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Il TAR Campania chiarisce: il visto specifico non è requisito imprescindibile per la residenza elettiva
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania si è pronunciato su ricorsi proposti avverso i provvedimenti di inammissibilità adottati dalla Questura di Napoli in merito a istanze di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva. I ricorsi riguardano una cittadina statunitense, presente sul territorio italiano dal 2018 unitamente al marito, la quale: * risiede stabilmente in Italia; * è inserita nel contesto sociale e comunitario locale; * non intrattiene più legami significativi con gli Stati Uniti; * dispone di un reddito annuo superiore all’importo dell’assegno sociale; * ha presentato istanza di permesso di soggiorno per residenza elettiva presso la Questura di Napoli tramite kit postale. In data 27 marzo 2024, a seguito di convocazione, veniva notificato agli istanti un decreto di inammissibilità della domanda, motivato dalla mancanza di uno specifico visto di ingresso per residenza elettiva. Il TAR Campania, con ordinanze collegiali, ha accolto le istanze cautelari e, all’esito delle udienze pubbliche del 3 dicembre 2025, ha definitivamente accolto i ricorsi. Il Tribunale ha ritenuto provate le violazioni procedimentali, in particolare l’assenza del preavviso di rigetto, e ha qualificato la pretesa del visto specifico come presupposto regressivo, non richiesto dalla normativa di riferimento rispetto agli altri requisiti positivamente dimostrati in giudizio. In sentenza, il Giudice ha affermato che: «L’art. 11, comma 1, lett. c-quater del D.P.R. n. 394/1999 consente il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva in presenza di una pensione erogata in Italia, senza che vi sia una specifica indicazione circa la necessità che la stessa sia corrisposta da un ente di previdenza nazionale. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che il possesso di un reddito adeguato, unitamente alla disponibilità abitativa e alla stabilità dei mezzi economici, costituisce condizione sufficiente per il rilascio del titolo, anche in assenza di un visto di ingresso specifico per residenza elettiva, circostanza che la Questura ha invece ritenuto di per sé ostativa al rilascio del permesso. (cfr. TAR Lombardia, Milano, sent. n. 1988/2019; TAR Lombardia, Milano, sent. n. 2849/2022; TAR Veneto, sent. n. 595/2024; TAR Marche, sent. n. 647/2021; TAR Calabria, sent. n. 1272/2015; TAR Campania, Napoli, sent. n. 5937/2025). Secondo le indicazioni del Consiglio di Stato, alla posizione del titolare di pensione va equiparata quella del soggetto in possesso di ampie risorse economiche e di disponibilità abitativa ai sensi del D.M. 11 maggio 2011. Ne consegue che la non convertibilità del permesso di soggiorno per “vacanze lavoro” in permesso per “residenza elettiva” risulta irrilevante, poiché l’art. 11, comma 1, lett. c-quater del D.P.R. n. 394/1999 non richiede espressamente la titolarità di un visto rilasciato per tale causale ai fini dell’ingresso in Italia». Il TAR ha inoltre evidenziato che, non trattandosi di un atto vincolato, risultano fondate anche le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative procedimentali. Per tutte le ragioni esposte, il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato. T.A.R. della Campania, sentenza n. 296 e 297 del 15 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Stella Arena per la segnalazione e il commento.
Status di rifugiata alla richiedente asilo LGBTQ+ di etnia rom con cittadinanza serba
Il Tribunale di Napoli riconosce lo status di rifugiata alla richiedente asilo di etnia rom appartenente al gruppo sociale LGBTQ+ e con cittadinanza serba. La Commissione Territoriale pur riconoscendo i presupposti per il riconoscimento dello status, applicava l’art. 12 lett. c) d.lgs 251/07 in quanto la richiedente era gravata da plurime sentenze di condanna definitive per reati ostativi (tra cui 624-bis c.p.), scontate in regime detentivo per 7 anni e poi in affidamento al servizio sociale (sosteneva infatti l’audizione con autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza).  Il Tribunale riconosce l’ineccepibile reinserimento sociale della ricorrente e conclude nel senso che: “(…) la conclusione che precede non può essere revocata dalle vicende giudiziarie della ricorrente, le quali non suggeriscono l’esistenza di ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative alla permanenza sul territorio italiano. Sul punto, è appena il caso di osservare che il fatto di reato rientra tra quelli di cui all’art. 5, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (…) E’ noto però che il giudizio di pericolosità del richiedente rispetto all’ordine pubblico non può farsi discendere in via automatica dalla mera esistenza della sentenza di condanna (…) Una conclusione diversa non solo si scontra con il chiaro disposto normativo, ma finirebbe altresì per configurare il diniego di riconoscimento alla stregua di una pena accessoria, conseguente alla sentenza penale di condanna, in contrasto con il principio di legalità”. Tribunale di Napoli, decreto del 19 giugno 2025 Si ringraziano le avv.te Martina Stefanile e Stella Arena per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’avv. Vincenzo Sabatino. * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali”