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Ingresso per flussi – La mancata stipula del contratto con il datore di lavoro non può automaticamente bloccare il percorso
L’ordinanza del Consiglio di Stato è interessante perché conferma come la partita sui permessi legati ai Flussi sia tutt’altro che chiusa. La Sezione Terza ha accolto la cautelare, ribaltando la decisione del TAR Campania, in un caso in cui: * il datore di lavoro originario, dopo aver chiesto il nulla osta, si è tirato indietro e non ha firmato il contratto; * il lavoratore, pur non avendo ancora un contratto effettivo, aveva una promessa di assunzione da parte di un nuovo datore; * la Prefettura aveva quindi revocato il nulla osta, impedendogli di ottenere il permesso. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la mancata conclusione del contratto con il primo datore non può automaticamente bloccare il percorso, soprattutto se il lavoratore, già presente in Italia da tempo e in buona fede, ha concrete prospettive occupazionali. Viene richiamata anche la giurisprudenza che considera la procedura dei Flussi come una fattispecie “plurilaterale”, in cui il diritto del lavoratore non si esaurisce con il ripensamento del datore iniziale. In sostanza, la decisione apre spiragli importanti: non solo conferma l’orientamento favorevole del TAR Campania, ma addirittura lo estende, legittimando anche la sola promessa di lavoro come elemento sufficiente a fondare la domanda cautelare. Un segnale che dimostra come la battaglia in Consiglio di Stato sia ancora aperta e che, al di là dei contrasti interni fra sezioni, non si può scaricare tutto il rischio sul lavoratore migrante, specie quando ha agito correttamente e non vi sono profili di pericolosità. Consiglio di Stato, ordinanza n. 2550 dell’11 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione. Il caso è stato seguito insieme alle Avv.te Federica Remiddi e Anna Pellegrino.