L’Unione europea cancella i diritti umani, ma non è una vittoria del “modello Albania”1. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le modifiche ai
regolamenti sulle procedure dell’Unione europea per consentire un esame
accelerato delle domande di asilo, ma si tratta di domande che dovranno essere
processate in territorio europeo. In base al Considerando 65 del Regolamento
procedure (UE) 2024/1348 quando applica la procedura di esame alla frontiera
della domanda di protezione internazionale, “lo Stato membro dovrebbe provvedere
alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente
alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di
transito, come regola generale, conformemente alla direttiva (UE) 2024/1346. Lo
Stato membro può esaminare la domanda in un punto della frontiera esterna
diverso da quello in cui è fatta domanda d’asilo, trasferendo il richiedente in
uno specifico luogo sito alla frontiera esterna ovvero in prossimità della
frontiera dello Stato membro interessato, o in altri luoghi designati sul
proprio territorio nei quali vi sono strutture adeguate”.
Con 408 voti a favore, 184 contrari e 60 astensioni, il Parlamento UE ha
modificato il precedente Regolamento procedure (UE) 2024/1348 con l’istituzione
di un elenco UE dei paesi di origine sicuri. Saranno quindi imposte procedure
accelerate, non solo in frontiera, per i richiedenti asilo provenienti da
Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia. Anche i paesi
candidati all’adesione all’Ue (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Macedonia
del Nord, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turchia) sono designati come paesi di
origine sicuri a livello dell’Unione, a meno che nel paese non vi sia una
situazione di conflitto armato internazionale o interno, siano state adottate
misure restrittive che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali o la
percentuale di decisioni positive prese dalle autorità degli Stati membri nei
confronti dei richiedenti provenienti dal paese sia superiore al 20%.
I paesi UE, come già ha fatto l’Italia, potranno designare ulteriori paesi di
origine sicuri a livello nazionale, ad eccezione di quelli rimossi dall’elenco
UE. E poco importa se questi paesi saranno caratterizzati da luoghi di totale
violazione dei diritti umani, come l’inferno di Sfax o le prigioni
egiziane nelle quali è stato torturato e ucciso Giulio Regeni. Per il governo
italiano e per l’Unione europea, in nome del contrasto dell’immigrazione, anche
paesi simili potranno essere definiti come “paesi di origine sicuri”.
Gli eurodeputati hanno inoltre approvato il Regolamento relativo
all’applicazione del concetto di paese terzo sicuro, che modifica il Regolamento
(UE) sulle procedure di asilo 2024/1348, con 396 voti a favore, 226 contrari e
30 astensioni.
I due Regolamenti costituiscono una modifica regressiva di Regolamenti sulle
procedure di asilo non ancora entrati in vigore, varati nel 2024 in attuazione
del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, che venivano ritenuti troppo
“garantisti” dalla maggioranza che si è formata nel Parlamento europeo, con la
saldatura tra i popolari e le destre populiste. Si svuota di fatto non solo la
portata effettiva del diritto di asilo, ma si cancellano i diritti fondamentali
delle persone che in caso di rimpatrio forzato nel paese di origine, dopo
procedure sommarie e senza un esercizio effettivo dei diritti di difesa, perché
i ricorsi contro i dinieghi non saranno sospensivi delle espulsioni verso paesi
ritenuti sicuri, potranno subire la privazione di tutti i diritti di libertà e
persino del diritto alla vita. Lontano dai confini UE, le operazioni di
riconsegna operate dalle polizie europee lasceranno prive di qualsiasi tutela
persone che, sottratte alla giurisdizione europea, scompariranno nel nulla, non
solo in Egitto ed in Tunisia, ma anche negli altri paesi extra UE designati come
“sicuri”.
Il vigente diritto dell’Unione europea, nella interpretazione della Corte di
giustizia UE “osta a che uno Stato membro designi come Paese di origine sicuro
un Paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni
sostanziali di siffatta designazione”. La Corte di giustizia ha altresì
confermato la possibilità che uno Stato membro dell’Ue stabilisca una lista di
Paesi di origine sicuri mediante un atto avente forza di legge, precisando però
che va garantito un “accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione
(…) sulle quali si fonda tale designazione” e che il giudice ha il potere di
valutare se questa rispetti i criteri giuridici previsti dal diritto europeo;
nell’effettuare tale valutazione può avvalersi di fonti plurime e diverse da
quelle seguite dall’Amministrazione “a condizione, da un lato, di accertarsi
dell’affidabilità di tali informazioni e, dall’altro, di garantire alle parti in
causa il rispetto del principio del contraddittorio”. Per questa ragione occorre
garantire l’esercizio effettivo dei diritti di difesa e fare emergere la
condizione individuale non solo dei richiedenti asilo, ma di tutte le persone
che, anche in base alla legislazione nazionale (in Italia ex art. 5.6 del T.U.
immigrazione 286/98), dopo l’esecuzione dell’allontanamento forzato, saranno
comunque vulnerabili a seguito del rimpatrio.
2. Secondo l’art.61 del Regolamento procedure (UE) 2024/1348 un paese terzo può
essere designato paese di origine sicuro “soltanto se, sulla base della
situazione giuridica, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema
democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci
sono persecuzioni quali definite all’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347,
né alcun rischio reale di danno grave quale definito all’articolo 15 di tale
regolamento”.
La designazione dei paesi di origine sicuri a livello dell’Unione, ricorre
quando questo paese garantisca una protezione effettiva ed abbia ratificato e
rispetti la convenzione di Ginevra nei limiti delle deroghe o limitazioni
previste da tale paese, autorizzate a norma della convenzione. Dunque tale
designazione, secondo quanto espressamente previsto, “non pregiudica la
disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri
possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i
richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il
concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel
quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare
particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica
in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i
difensori dei diritti umani, le minoranze religiose e i giornalisti”.
In ogni caso si deve tenere conto della misura in cui, nel Paese designato come
sicuro, è garantita protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti con
disposizioni legislative e regolamentari, il rispetto dei diritti e delle
libertà stabiliti negli strumenti internazionali a tutela dei diritti umani, il
rispetto del principio di non-refoulement cui all’articolo 33 della
Convenzione di Ginevra, e un sistema di ricorsi effettivi contro le
violazioni di tali diritti e libertà. Rimane comunque all’autorità giudiziaria
nazionale il potere di controllo sul corretto inserimento di un Paese nella
lista di Paesi sicuri, quando i criteri di tale valutazione non sono attendibili
o esplicitati, o su base meramente personale, come è confermato anche dalla più
recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
La Corte ha infatti affermato che il diritto dell’Unione non osta a che uno
Stato membro proceda alla designazione di un paese terzo quale paese di origine
sicuro mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa
essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. Sarà quindi importante
garantire sempre una effettiva difesa legale e monitorare con team legali
qualificati, operatori umanitari, medici e gruppi di rappresentanti parlamentari
tutti i luoghi di arrivo e trattenimento dei richiedenti asilo bloccati alle
frontiere europee e/o deportati verso paesi terzi.
3. In base al Regolamento UE 2024/1349 “il cittadino di paese terzo o l’apolide
la cui domanda è stata respinta nell’ambito della procedura di asilo alla
frontiera non è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro
interessato”, e gli Stati membri possono imporre al richiedente asilo denegato
il trattenimento per un periodo non superiore a 12 settimane “in un luogo sito
alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di
transito. Qualora non sia in grado di accogliere la persona in uno di tali
luoghi, lo Stato membro può ricorrere ad altri luoghi sul proprio
territorio”. Se una decisione di rimpatrio non può essere eseguita entro questo
termine massimo, “gli Stati
membri continuano le procedure di rimpatrio a norma della direttiva
2008/115/CE”.
In base a quanto previsto dal Consiglio Affari Interni dell’Unione Europea nel
dicembre dello scorso anno, gli Stati membri avrebbero approvato un accordo
politico che introduce la possibilità di creare “return hub” (o centri di
rimpatrio) in Paesi terzi ritenuti sicuri. La creazione di centri di rimpatrio
(hub) al di fuori dell’UE non è dunque ancora contenuta in un atto legislativo
immediatamente applicabile, ma dovrà essere oggetto di ulteriori decisioni che
dovranno portare all’adozione del nuovo Regolamento sui rimpatri,
presumibilmente entro il 2027. Soltanto allora l’Unione europea introdurrà un
nuovo sistema comune per i rimpatri, abrogando la vigente Direttiva Rimpatri
(dir. 2008/115/CE), e sostituendola con il nuovo Regolamento proposto dalla
Commissione Europea all’inizio del 2025 (COM/2025/101 final).
Dopo l’entrata in vigore di questo nuovo Regolamento sui rimpatri, con
l’abrogazione della precedente Direttiva 2008/115/CE, si potranno inviare i
richiedenti asilo denegati che hanno ricevuto una decisione definitiva di
espulsione, anche contestuale al diniego, in un Paese terzo, sulla base di un
accordo bilaterale o concluso a livello di UE. Ma rimarranno ancora garanzie
giurisdizionali e diritti di difesa che non possono essere cancellati e la
stessa Unione europea dovrà esprimersi sui singoli accordi bilaterali, nel
tentativo di raggiungere criteri uniformi di negoziazione con i paesi terzi,
criteri concordati che oggi appaiono assai lontani, anche per ragioni meramente
economiche. A breve termine non sembrano dunque previsti a livello europeo
centri di detenzione ubicati all’esterno dell’Unione europea per il
trattenimento di persone che hanno fatto richiesta di asilo ad uno Stato membro,
alle frontiere esterne o nei luoghi assimilati, ma pur sempre sul territorio di
questo Stato, dunque rientrante sotto la giurisdizione dell’Unione europea.
Il modello Albania non ha ancora “vinto” e rimane privo di copertura legale a
livello europeo e lo stesso vale per i progetti di legge sul “blocco navale” che
il governo Meloni cerca di legittimare con il richiamo alle norme europee. Non
si deve confondere la categoria dei Paesi terzi sicuri con il modello dei centri
di rimpatrio (return hubs), che l’Italia ha cercato di esternalizzare con
il Protocollo Italia-Albania. Il “modello Albania”, oltre che ai pochissimi
naufraghi richiedenti asilo soccorsi in acque internazionali da navi militari
italiane, che costituiva la previsione originaria, dopo il Decreto Legge
37/2025, poi convertito in Legge 75/2025, si dovrebbe applicare anche
ai migranti irregolari le cui domande sono già state respinte e ha come
obiettivo il loro rimpatrio, verso un Paese diverso da quello in cui si trova il
centro, che di fatto dovrebbe funzionare come una sorta di stazione di transito.
Tanto che i pochi rimpatri di persone detenute nel centro di Gjader, lo scorso
anno, si sono effettuati dall’Italia e non dall’Albania. La normativa europea
sui Paesi terzi sicuri, invece, si applica ai richiedenti asilo e punta alla
loro riammissione nel Paese terzo da cui sono transitati, o sulla base di
specifici accordi bilaterali o a livello dell’Unione europea. […]
Senza nuovi accordi di riammissione con i paesi terzi e con i paesi di
origine, e senza la loro effettiva attuazione, che non è certo all’orizzonte, al
di fuori dei rapporti bilaterali già esistenti, il numero delle persone in
condizioni di irregolarità effetivamente allontanate dal territorio italiano, ed
europeo, non sembra destinato ad aumentare. Magari il ministero dell’interno
potrebbe anche smettere di diffondere dati non veritieri sui “successi”
conseguiti nell’aumento del numero delle persone destinatarie di un
provvedimento di respingimento o di espulsione ed effettivamente rimpatriate.
Se si vorranno “anticipare” singoli aspetti normativi dei nuovi Regolamenti,
prima che questi entrino in vigore, se si moltiplicheranno i casi di detenzione
informale ed arbitraria in frontiera, e nei luoghi che, con una finzione
giuridica, si assimilano alla frontiera (con la finzione di non ingresso nel
nuovo Regolamento sullo screening), per i quali l’Italia è già stata condannata
dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, saranno altri ricorsi e verranno
altre condanne da parte dei Tribunali e delle Corti internazionali. Almeno fino
a quando i governi non eserciteranno un totale controllo sulla magistratura,
come alcuni oggi vorrebbero imporre in Italia, magari sul modello di quei paesi
come la Tunisia o l’Egitto, con i quali si concludono tanto facilmente accordi
di riammissione, ma potremmo anche richiamare l’Ungheria, in ambito europeo, in
cui il “governo delle migrazioni” e la “difesa dei confini” hanno portato non
solo alla cancellazione del diritto di asilo ma anche all’abbattimento dei
controlli giurisdizionali, con la negazione delle garanzie dello Stato
democratico di diritto non solo per i migranti ma per tutti i cittadini.
Fulvio Vassallo Paleologo