Nessuna discriminazione tra cittadini italiani “statici” e “mobili” in tema di permesso FAMIT
Una recente decisione, ottenuta dall’avvocato Giovanni Barbariol nell’ambito del
progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare”, ha fatto emergere una
discriminazione specifica sul riconoscimento del diritto all’unità familiare. La
vicenda di una coppia gay convivente tra cittadino italiano ed extraUE ha messo
in evidenza come le persone LGBTQ+ possano incontrare ostacoli ulteriori nel
vedersi riconosciuti diritti fondamentali.
Il Tribunale di Trento ha accolto il ricorso cautelare presentato da un
cittadino colombiano che aveva chiesto un permesso di soggiorno per motivi
familiari in quanto convivente con il partner italiano.
La Questura di Trento aveva respinto la sua domanda sostenendo che la convivenza
di fatto non fosse equiparabile al matrimonio o all’unione civile, e che dunque
il richiedente non potesse ottenere un titolo di soggiorno familiare, in
particolare dopo le modifiche normative del 2023 che introducono la distinzione
tra familiare di cittadino statico e dinamico. Inoltre, aveva ritenuto
inammissibile la coesistenza di una precedente sua domanda di asilo e di una
domanda per di permesso per motivi familiari.
Il giudice, però, ha rigettato questa interpretazione. Nella decisione si
sottolinea che la direttiva europea 2004/38/CE e il d.lgs. 30/2007 mirano a
“garantire l’unità familiare, agevolando l’ingresso anche ai soggetti che, pur
condividendo un progetto di vita caratterizzato da stabile assistenza morale e
materiale, non abbiano formalizzato la loro unione con il matrimonio o con
l’unione civile, purché la relazione sia debitamente attestata con
documentazione ufficiale”.
In questo senso, il contratto di convivenza stipulato e registrato dai due
partner, uno cittadino extracomunitario l’altro cittadino italiano è ritenuto
dal Tribunale pienamente valido: “Deve riconoscersi che il contratto di
convivenza sottoscritto […] abbia i requisiti della documentazione ufficiale
richiesta ai fini dell’iscrizione anagrafica” ai sensi dell’art. 3, comma 2,
d.lgs. 30/07.
Quanto all’interpretazione dell’art. 23, comma 1-bis, introdotto nel 2023, il
Giudice chiarisce che non può essere usato per restringere i diritti dei
familiari di cittadini italiani “statici”: il rinvio al Testo Unico Immigrazione
riguarda solo le modalità tecniche di rilascio, non la sostanza del diritto.
Diversamente, spiega l’ordinanza, si produrrebbe “una discriminazione dei
cittadini italiani statici rispetto ai cittadini europei e ai cittadini italiani
mobili, non supportata da adeguata giustificazione”.
Infine, viene escluso che la pendenza di una domanda di protezione
internazionale impedisca quella per motivi familiari. Il pericolo di espulsione,
dato il rigetto della prima richiesta d’asilo e l’incertezza sulla seconda,
rende urgente la tutela.
Per queste ragioni, il Tribunale ha ordinato il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi familiari con dicitura “Familiare cittadino italiano”
(denominato FAMIT), accertando il diritto del ricorrente all’unità familiare.
Tribunale di Trento, ordinanza del 26 luglio 2025
“Annick. Per il diritto all’unità familiare” è un progetto a cura di Melting Pot
ODV in collaborazione con Circolo Arci Pietralata e il supporto dei legali
dell’Associazione Spazi Circolari, dedicato ad Annick Mireille Blandine.
E’ stato finanziato nel corso del 2024 da ActionAid International Italia E.T.S e
Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto “THE CARE – Civil
Actors for Rights and Empowerment” cofinanziato dall’Unione Europea.
Il contenuto di questo articolo rappresenta l’opinione degli autori che ne sono
esclusivamente responsabili. Né L’Unione europea né l’EACEA possono ritenersi
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Analogamente non possono ritenersi responsabili ActionAid International Italia
E.T.S. e Fondazione Realizza il Cambiamento.