosi non va quindi letta come un evento isolato. Arbitrarietà, forzature e complicità tra apparati esecutivi e amministrativi sono la regola. Il risultato della partita che rimane da giocare, in ambito giudiziario, dipende in larga misura dalla possibilità di mobilitare risorse e solidarietà su cui non molti stranieri possono contare. L’eccezione è la regola, lo è sempre stata, nel governo “dell’emergenza migranti”. Dentro lo stato democratico, vive un altro stato: lo stato degli stranieri e dei senza cittadinanza, fatto di leggi e burocrazie autonome, di prassi arbitrarie e di spazi al di fuori del diritto, retti dalla legge della forza. Lo si trova alle frontiere, dentro le mura dei Cpr, negli uffici immigrazione e nelle “zone rosse” pattugliate da polizia e militari che fanno pendere ogni giorno sui cittadini stranieri la minaccia dell’espulsione e il ricatto dei documenti. Lo si trova nelle campagne, dove il bracciantato migrante vive nella segregazione, e nell’economia sommersa delle metropoli e dei distretti industriali. Questo stato di cittadini senza cittadinanza, su cui sempre volteggia il sospetto, è la colonia. Quella colonia che ha convissuto e continua a convivere con i regimi liberali, spesso usando la democrazia stessa come legittimazione del progetto coloniale. Un nuovo regime di apartheid si sta consolidando, ai confini d’Europa e al loro interno, e ovunque i centri di detenzione ed espulsione assumono sempre più la funzione di campi di prigionia per quei cittadini senza cittadinanza che osano dimostrare il proprio dissenso. (erasmo sossich)
December 16, 2025
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