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La Cassazione dichiara illegittimo l’accertamento dell’età praticato a Pantelleria
Nell’ambito del progetto InLimine è stata accolta dalla Corte di Cassazione la richiesta da parte di un cittadino tunisino rappresentato dagli avv. Vittoria Garosci e Salvatore Fachile di annullare il provvedimento con cui il giudice di pace di Caltanissetta aveva dapprima disposto autonomamente e senza interpellare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni esami socio-sanitari sul ricorrente che più volte si era dichiarato minorenne, e poi aveva illegittimamente convalidato il suo trattenimento sulla base del solo referto rx-anagrafico. In particolare, pur essendoci un fondato dubbio sulla sua età anagrafica, la Questura di Trapani, notificava al ricorrente un provvedimento di respingimento e, sulla base del medesimo, veniva disposto il suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri di Caltanissetta. All’udienza di convalida, sebbene il giovane tunisino avesse ribadito di essere minorenne, il giudice di pace, senza neppure chiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di disporre esami socio sanitari secondo la procedura delineata dall’art. 19-bis d.lgs 241/2015, ordinava che lo stesso venisse sottoposto (unicamente) all’“accertamento rx-anagrafico”.           Sulla base poi del solo referto medico redatto dall’ASP 2 Caltanissetta, secondo cui, senza indicare il margine di errore, l’età ossea del ricorrente sarebbe stata “compatibile con età anagrafica superiore ad anni 18”, il giudice di pace decideva di convalidare il trattenimento del ricorrente che, pertanto, il giorno successivo veniva rimpatriato in Tunisia.   Il suddetto provvedimento oltretutto non veniva neppure trasmesso all’Autorità giudiziaria e dunque il ricorrente non veniva neppure messo nella condizione di presentare appello. La sentenza della Corte di Cassazione in epigrafe ribadisce dunque un principio fondamentale: quando sussistono dubbi sull’età di un cittadino straniero, il Giudice di Pace non ha competenza a disporre direttamente consulenze radiologiche o altri accertamenti per la determinazione dell’età anagrafica. In questi casi infatti deve essere rigorosamente applicata la procedura di garanzia prevista dall’articolo 19-bis del D.Lgs. 142/2015, che costituisce normativa specifica e prevalente rispetto a qualsiasi altra disposizione di rango inferiore. Nel caso concreto, la Suprema Corte ha dunque censurato il comportamento del Giudice di Pace che aveva autonomamente disposto uno “sbrigativo esame radiologico“, violando così le garanzie procedurali stabilite dall’articolo 19 bis del D.Lgs. 142/2015 a tutela dei minori stranieri non accompagnati. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato invalida la convalida del trattenimento, in quanto fondata su accertamenti disposti in violazione delle norme procedurali imperative previste per la determinazione dell’età dei soggetti che si dichiarino minorenni. Questa sentenza riveste un’importanza fondamentale poiché mette in evidenza come presso l’hotspot di Pantelleria venga sistematicamente applicata una procedura illegittima per l’accertamento dell’età dei cittadini stranieri che si dichiarano minorenni, in totale violazione del quadro normativo di riferimento. Il caso di Pantelleria evidenzia quindi una prassi amministrativa e giudiziaria sistematicamente contraria alla legge, che bypassa le garanzie procedurali previste per i minori stranieri non accompagnati e si fonda su accertamenti sommari privi delle necessarie tutele. Il minore è stato trattenuto nell’hotspot di Pantelleria, senza alcuna base giuridica o garanzia di tutela. Al momento dello sbarco, il suo telefono cellulare è stato immediatamente confiscato dalle Forze dell’Ordine, non gli è stata offerta alcuna possibilità di comunicazione se non una brevissima chiamata con la madre alla presenza di un mediatore. Quindi, nonostante si fosse dichiarato minorenne e avesse documenti sul suo telefono per provarlo, la sua dichiarazione è stata del tutto ignorata. Non gli è stato permesso di accedere al suo telefono né di contattare i familiari che avrebbero potuto inviare la documentazione necessaria. Di conseguenza, è stato registrato come adulto, escluso dalle tutele che la legge riserva ai minori stranieri non accompagnati. Tale approccio viola non solo la normativa nazionale ma anche i principi sovranazionali di tutela dell’interesse superiore del minore, compromettendo gravemente i diritti fondamentali di soggetti particolarmente vulnerabili. Corte di Cassazione, ordinanza n. 30999 del 26 novembre 2025
L’imminente riforma del sistema comune d’asilo europeo a giugno 2026: lo stravolgimento delle regole e dei principi
Il corso intensivo, promosso da Spazi Circolari in collaborazione con ASGI, mira ad analizzare in una prospettiva critica e pragmatica i testi normativi votati nella plenaria del Parlamento europeo l’11 aprile 2024, le ulteriori modifiche in corso di approvazione del Regolamento Procedure (in particolare sulla nozione di paese terzo sicuro), lo stato di avanzamento della proposta del nuovo Regolamento rimpatri e il quadro delle norme di implementazioni dello Stato italiano. Tutte le lezioni saranno svolte in co-docenza. Si parlerà dell’entrata in vigore della radicale riforma CEAS (Common European Asylum System) a giugno 2026 approfondendo i seguenti argomenti: * analisi dei nuovi regolamenti Asilo e Gestione della Migrazione (RAMM, ex Dublino), Screening, Rimpatri in frontiera e Procedura (APR) e della nuova Direttiva Accoglienza. * Le norme di implementazione dello Stato italiano * Un quadro delle possibili modifiche del Regolamento Procedure e dello stato di avanzamento della proposta del nuovo Regolamento Rimpatri ISCRIZIONI Il corso avrà inizio il 15 gennaio 2026 e termine il 17 gennaio 2026, per un totale di 24 ore, divise in 3 incontri da 8 ore che si terranno dalle 9.30 alle 18.30. In presenza a Roma presso la Città dell’Altra Economia e in collegamento telematico via zoom. La formazione intensiva è a pagamento. Il costo per ciascun corsista è di 240 euro, da versare al momento dell’iscrizione telematica. Per i soci ASGI e per i soci Spazi Circolari il costo è di euro 200. La domanda di iscrizione dovrà pervenire esclusivamente on-line compilando il modulo online entro le ore 17 del 13 gennaio 2026. Il numero minimo è di 30 iscritti, in mancanza dei quali il corso non sarà avviato e le quote versate saranno prontamente restituite. Non è prevista una selezione specifica. Qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore alla disponibilità dei posti, si adotterà il criterio di priorità cronologica d’iscrizione È stata avanzata la richiesta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il riconoscimento dei crediti formativi esclusivamente per i corsisti che seguiranno in presenza. Scarica la locandina con il programma completo Per informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo formazione.roma@asgi.it
CdS: i termini di conclusione del procedimento amministrativo decorrono dalla richiesta di appuntamento
I tempi per accedere ad un procedimento amministrativo (richiesta di appuntamento anche tramite piattaforme informatiche) rilevano ai fini della decorrenza dei termini di legge per la conclusione dello stesso (cd. dies a quo). È quanto afferma il Consiglio di Stato, sez. III, con un’importante sentenza del 2 aprile 2025, la n. 2819/2025, in un giudizio in materia di rilascio del visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato, da parte del Consolato generale d’Italia a Casablanca, in favore di un cittadino straniero. Con parole cristalline, i giudici di Palazzo Spada affermano che: “qualsiasi atto di impulso del cittadino volto a sollecitare l’esercizio di un potere dell’Amministrazione previsto dalla legge è suscettivo di far sorgere l’obbligo di provvedere purché tale impulso sia presentato nelle forme e coi modi previsti dalla disciplina regolativa del potere stesso”. In appello viene, dunque, ribaltata la tesi del Tar Lazio, sez. III che, con la sentenza n. 17710/2024, aveva respinto il ricorso del cittadino straniero, ritenendo che la domanda di appuntamento per il rilascio del visto di ingresso, attraverso la piattaforma VFS Global (società esterna di servizi di cui si avvale il Consolato italiano per la raccolta delle stesse domande di Visto), non potesse considerarsi atto di impulso del procedimento amministrativo. In altre parole, il Tar aveva ritenuto che la risposta automatica del sistema non potesse avere natura provvedimentale e quindi, la successiva inerzia della pubblica amministrazione, fino all’effettivo appuntamento presso il Consolato, non rilevasse, anche ai fini dell’azione contro il silenzio (cui, come si dirà, si potrebbe aggiungere l’azione di classe pubblica di cui al D.lgs. 198/2009). Il Consiglio di Stato, con questa importante pronuncia, nega fermamente l’esistenza di “buchi neri” del procedimento, all’interno dei quali l’amministrazione sarebbe libera di NON agire, in danno della persona istante, italiana o straniera, priva, in questo lasso di tempo, di rimedi giudiziali. Non ci sono “zone franche” per la p.a., soprattutto quando esternalizza un servizio relativo ad una propria funzione: una prenotazione, un’istanza di appuntamento per il rilascio di un titolo, anche quando effettuata con piattaforme web che restituiscono una risposta automatica di presa in carico, fa sorgere in capo all’amministrazione il dovere, e in capo alla persona che ha presentato l’istanza il diritto, ad una risposta conclusiva del procedimento nei tempi previsti dalla legge: “dovendo in definitiva l’informatica inerire alla “forma della funzione amministrativa” e non già assurgere a funzione autonoma o, ancor peggio, a causa di inutili appesantimenti procedurali o, come nel caso di specie, di impasse deteriori (arg. ex 3-bis legge n. 241/1990 “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici”)”. In particolare, la pronuncia ha il pregio di fare luce su un problema particolarmente diffuso, soprattutto nel settore dell’immigrazione, nell’ambito del quale, troppo spesso, l’affidamento del servizio di gestione delle agende a soggetti privati ovvero l’utilizzo, anche tramite risorse interne, di piattaforme informatiche per la prenotazione degli appuntamenti (ad esempio, il cd. sistema Prenotafacile in uso in molte Questure del territorio italiano), si traduce in un ritardo ingiustificabile nell’accesso al procedimento di rilascio, per fare qualche esempio, del visto in materia di lavoro (oggetto della pronuncia in parola), del visto per ricongiungimento familiare, o ancora dei titoli di soggiorno per chi già si trova sul territorio italiano, comprese persone richiedenti asilo.  Questa pronuncia, in conclusione, afferma un principio di tutela effettiva – anche attraverso le azioni di classe quali l’azione avverso la violazione dei termini di cui al D.lgs. n. 198/2009) – nei confronti dell’amministrazione, la quale, secondo prassi evidentemente illegittime, non considera i tempi per accedere alle procedure come tempi del procedimento, lasciando soprattutto le persone straniere che attendono un titolo di soggiorno e che, quindi, sono maggiormente precarie dal punto di vista della fruizione dei propri diritti fondamentali, in una inaccettabile situazione di limbo giuridico. Consiglio di Stato, sentenza n. 2819 del 2 aprile 2025
Conferenza: “Esternalizzazione delle frontiere: a rischio lo Stato di diritto?”
Qual è l’impatto delle politiche di esternalizzazione delle frontiere sullo Stato di diritto e sui diritti delle persone migranti? A partire da questa domanda, l’ASGI promuove la conferenza internazionale “Cartografia della deresponsabilizzazione. Politiche di esternalizzazione e stato di diritto”, che si terrà il 25 e 26 settembre 2025 a Roma, presso la Città dell’Altra Economia. Il programma completo Il modulo d’iscrizione In un momento storico in cui il controllo delle frontiere viene sempre più delegato a Paesi terzi – spesso privi di sistemi efficaci di tutela dei diritti – in cambio di fondi, mezzi e sostegno politico, mentre le procedure d’asilo vengono progressivamente spostate al di fuori dei confini europei e si ipotizza la creazione di return hubs esterni all’UE, la necessità di un confronto pubblico, critico e transnazionale si fa sempre più urgente.  Due giornate di dibattito e approfondimento, con la partecipazione di avvocatз, attivistз, studiosз e giornalistз da diversi Paesi, per interrogarsi su: * quali garanzie giuridiche vengono oggi sacrificate nel silenzio della politica europea; * in che modo queste strategie stanno erodendo i principi democratici e l’effettività dei diritti fondamentali; * quali strumenti legali, politici e culturali possono essere messi in campo per contrastare questa deriva e difendere la libertà di movimento. La conferenza metterà in dialogo le esperienze europee, australiane e statunitensi in materia di deportazione, isolamento e contenimento delle persone migranti, per riflettere sull’impatto di tali politiche sui sistemi giuridici nazionali e internazionali. A partire dalle esperienze maturate in questi anni nell’ambito dei progetti Sciabaca&Oruka, InLimine e Medea di ASGI, il convegno mira a costruire uno spazio condiviso per lo scambio di pratiche e l’elaborazione di strategie comuni di contrasto. * La conferenza è gratuita previa iscrizione e si svolgerà esclusivamente in presenza. * Sarà disponibile la traduzione simultanea in italiano e in inglese. * L’evento è in fase di accreditamento presso il COA di Roma. Relatrici e relatori: Anna Brambilla (ASGI), Behrouz Boochani (Poeta e attivista), Caterina Bove (ASGI), Giulia Crescini (ASGI), Luigi Daniele (Università degli Studi del Molise), Chiara Favilli (Università degli Studi di Firenze), Lucia Gennari (ASGI), Arif Hussein (Human Rights Law Center, Australia), Loredana Leo (ASGI), Stephen Manning (Innovation Law Lab, USA), Giansandro Merli (Il Manifesto), Enrica Rigo (Università Roma Tre), Ulrich Stege (ASGI), Martina Tazzioli (Università di Bologna), Giulia Vicini (ASGI). L’evento ASGI è organizzato dal Progetto Sciabaca&Oruka in collaborazione con i Progetti InLimine e Medea.
Milano, 3° edizione di Sconfinare
Percorso multidisciplinare di 14 moduli – 168 ore – con approccio critico al sistema della protezione internazionale italiano e europeo per la costruzione del diritto alla libertà di movimento La Scuola di alta formazione per operatori legali in materia di protezione internazionale che si tiene a Milano si articola in 14 moduli formativi con un approccio multidisciplinare che integra diritto, antropologia, etnopsichiatria, medicina legale, sociologia, geopolitica ed etnografia. Quando: da ottobre 2025 a maggio 2026. Dove: in presenza presso la Scighera, in via Candiani 131 a Milano. Come: La metodologia didattica alterna lezioni frontali, laboratori pratici, esercitazioni, approcci decoloniali e un laboratorio di teatro dell’oppresso. Scarica la locandina Scarica il programma dettagliato La domanda di iscrizione dovrà effettuarsi tramite la compilazione del modulo online e poi attendere le istruzioni via mail per effettuare il pagamento e perfezionare così l’iscrizione. Scadenza iscrizioni: 24 settembre 2025 Attenzione: la sola compilazione del modulo online non è sufficiente a perfezionare l’iscrizione. Per informazioni e iscrizioni contattare formazione.milano@asgi.it