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Decreto flussi: due ordinanze cautelari del TAR Veneto su nulla osta e diniego di visto di ingresso
Il Tribunale Amministrazione Regionale per il Veneto è intervenuto con due importanti ordinanze cautelari in materia di ingresso per lavoro, affrontando sia il tema della gestione procedimentale da parte delle amministrazioni sia quello della competenza territoriale nei giudizi connessi. 1. REVOCA DEL NULLA OSTA E DECISIONI ALGORITMICHE Con una prima ordinanza, adottata su ricorso del datore di lavoro contro la Prefettura, il TAR ha sospeso la revoca del nulla osta, ordinando la rinnovazione dell’invio dei codici di conferma. Nel caso di specie, i codici erano stati trasmessi a un indirizzo PEC non più attivo, con la conseguenza che il termine di sette giorni per la conferma risultava inutilmente decorso. Circostanza, questa, che era stata tempestivamente segnalata dal consulente del lavoro, il quale aveva anche indicato il nuovo indirizzo PEC dell’impresa, senza tuttavia ricevere riscontro dall’Amministrazione. Il TAR ha ribadito principi di particolare rilievo, affermando che: * l’invio dei codici a una PEC inattiva non può far decorrere validamente il termine perentorio; * la comunicazione inserita nel Portale Servizi ALI, priva dei codici necessari, non è idonea a sostituire tale invio; * la revoca è stata adottata prima dello spirare del termine utile; * soprattutto, l’Amministrazione non ha indicato alcuna base normativa che consenta, nel rispetto del principio di “legalità algoritmica”, una gestione automatizzata del procedimento fino all’adozione di una decisione amministrativa. Il Collegio richiama espressamente la pronuncia T.A.R. Veneto, Sez. III, 21 ottobre 2025, n. 1845, valorizzando il limite all’automazione nei procedimenti amministrativi. T.A.R. per il Veneto, ordinanza n. 20 del 15 gennaio 2026 2. DINIEGO DI VISTO E COMPETENZA TERRITORIALE Con una seconda ordinanza, pronunciata su ricorso del lavoratore contro l’Ambasciata, il TAR Veneto ha affermato la propria competenza territoriale, escludendo quella del TAR Lazio. Il Collegio ha ritenuto che il diniego di visto costituisca un atto meramente consequenziale alla revoca del nulla osta, già impugnata dal datore di lavoro davanti allo stesso TAR Veneto. Da ciò deriva la connessione tra i due giudizi e la conseguente attrazione della competenza presso il medesimo giudice. T.A.R. per il Veneto, ordinanza n. 43 del 15 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento.
Il TAR Campania chiarisce: il visto specifico non è requisito imprescindibile per la residenza elettiva
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania si è pronunciato su ricorsi proposti avverso i provvedimenti di inammissibilità adottati dalla Questura di Napoli in merito a istanze di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva. I ricorsi riguardano una cittadina statunitense, presente sul territorio italiano dal 2018 unitamente al marito, la quale: * risiede stabilmente in Italia; * è inserita nel contesto sociale e comunitario locale; * non intrattiene più legami significativi con gli Stati Uniti; * dispone di un reddito annuo superiore all’importo dell’assegno sociale; * ha presentato istanza di permesso di soggiorno per residenza elettiva presso la Questura di Napoli tramite kit postale. In data 27 marzo 2024, a seguito di convocazione, veniva notificato agli istanti un decreto di inammissibilità della domanda, motivato dalla mancanza di uno specifico visto di ingresso per residenza elettiva. Il TAR Campania, con ordinanze collegiali, ha accolto le istanze cautelari e, all’esito delle udienze pubbliche del 3 dicembre 2025, ha definitivamente accolto i ricorsi. Il Tribunale ha ritenuto provate le violazioni procedimentali, in particolare l’assenza del preavviso di rigetto, e ha qualificato la pretesa del visto specifico come presupposto regressivo, non richiesto dalla normativa di riferimento rispetto agli altri requisiti positivamente dimostrati in giudizio. In sentenza, il Giudice ha affermato che: «L’art. 11, comma 1, lett. c-quater del D.P.R. n. 394/1999 consente il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva in presenza di una pensione erogata in Italia, senza che vi sia una specifica indicazione circa la necessità che la stessa sia corrisposta da un ente di previdenza nazionale. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che il possesso di un reddito adeguato, unitamente alla disponibilità abitativa e alla stabilità dei mezzi economici, costituisce condizione sufficiente per il rilascio del titolo, anche in assenza di un visto di ingresso specifico per residenza elettiva, circostanza che la Questura ha invece ritenuto di per sé ostativa al rilascio del permesso. (cfr. TAR Lombardia, Milano, sent. n. 1988/2019; TAR Lombardia, Milano, sent. n. 2849/2022; TAR Veneto, sent. n. 595/2024; TAR Marche, sent. n. 647/2021; TAR Calabria, sent. n. 1272/2015; TAR Campania, Napoli, sent. n. 5937/2025). Secondo le indicazioni del Consiglio di Stato, alla posizione del titolare di pensione va equiparata quella del soggetto in possesso di ampie risorse economiche e di disponibilità abitativa ai sensi del D.M. 11 maggio 2011. Ne consegue che la non convertibilità del permesso di soggiorno per “vacanze lavoro” in permesso per “residenza elettiva” risulta irrilevante, poiché l’art. 11, comma 1, lett. c-quater del D.P.R. n. 394/1999 non richiede espressamente la titolarità di un visto rilasciato per tale causale ai fini dell’ingresso in Italia». Il TAR ha inoltre evidenziato che, non trattandosi di un atto vincolato, risultano fondate anche le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative procedimentali. Per tutte le ragioni esposte, il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato. T.A.R. della Campania, sentenza n. 296 e 297 del 15 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Stella Arena per la segnalazione e il commento.
Ingresso per flussi – La mancata stipula del contratto con il datore di lavoro non può automaticamente bloccare il percorso
L’ordinanza del Consiglio di Stato è interessante perché conferma come la partita sui permessi legati ai Flussi sia tutt’altro che chiusa. La Sezione Terza ha accolto la cautelare, ribaltando la decisione del TAR Campania, in un caso in cui: * il datore di lavoro originario, dopo aver chiesto il nulla osta, si è tirato indietro e non ha firmato il contratto; * il lavoratore, pur non avendo ancora un contratto effettivo, aveva una promessa di assunzione da parte di un nuovo datore; * la Prefettura aveva quindi revocato il nulla osta, impedendogli di ottenere il permesso. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la mancata conclusione del contratto con il primo datore non può automaticamente bloccare il percorso, soprattutto se il lavoratore, già presente in Italia da tempo e in buona fede, ha concrete prospettive occupazionali. Viene richiamata anche la giurisprudenza che considera la procedura dei Flussi come una fattispecie “plurilaterale”, in cui il diritto del lavoratore non si esaurisce con il ripensamento del datore iniziale. In sostanza, la decisione apre spiragli importanti: non solo conferma l’orientamento favorevole del TAR Campania, ma addirittura lo estende, legittimando anche la sola promessa di lavoro come elemento sufficiente a fondare la domanda cautelare. Un segnale che dimostra come la battaglia in Consiglio di Stato sia ancora aperta e che, al di là dei contrasti interni fra sezioni, non si può scaricare tutto il rischio sul lavoratore migrante, specie quando ha agito correttamente e non vi sono profili di pericolosità. Consiglio di Stato, ordinanza n. 2550 dell’11 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione. Il caso è stato seguito insieme alle Avv.te Federica Remiddi e Anna Pellegrino.
September 26, 2025
Progetto Melting Pot Europa