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Cittadinanza: il TAR annulla il diniego e riconosce la piena validità della residenza fittizia
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si esprime su un tema sempre più ricorrente nei procedimenti di cittadinanza: la cosiddetta “residenza fittizia”. Il caso riguarda il diniego per l’inammissibilità dichiarato dalla Prefettura di Roma a un cittadino richiedente cittadinanza ai sensi dell’art. 9, lett. f) della l. 91/1992, ritenendo che l’iscrizione anagrafica presso un indirizzo virtuale non provasse una reale presenza sul territorio né un adeguato livello di integrazione. Inoltre, il diniego fondava un’ulteriore motivazione nella presunta insufficienza dei redditi dichiarati negli anni 2020 e 2021. Il TAR chiarisce anzitutto un punto cruciale: l’utilizzo della residenza fittizia non può essere interpretato come un indizio, di per sé, di mancata integrazione o di assenza dal territorio nazionale. Richiamando il quadro normativo – dalla legge anagrafica alla circolare del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2015 – il Tribunale ribadisce che l’iscrizione presso indirizzi virtuali è uno strumento pienamente previsto dall’ordinamento per garantire l’esercizio dei diritti fondamentali alle persone senza fissa dimora, inclusi gli stranieri regolarmente soggiornanti. L’anagrafe, anche quando registra una “via fittizia”, attesta comunque una situazione di legalità della residenza, poiché la legge attribuisce rilevanza proprio all’iscrizione anagrafica come criterio di verifica del radicamento. La “residenza fittizia” pertanto deve ritenersi equiparabile alla residenza “reale” per accedere ai principali diritti derivanti da quest’ultima (diritto al rinnovo del permesso di soggiorno, a rinnovare la carta d’identità, il diritto a prestazioni previdenziali, il diritto di voto etc.). La Prefettura, secondo i giudici, ha introdotto un’interpretazione priva di base normativa, che rischia di creare disparità territoriali e di scardinare la funzione stessa delle residenze virtuali. Il diniego, infatti, ha applicato un automatismo errato, ossia che “la residenza fittizia rappresenti una assenza di integrazione“. Il TAR respinge questo metodo e precisa che eventuali abusi o elusioni devono essere accertati caso per caso, con istruttorie accurate e motivate. Sul profilo reddituale, il TAR rileva un’ulteriore carenza istruttoria. La Prefettura aveva segnalato una presunta insufficienza dei redditi relativi agli anni 2020 e 2021. Tuttavia, nella propria memoria difensiva la stessa amministrazione riconosce che, tenendo conto della composizione del nucleo familiare e compensando i redditi delle diverse annualità, il requisito risulta soddisfatto. Inoltre, la flessione del reddito nel biennio pandemico non può essere considerata un elemento ostativo senza una specifica valutazione del contesto eccezionale. Alla luce di tutto ciò, il TAR accoglie il ricorso e annulla il provvedimento, imponendo alla Prefettura un nuovo esame dell’istanza conforme ai principi espressi. La decisione ha rilievo significativo: afferma la piena legittimità della residenza fittizia come modalità di iscrizione anagrafica e ne vieta l’uso come presunzione negativa automatica nei procedimenti di cittadinanza. Inoltre, richiama le amministrazioni a un dovere di istruttoria rigoroso, soprattutto quando si valutano oscillazioni reddituali legate a eventi straordinari come la pandemia. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 20649 del 19 novembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Antonella Consono per la segnalazione. * Consulta altre decisioni relative alla cittadinanza italiana
La tratta di esseri umani nell’era digitale
Negli ultimi anni, lo sviluppo del mondo digitale, sempre più presente e pervasivo, ha profondamente modificato e permeato ogni aspetto della società contemporanea e questo processo ha riguardato anche la criminalità, dando origine a nuove forme e strategie di sfruttamento. Infatti, al giorno d’oggi, si parla sempre più di digitalizzazione della tratta di esseri umani, fenomeno conosciuto come e-trafficking.  La “cyber-tratta”, dunque, a differenza della tratta tradizionale che prevede il reclutamento fisico delle vittime intrappolate in un sistema composto da centinaia di attori transfrontalieri, sfrutta le nuove possibilità offerte dai social network, dall’app di messaggistica e dalle piattaforme online per adescare e sfruttare le vittime, in modo veloce ma soprattutto invisibile e difficilmente monitorabile.  Queste tecnologie digitali stanno trasformando il fenomeno del traffico di migranti, modificando la struttura e le strategie di gruppi ed individui responsabili dello sfruttamento di persone in movimento 1. Il traffico di esseri umani in Europa genera ogni anno profitti per circa 29,4 miliardi di euro. In Italia, tra i casi emersi attraverso il sistema anti-tratta, lo sfruttamento sessuale rappresenta quasi la metà delle situazioni (48,9%). Tuttavia, gran parte del fenomeno relativo all’e-trafficking rimane sommerso, poiché difficilmente monitorabile, o, volutamente non monitorato 2. Infatti, i social vengono utilizzati come strumento, oltre che per promuovere i servizi offerti e mantenere i contatti con la vittima, anche come strumento per mitigare il rischio di essere intercettati dalle attività investigative delle forze dell’ordine 3. Per riconoscere il fenomeno e poterlo studiare è necessario delineare la differenza tra trafficking e smuggling; la diversità riguarda principalmente le finalità e le modalità. Il trafficking (tratta di persone), di cui si parlerà in questo articolo, implica coercizione, inganno o abuso di potere per sfruttare la vittima, ad esempio attraverso prostituzione o lavoro forzato; lo smuggling (traffico, inteso come favoreggiamento o facilitazione, del viaggio dei migranti), invece, prevede il consenso della persona e mira a favorire l’ingresso illegale in un Paese, dietro pagamento 4 . LA TRATTA DIGITALE: UN FENOMENO IN AUMENTO DOPO IL COVID-19 Lo sviluppo e la crescita delle vittime di tale sistema ha origine nella crescente necessità di emigrare dal proprio Paese d’origine, affiancata dalla costante e sempre maggiore assenza di vie legali d’ingresso e di politiche europee che ostacolano la mobilità umana, anche dalle zone di guerra. Secondo numerosi documenti ufficiali, tra cui quelli pubblicati da Eurojust 5 e dalla Commissione Europea, oltre il 90% delle persone migranti che entrano irregolarmente nell’Unione Europea si affida a reti di trafficanti, un sistema strutturato, gestito da gruppi criminali organizzati, che forniscono supporto logistico, trasporti, documenti falsi e indicazioni sui percorsi da seguire. La mancanza di vie legali d’ingresso e la mancata volontà da parte delle istituzioni nel garantire un monitoraggio ed una prevenzione allo sfruttamento, offrono l’opportunità alle organizzazioni criminali transnazionali di usufruire anche degli strumenti digitali: Internet, insieme ai social network, da un lato, viene utilizzato come risorsa per capire i bisogni del cliente e promuovere più efficacemente il prodotto, dall’altro, aumenta l’efficienza nei mercati illegali perché permette ai trafficanti di regolare facilmente e tempestivamente i traffici per far fronte ai cambiamenti della domanda. Il fenomeno della “tratta digitale” è stato aggravato notevolmente dall’emergenza covid-19.  La pandemia ha costretto milioni di persone all’isolamento in casa e ha provocato l’aumento dell’uso delle tecnologie e delle piattaforme online. Di pari passo, la rete criminale si è adattata alle restrizioni, riorganizzandosi verso un sempre maggiore sfruttamento sessuale in-door e l’utilizzo di strumenti digitali come Chat online, social media, agenzie di collocamento online, siti web di assistenza all’immigrazione contraffatti, forum sul dark web e  pagamenti dei servizi legati allo sfruttamento 6. A corroborare la tesi c’è anche il numero di casi di tratta segnalati nel database globale Counter Trafficking Data Collaborative che era di 27.840 nel 2019, ma è crollato a 4.120 nel 2020 e 2.060 nel 2021.  I dispositivi mobili permettono ai trafficanti di comunicare con il cliente utilizzando lo stesso profilo nei social anche cambiando cellulare o SIM: l’unico elemento indispensabile è una connessione a Internet. Inoltre, consentono di modificare agevolmente, frequentemente e velocemente nominativo alla pagina/gruppo/profilo, al fine di eludere i controlli degli organi di polizia e degli stessi social network.  Il fenomeno dell’e-trafficking presenta sempre 3 fasi:  1. Reclutamento digitale: questa prima fase avviene attraverso la ricerca attiva delle vittime online, attraverso social, app, giochi o siti per cercare lavoro. In questa prima fase il trafficante instaura una relazione amichevole con la vittima per poi spostare la conversazione in canali privati, in cui la pressione e lo sfruttamento psicologico si intensificano, marginalizzando e isolando più facilmente la vittima.  2. Sfruttamento: lo sfruttamento può essere sia virtuale, attraverso la produzione di materiale sessualmente esplicito, sia fisico, preceduto da una lunga fase di condizionamento a distanza. 3. Assoggettamento: questo avviene tramite la manipolazione e il controllo, dopo aver ottenuto la fiducia della vittima si instaura dipendenza emotiva, favorevole alla produzione di contenuti e/o prestazioni. Esistono diverse applicazioni tecnologiche e social network utilizzati per seguire gli spostamenti delle vittime, un esempio è rappresentato dal geotracking, ovvero la possibilità di conoscere la posizione fisica di una persona, oppure applicazioni come MySpy che consente ai trafficanti di individuare il telefono delle loro vittime 7. Tra le metodologie di adescamento online più comuni ci sono: 1. Grooming: si verifica quando gli adulti instaurano relazioni manipolative con i minori, spesso fingendosi loro coetanei, simulando supporto, affetto o comprensione per indurli a compiere atti.  2. Lover Boys: si instaurano relazioni sentimentali online così intense da creare dipendenza emotiva ed isolamento, utili per favorire ricatti e minacce.  3. Gamification: fenomeno che consiste nel presentare le attività illecite come sfide o giochi 8. Contrastare l’e-trafficking richiede un approccio integrato, capace di unire prevenzione, monitoraggio digitale e cooperazione internazionale. È fondamentale riconoscere le nuove dinamiche dello sfruttamento online e sviluppare strumenti adeguati per intercettarle. La tecnologia che alimenta la tratta può e deve diventare anche un mezzo per combatterla. Allo stesso tempo, alla radice è necessario rivedere la normativa sulle migrazioni e il diritto di asilo: decenni di politiche restrittive e criminalizzanti hanno infatti contribuito ad alimentare il traffico e lo sfruttamento, rafforzando le reti criminali invece di tutelare le persone vulnerabili. 1. E-trafficking, la nuova frontiera della tratta: come il digitale alimenta lo sfruttamento umano – Italiainforma.com ↩︎ 2. Il traffico di esseri umani vale 30 miliardi ogni anno solo in Europa. Un quarto delle vittime sono minori – Domani, 27.07.2022 ↩︎ 3. Di Nicola, Andrea; Martini, Elisa; Baratto, Gabriele, “Social smugglers. Come i social network stanno modificando il traffico di migranti“, in Etnografia e ricerca qualitativa n. 1, 2019, pp- 73-100 ↩︎ 4. Cos’è l’e-trafficking: l’uso del digitale nella tratta di esseri umani, di Save the Children ↩︎ 5. Eurojust è l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, contro la criminalità transfrontaliera grave e il terrorismo ↩︎ 6. Eurojust nel report “Resources to fight migrant smuggling in the digital domain”, ha analizzato nel dettaglio le modalità con cui le organizzazioni criminali sfruttano il web e i social media per operare nell’ombra grazie all’uso di piattaforme chiuse, messaggistica istantanea e reti criptate ↩︎ 7. E-trafficking: quando le tecnologie facilitano la tratta di esseri umani, di Lugi Limone – CyberSecurity Italia ↩︎ 8. La tratta di esseri umani nella società digitale: stato dell’arte, prospettive teoriche e direzioni future, di Gabriele Baratto (Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento) e Beatrice Rigon (Scuola di Studi Internazionali, Università di Trento) ↩︎