Status di rifugiata alla richiedente asilo LGBTQ+ di etnia rom con cittadinanza serba
Il Tribunale di Napoli riconosce lo status di rifugiata alla richiedente asilo
di etnia rom appartenente al gruppo sociale LGBTQ+ e con cittadinanza serba.
La Commissione Territoriale pur riconoscendo i presupposti per il riconoscimento
dello status, applicava l’art. 12 lett. c) d.lgs 251/07 in quanto la richiedente
era gravata da plurime sentenze di condanna definitive per reati ostativi (tra
cui 624-bis c.p.), scontate in regime detentivo per 7 anni e poi in affidamento
al servizio sociale (sosteneva infatti l’audizione con autorizzazione del
Tribunale di Sorveglianza).
Il Tribunale riconosce l’ineccepibile reinserimento sociale della ricorrente e
conclude nel senso che: “(…) la conclusione che precede non può essere revocata
dalle vicende giudiziarie della ricorrente, le quali non suggeriscono
l’esistenza di ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza
pubblica ostative alla permanenza sul territorio italiano. Sul punto, è appena
il caso di osservare che il fatto di reato rientra tra quelli di cui all’art. 5,
comma 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (…) E’ noto però che il giudizio di
pericolosità del richiedente rispetto all’ordine pubblico non può farsi
discendere in via automatica dalla mera esistenza della sentenza di condanna
(…) Una conclusione diversa non solo si scontra con il chiaro disposto
normativo, ma finirebbe altresì per configurare il diniego di riconoscimento
alla stregua di una pena accessoria, conseguente alla sentenza penale di
condanna, in contrasto con il principio di legalità”.
Tribunale di Napoli, decreto del 19 giugno 2025
Si ringraziano le avv.te Martina Stefanile e Stella Arena per la segnalazione e
il commento. Il caso è stato seguito con l’avv. Vincenzo Sabatino.
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