La fine dell’ASN e il nuovo “semaforo”: la riforma Bernini tra burocrazia e vecchi vizi
L’abolizione dell’ASN sostituisce il giudizio delle commissioni nazionali con un
sistema quantitativo “a semaforo”, eliminando la valutazione qualitativa della
ricerca. La riforma lascia però irrisolte le criticità dei concorsi locali,
aumentando anzi il rischio di bandi profilati “su misura” per i candidati
interni.
L’ASN finisce nel dimenticatoio dopo 15 lunghi anni. Significativa è la
circostanza che a decretarne la morte sia la proposta di una Ministra (Bernini)
appartenente al medesimo partito politico di chi la volle (Gelmini).
Sulla bontà, validità, efficacia e, soprattutto, equità dell’Abilitazione sono
stati spesi fiumi d’inchiostro e questo mio intervento si limiterà a formulare
alcune elementari considerazioni sul suo (distorto) funzionamento, sia dal punto
di vista diacronico, sia dal punto di vista sincronico. Vi sono stati, infatti,
Settori Concorsuali nel quali abilitarsi era quasi impossibile, in particolare
se si finiva nel tritacarne delle vendette trasversali fra baroni, nel mentre in
altri Settori si abilitavano praticamente tutti. Ve ne sono stati alcuni nei
quali l’agognato risultato giungeva dopo un lungo contenzioso giurisdizionale
(anche questo con alterne vicende) e altri, invece, i cui risultati apparivano
già decisi prim’ancora delle riunioni d’insediamento.
L’ASN doveva essere, almeno nelle intenzioni del legislatore e di chi fra noi
l’ha criticata, ma accettata, una mera “constatazione” del possesso di requisiti
e pubblicazioni tali da consentire di partecipare alla selezione vera,
rappresentata dal concorso locale e non una forca caudina talvolta insuperabile
per alcuni e un’autostrada in discesa per altri.
Ma essa ha avuto, come pure è stato molto opportunamente notato taluni
commentatori anche su questo sito, conseguenze importanti che hanno
“riorganizzato”, in peggio, l’intero comparto della ricerca universitaria, fatto
ora solo di prodotti della ricerca, convegni e seminari, riviste di classe A,
indici bibliometrici, pubblicazioni a pagamento, crescita esponenziale delle
citazioni, ma anche, più in generale, di articoli e saggi. Mi è personalmente
capitato di scorrere la produzione scientifica di un collega di area giuridica
che in biennio ha dichiarato di aver pubblicato 30 contributi, di cui 20 in
classe A, circostanza che francamente nessuna persona di buon senso può
considerare come ragionevole e corretta.
Tutto questo accadrà di nuovo, purtroppo, perché l’ASN è stata soppiantata da
una procedura “a semaforo”, nella quale gli studiosi presenteranno una
dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso di requisiti che
verranno individuati con apposito Decreto ministeriale. Tutto si fonderà,
conseguentemente, sotto il profilo “quantitativo” e nessuna Commissione
nazionale potrà giudicare la bontà e la qualità della produzione scientifica,
passando ai raggi x ogni singola pubblicazione. Da questo punto di vista se si
voleva eliminare la discrezionalità (buona o cattiva) delle Commissioni
Nazionali di Abilitazione, l’obiettivo mi parrebbe esser stato pienamente
raggiunto.
Tutti i candidati, quindi, in possesso della vecchia ASN o dei nuovi requisiti
sono legittimati, di conseguenza, a partecipare alle selezioni locali, procedura
su cui la nuova legge mi sembrerebbe essere intervenuta in maniera talvolta
piuttosto timida, talaltra introducendo veri e propri buchi neri in grado di
minare la trasparenza delle procedure medesime.
Il capitolo sulla composizione delle commissioni giudicatrici locali viene
affrontato e modificato (si passa da 3 a 5 commissari, sorteggiati su base
nazionale da liste di docenti dichiaratisi disponibili e in possesso di precisi
requisiti), ma si è evitato di incidere in maniera più pregnante sulle loro
dinamiche, quasi da far apparire l’estensore della norma come un soggetto che
non ha mai frequentato un ufficio universitario. Perché non si è reintrodotto
(come un tempo) il divieto di far parte delle Commissioni nei primi tre anni di
servizio, in modo da evitare che i neofiti possano immediatamente selezionare i
loro colleghi, evidentemente sdebitandosi? Perché è stata introdotta
l’incandidabilità solo a seguito di condanne passate in giudicato (come è noto
abrogato l’abuso d’ufficio, salvo rari casi, i concorsi universitari non temono
i procedimenti penali)? Perché non sono stati introdotti meccanismi sanzionatori
nei confronti di quelle Commissioni di concorso i cui esiti sono stati
rovesciati dalla giurisprudenza amministrativa?
Resta, infine, l’infelice possibile interpretazione di quella parte della nuova
legge che consentirebbe di introdurre una profilazione puntuale e precisa nel
bando (un tempo si diceva della possibilità di “cucire addosso” al candidato il
bando per consentirgli di vincere, prima ancora di cominciare, la selezione).
Qui il legislatore ha commesso un grave e temo irrimediabile errore che è
destinato a rendere praticamente inutile tutta la procedura: un tempo non era
consentito e talvolta il giudice sanzionava gli Atenei, oggi tale circostanza
entra dalla porta principale ed è destinata a far discutere. Su questo punto
temo che il rimedio sia stato peggiore del male.