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Paesi sicuri e blocco navale, il governo attacca ancora ONG e migranti
Dopo la Legge Piantedosi e il Decreto Flussi arriva un’altra stretta al soccorso civile nel Mediterraneo da parte del governo Meloni. Un insieme di misure che non mirano a governare i flussi di persone in movimento, ma a colpire e bloccare le navi umanitarie con il risultato di aumentare il numero di chi perde la vita in mare. Il disegno di legge che approderà in Parlamento rischia di fare dell’Italia la prima nel recepire il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, segnando un grave arretramento nelle tutele dei diritti fondamentali. Le nuove norme accelerano procedure di frontiera e rimpatri, ampliano la lista dei cosiddetti “Paesi di origine sicuri” — in cui vengono ricompresi pure Egitto e Tunisia — e facilitano il trasferimento dei richiedenti asilo verso Stati terzi anche senza legami reali. Il risultato è una compressione del diritto d’asilo e il rischio di esporre molte persone a persecuzioni e trattamenti inumani. La strategia del governo per estromettere le Ong del soccorso in mare dal Mediterraneo si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo le limitazioni operative, i rientri obbligatori dopo un solo salvataggio, l’assegnazione sistematica di porti lontani e le sanzioni contro chi presta assistenza, arriva l’interdizione fino a sei mesi dall’ingresso nelle acque territoriali. Una misura che viola il diritto internazionale e le convenzioni sul soccorso, mettendo in discussione l’obbligo inderogabile di salvare vite umane. Il blocco navale è previsto per casi definiti in modo vago e quindi soggetti ad ampia discrezionalità: se applicato, produrrà meno tutele, più sofferenze per i naufraghi e meno navi pronte a intervenire in mare. Troviamo inaccettabile che il governo consideri una minaccia alla sicurezza nazionale le persone che rischiano di annegare nel Mediterraneo e le persone che tentano di salvarle. Queste norme non rendono lo Stato più sicuro. A mettere in pericolo lo Stato di diritto è invece il governo che sceglie di sospendere la legalità nelle città e in mare, di limitare il diritto d’asilo, di criminalizzare chi manifesta o chi salva vite. La stessa Europa, con la lista dei Paesi cosiddetti sicuri e con le novità introdotte dal Patto migrazione e asilo che entrerà in vigore a giugno, cambia natura: non più luogo di pace e di diritti, ma “continente fortezza”, che punta su esternalizzazione delle frontiere e forti restrizioni a tutele e diritti dei migranti, compreso quello all’asilo per le persone in movimento. Le ONG continueranno a operare nel rispetto del diritto internazionale per prestare soccorso e salvare vite umane, senza girarsi dall’altra parte. La stessa ambizione che dovrebbero avere anche l’Europa e gli Stati membri, senza eccezioni. Alarm Phone – EMERGENCY – Medici Senza Frontiere – Mediterranea Saving Humans – Open Arms – ResQ People Saving People – Sea-Watch – SOS Humanity – SOS MEDITERRANEE Redazione Italia
February 12, 2026
Pressenza
L’Unione europea cancella i diritti umani, ma non è una vittoria del “modello Albania”
1. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le modifiche ai regolamenti sulle procedure dell’Unione europea per consentire un esame accelerato delle domande di asilo, ma si tratta di domande che dovranno essere processate in territorio europeo. In base al Considerando 65 del Regolamento procedure (UE) 2024/1348 quando applica la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale, “lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, come regola generale, conformemente alla direttiva (UE) 2024/1346. Lo Stato membro può esaminare la domanda in un punto della frontiera esterna diverso da quello in cui è fatta domanda d’asilo, trasferendo il richiedente in uno specifico luogo sito alla frontiera esterna ovvero in prossimità della frontiera dello Stato membro interessato, o in altri luoghi designati sul proprio territorio nei quali vi sono strutture adeguate”. Con 408 voti a favore, 184 contrari e 60 astensioni, il Parlamento UE ha modificato il precedente Regolamento procedure (UE) 2024/1348 con l’istituzione di un elenco UE dei paesi di origine sicuri. Saranno quindi imposte procedure accelerate, non solo in frontiera, per i richiedenti asilo provenienti da Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia. Anche i paesi candidati all’adesione all’Ue (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro,  Serbia, Turchia) sono designati come paesi di origine sicuri a livello dell’Unione, a meno che nel paese non vi sia una situazione di conflitto armato internazionale o interno, siano state adottate misure restrittive che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali o la percentuale di decisioni positive prese dalle autorità degli Stati membri nei confronti dei richiedenti provenienti dal paese sia superiore al 20%. I paesi UE, come già ha fatto l’Italia, potranno designare ulteriori paesi di origine sicuri a livello nazionale, ad eccezione di quelli rimossi dall’elenco UE. E poco importa se questi paesi saranno caratterizzati da luoghi di totale violazione dei diritti umani, come l’inferno di Sfax o le prigioni egiziane nelle quali è stato torturato e ucciso Giulio Regeni. Per il governo italiano e per l’Unione europea, in nome del contrasto dell’immigrazione, anche paesi simili potranno essere definiti come “paesi di origine sicuri”. Gli eurodeputati hanno inoltre approvato il Regolamento relativo all’applicazione del concetto di paese terzo sicuro, che modifica il Regolamento (UE) sulle procedure di asilo 2024/1348, con 396 voti a favore, 226 contrari e 30 astensioni. I due Regolamenti costituiscono una modifica regressiva di Regolamenti sulle procedure di asilo non ancora entrati in vigore, varati nel 2024 in attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, che venivano ritenuti troppo “garantisti” dalla maggioranza che si è formata nel Parlamento europeo, con la saldatura tra i popolari e le destre populiste. Si svuota di fatto non solo la portata effettiva del diritto di asilo, ma si cancellano i diritti fondamentali delle persone che in caso di rimpatrio forzato nel paese di origine, dopo procedure sommarie e senza un esercizio effettivo dei diritti di difesa, perché i ricorsi contro i dinieghi non saranno sospensivi delle espulsioni verso paesi ritenuti sicuri, potranno subire la privazione di tutti i diritti di libertà e persino del diritto alla vita. Lontano dai confini UE, le operazioni di riconsegna operate dalle polizie europee lasceranno prive di qualsiasi tutela persone che, sottratte alla giurisdizione europea, scompariranno nel nulla, non solo in Egitto ed in Tunisia, ma anche negli altri paesi extra UE designati come “sicuri”. Il vigente diritto dell’Unione europea, nella interpretazione della Corte di giustizia UE “osta a che uno Stato membro designi come Paese di origine sicuro un Paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione”. La Corte di giustizia ha altresì confermato la possibilità che uno Stato membro dell’Ue stabilisca una lista di Paesi di origine sicuri mediante un atto avente forza di legge, precisando però che va garantito un “accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione (…) sulle quali si fonda tale designazione” e che il giudice ha il potere di valutare se questa rispetti i criteri giuridici previsti dal diritto europeo; nell’effettuare tale valutazione può avvalersi di fonti plurime e diverse da quelle seguite dall’Amministrazione “a condizione, da un lato, di accertarsi dell’affidabilità di tali informazioni e, dall’altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio”. Per questa ragione occorre garantire l’esercizio effettivo dei diritti di difesa e fare emergere la condizione individuale non solo dei richiedenti asilo, ma di tutte le persone che, anche in base alla legislazione nazionale (in Italia ex art. 5.6 del T.U. immigrazione 286/98), dopo l’esecuzione dell’allontanamento forzato, saranno comunque vulnerabili a seguito del rimpatrio. 2. Secondo l’art.61 del Regolamento procedure (UE) 2024/1348 un paese terzo può essere designato paese di origine sicuro “soltanto se, sulla base della situazione giuridica, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono persecuzioni quali definite all’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347, né alcun rischio reale di danno grave quale definito all’articolo 15 di tale regolamento”. La designazione dei paesi di origine sicuri a livello dell’Unione, ricorre quando questo paese garantisca una protezione effettiva ed abbia ratificato e rispetti la convenzione di Ginevra nei limiti delle deroghe o limitazioni previste da tale paese, autorizzate a norma della convenzione. Dunque tale designazione, secondo quanto espressamente previsto, “non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose e i giornalisti”. In ogni caso si deve tenere conto della misura in cui, nel Paese designato come sicuro, è garantita protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti con disposizioni legislative e regolamentari, il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti negli strumenti internazionali a tutela dei diritti umani, il rispetto del principio di non-refoulement cui  all’articolo  33  della Convenzione di Ginevra, e un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà. Rimane comunque all’autorità giudiziaria nazionale il potere di controllo sul corretto inserimento di un Paese nella lista di Paesi sicuri, quando i criteri di tale valutazione non sono attendibili o esplicitati, o su base meramente personale, come è confermato anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.   La Corte ha infatti affermato che il diritto dell’Unione non osta a che uno Stato membro proceda alla designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. Sarà quindi importante garantire sempre una effettiva difesa legale e monitorare con team legali qualificati, operatori umanitari, medici e gruppi di rappresentanti parlamentari tutti i luoghi di arrivo e trattenimento dei richiedenti asilo bloccati alle frontiere europee e/o deportati verso paesi terzi. 3. In base al Regolamento UE 2024/1349 “il cittadino di paese terzo o l’apolide la cui domanda è stata respinta nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera non è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro interessato”, e gli Stati membri possono imporre al richiedente asilo denegato il trattenimento per un periodo non superiore a 12 settimane “in un luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito. Qualora non sia in grado di accogliere la persona in uno di tali luoghi, lo Stato membro può ricorrere ad altri luoghi sul proprio territorio”. Se una decisione di rimpatrio non può essere eseguita entro questo termine massimo, “gli Stati membri continuano le procedure di rimpatrio a norma della direttiva 2008/115/CE”. In base a quanto previsto dal Consiglio Affari Interni dell’Unione Europea nel dicembre dello scorso anno, gli Stati membri avrebbero approvato un accordo politico che introduce la possibilità di creare “return hub” (o centri di rimpatrio) in Paesi terzi ritenuti sicuri. La creazione di centri di rimpatrio (hub) al di fuori dell’UE non è dunque ancora contenuta in un atto legislativo immediatamente applicabile, ma dovrà essere oggetto di ulteriori decisioni che dovranno portare all’adozione del nuovo Regolamento sui rimpatri, presumibilmente entro il 2027. Soltanto allora l’Unione europea introdurrà un nuovo sistema comune per i rimpatri, abrogando la vigente Direttiva Rimpatri (dir. 2008/115/CE), e sostituendola con il nuovo Regolamento proposto dalla Commissione Europea all’inizio del 2025 (COM/2025/101 final). Dopo l’entrata in vigore di questo nuovo Regolamento sui rimpatri, con l’abrogazione della precedente Direttiva 2008/115/CE, si potranno inviare i richiedenti asilo denegati che hanno ricevuto una decisione definitiva di espulsione, anche contestuale al diniego, in un Paese terzo, sulla base di un accordo bilaterale o concluso a livello di UE. Ma rimarranno ancora garanzie giurisdizionali e diritti di difesa che non possono essere cancellati e la stessa Unione europea dovrà esprimersi sui singoli accordi bilaterali, nel tentativo di raggiungere criteri uniformi di negoziazione con i paesi terzi, criteri concordati che oggi appaiono assai lontani, anche per ragioni meramente economiche. A breve termine non sembrano dunque previsti a livello europeo centri di detenzione ubicati all’esterno dell’Unione europea per il trattenimento di persone che hanno fatto richiesta di asilo ad uno Stato membro, alle frontiere esterne o nei luoghi assimilati, ma pur sempre sul territorio di questo Stato, dunque rientrante sotto la giurisdizione dell’Unione europea. Il modello Albania non ha ancora “vinto” e rimane privo di copertura legale a livello europeo e lo stesso vale per i progetti di legge sul “blocco navale” che il governo Meloni cerca di legittimare con il richiamo alle norme europee. Non si deve confondere la categoria dei Paesi terzi sicuri con il modello dei centri di rimpatrio (return hubs), che l’Italia ha cercato di esternalizzare con il Protocollo Italia-Albania. Il “modello Albania”, oltre che ai pochissimi naufraghi richiedenti asilo soccorsi in acque internazionali da navi militari italiane, che costituiva la previsione originaria, dopo il Decreto Legge 37/2025, poi convertito in Legge 75/2025, si dovrebbe applicare anche ai migranti irregolari le cui domande sono già state respinte e ha come obiettivo il loro rimpatrio, verso un Paese diverso da quello in cui si trova il centro, che di fatto dovrebbe funzionare come una sorta di stazione di transito. Tanto che i pochi rimpatri di persone detenute nel centro di Gjader, lo scorso anno, si sono effettuati dall’Italia e non dall’Albania. La normativa europea sui Paesi terzi sicuri, invece, si applica ai richiedenti asilo e punta alla loro riammissione nel Paese terzo da cui sono transitati, o sulla base di specifici accordi bilaterali o a livello dell’Unione europea. […] Senza nuovi accordi di riammissione con i paesi terzi e con i paesi di origine, e senza la loro effettiva attuazione, che non è certo all’orizzonte, al di fuori dei rapporti bilaterali già esistenti, il numero delle persone in condizioni di irregolarità effetivamente allontanate dal territorio italiano, ed europeo, non sembra destinato ad aumentare. Magari il ministero dell’interno potrebbe anche smettere di diffondere dati non veritieri sui “successi” conseguiti nell’aumento del numero delle persone destinatarie di un provvedimento di respingimento o di espulsione ed effettivamente rimpatriate. Se si vorranno “anticipare” singoli aspetti normativi dei nuovi Regolamenti, prima che questi entrino in vigore, se si moltiplicheranno i casi di detenzione informale ed arbitraria in frontiera, e nei luoghi che, con una finzione giuridica, si assimilano alla frontiera (con la finzione di non ingresso nel nuovo Regolamento sullo screening), per i quali l’Italia è già stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, saranno altri ricorsi e verranno altre condanne da parte dei Tribunali e delle Corti internazionali. Almeno fino a quando i governi non eserciteranno un totale controllo sulla magistratura, come alcuni oggi vorrebbero imporre in Italia, magari sul modello di quei paesi come la Tunisia o l’Egitto, con i quali si concludono tanto facilmente accordi di riammissione, ma potremmo anche richiamare l’Ungheria, in ambito europeo, in cui il “governo delle migrazioni” e la “difesa dei confini” hanno portato non solo alla cancellazione del diritto di asilo ma anche all’abbattimento dei controlli giurisdizionali, con la negazione delle garanzie dello Stato democratico di diritto non solo per i migranti ma per tutti i cittadini. Fulvio Vassallo Paleologo
February 11, 2026
Pressenza
Appello delle Ong al Parlamento Europeo: la Tunisia non è un Paese sicuro
Nella loro dichiarazione pubblicata oggi, 39 organizzazioni di ricerca e soccorso e per i diritti umani esortano con forza i membri del Parlamento Europeo a respingere la proposta di un elenco a livello europeo dei cosiddetti Paesi di origine sicuri. L’appello delle ONG, incentrato in particolare sulla Tunisia, è stato lanciato in relazione al voto odierno del Parlamento Europeo. Le organizzazioni sottolineano che designare la Tunisia come Paese di origine sicuro è in netto contrasto con la situazione dei diritti umani sul campo. Insieme ad altre organizzazioni, SOS Humanity – operativa nella ricerca e nel soccorso nel Mediterraneo centrale – chiede ai parlamentari europei di tenere conto della trasformazione antidemocratica dello Stato nordafricano partner dell’UE: la repressione della società civile, che comporta violenze contro migranti e rifugiati. “Siamo profondamente preoccupati dal fatto che l’UE stia tentando di estendere la sua politica di prevenzione dell’asilo in Europa al confine dell’UE nel Mediterraneo”, afferma Marie Michel, esperta politica di SOS Humanity. “Da anni assistiamo alla spietata strategia deterrente dell’UE di esternalizzare la gestione delle frontiere con respingimenti violenti dei rifugiati in fuga dalle coste nordafricane. Classificando Stati come la Tunisia come Paesi di origine sicuri, le persone in movimento vengono private del loro diritto alla protezione anche se hanno avuto la fortuna di raggiungere le coste dell’Europa, apparentemente un luogo sicuro. Questo è cinico e costituisce una violazione del diritto di asilo”. Le organizzazioni per i diritti civili e umani in Tunisia sono altrettanto preoccupate per il deterioramento della situazione nel Paese, compresa la repressione dilagante contro gli oppositori politici, la limitazione dell’indipendenza giudiziaria e dei media e le gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei cittadini tunisini. “Riclassificare la Tunisia come ‘Paese sicuro’ equivale a dare alle autorità un nuovo via libera per continuare la loro politica repressiva”, afferma Romdhane Ben Amor, portavoce del Forum tunisino per i diritti economici e sociali (FTDES). “Questo non solo prende di mira migranti e rifugiati, ma facilita anche un controllo più stretto dello spazio pubblico attraverso la continua criminalizzazione e stigmatizzazione dell’attivismo politico, civile e sindacale. Con la polizia e la magistratura sotto stretto controllo, coloro che riescono a fuggire continuano a essere minacciati di espulsione e deportazione”. Il direttore generale dell’organizzazione tedesca per i diritti umani Pro Asyl, Karl Kopp, sottolinea che il concetto di “Paesi di origine sicuri” legittima la violenza e la persecuzione in questi Paesi: “Classificandoli come “Paesi di origine sicuri”, il Parlamento europeo, in qualità di colegislatore, sta assegnando una sorta di marchio di approvazione in materia di diritti umani a governi autoritari che violano i diritti umani. La situazione in Paesi come la Tunisia, l’Egitto e la Turchia viene ignorata e l’UE sta completamente screditando sé stessa sulle questioni relative ai diritti umani. Sta abbandonando le persone perseguitate in questi Paesi”. Richieste delle ONG all’UE  Nella loro dichiarazione, le organizzazioni di ricerca e soccorso e per i diritti umani sottolineano di aver assistito negli ultimi anni al costo umano degli accordi migratori tra l’UE e la Tunisia: più violazioni dei diritti umani dei rifugiati e dei migranti e più morti in mare. Di conseguenza, invitano il Parlamento Europeo a rispettare il diritto dell’UE e gli obblighi internazionali e ad agire in solidarietà con le persone che devono cercare protezione, respingendo quindi la proposta di un elenco UE dei “Paesi di origine sicuri”.   Redazione Italia
February 10, 2026
Pressenza
La Corte di Giustizia UE smentisce Meloni sui “paesi di origine sicuri” e sul “modello Albania”
La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata, con la sentenza della Grande Sezione del 1° agosto 2025, sul ricorso pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Roma, con ordinanze del 31 ottobre 2024 e del 4 novembre 2024, sulla distinzione dei poteri del governo e dei giudici nella designazione dei paesi di origine sicuri, da prevedere con una apposita lista adottata per legge, affermando che “Nell’elenco devono esserci solo Stati che offrano una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione”. Secondo la Corte di Lussemburgo, uno Stato europeo “può designare Paesi d’origine sicuri mediante atto legislativo, a patto che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo”. La vergognosa nota di Palazzo Chigi resa pubblica subito dopo, secondo cui” la decisione della Corte indebolisce le politiche di contrasto all’immigrazione illegale di massa e di difesa dei confini nazionali”, non merita neppure una parola di commento, scambiando richiedenti asilo per migranti illegali e confondendo il tema delle procedure accelerate in frontiera per i richiedenti asilo, provenienti da paesi di origine sicuri, con la difesa dei confini nazionali. Secondo il ministro Salvini “è un precedente grave non solo per l’Italia ma per tutta Europa. L’ennesima dimostrazione che queste istituzioni europee, così come sono, sono un danno”. Appare invece del tutto fuorviante il tentativo del governo, e di Giorgia Meloni, di attaccare la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea per nascondere il suo più grande insuccesso, rivendicando i poteri sovrani, ma sarebbe meglio dire il sovranismo degli Stati, e dunque la piena discrezionalità del governo, in materia di politiche migratorie. Come ha riconosciuto in passato la Corte Costituzionale con la sentenza n.81 del 2012, “gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto. Nel caso delle procedure accelerate in frontiera, il principio di gerarchia delle fonti, fissato dagli articoli 10 e 117 della Costituzione impone anche al Parlamento nazionale, oltre che al Governo, ed agli organi decentrati della pubblica amministrazione, come Questure e Prefetture, con annesse Commissioni territoriali per l’esame delle richieste di protezione, di rispettare quanto deciso dalla Corte di giustizia di Lussemburgo. Lo stesso principio gerarchico vale per gli organi della giurisdizione nazionale, dai giudici di pace che convalidano i trattenimenti nei CPR, fino alle Corti di appello, competenti per i ricorsi contro i dinieghi e per la convalida del trattenimento, nel caso di richiedenti asilo, ed alla Corte di Cassazione. Per la Corte di giustizia UE, Il cittadino di un paese terzo può vedere respinta la sua domanda di protezione internazionale in esito a una procedura accelerata di frontiera qualora il suo paese di origine sia stato designato come ‘sicuro’ ad opera di uno Stato membro. La Corte di Lussemburgo precisa che “tale designazione può essere effettuata mediante un atto legislativo, a condizione che quest’ultimo possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo vertente sul rispetto dei criteri sostanziali stabiliti dal diritto dell’Unione. Le fonti di informazione su cui si fonda tale designazione devono essere accessibili al richiedente e al giudice nazionale. Uno Stato membro non può, tuttavia, includere un paese nell’elenco dei paesi di origine sicuri qualora esso non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione”. La decisione dei giudici europei potrebbe avere immediate ricadute anche sulla condizione di trattenimento amministrativo applicato, in modo generalizzato, nell’ambito delle procedure accelerate in frontiera, ai richiedenti asilo che si assuma provenire da “paesi di origine sicuri”, come il Bangladesh, la Tunisia o l’Egitto. Nel caso di queste procedure accelerate in frontiera caratterizzate da una estesa applicazione del trattenimento amministrativo prima ancora che la istanza di protezione venga formalizzata, addirittura anche in Albania, non si riscontrano basi legali che impediscano al giudice una valutazione ex officio sul singolo caso al suo esame, con specifico riferimento alla individuazione come “sicuro” del paese di origine del richiedente asilo. Il diritto dell’Unione europea, nelle applicazioni della Corte di Giustizia, va esattamente nella direzione di riconoscere i poteri/doveri di “cooperazione istruttoria” del giudice della convalida del trattenimento in un CPR, anche in assenza di una allegazione di fatti specifici che potrebbero rendere “non sicuro” per il richiedente il proprio paese di origine. Valutare in un procedimento giurisdizionale la sicurezza di un paese di origine designato come “sicuro” non significa interferire con politiche della sicurezza o addirittura con “relazioni internazionali”, come è arrivato a sostenere il governo Meloni, in quanto la disapplicazione nel singolo caso della norma interna in contrasto con altra norma di rango superiore stabilita a livello europeo, e per riflesso costituzionale (art.117 Cost.), non implica alcuna conseguenza sulla validità della norma generale che contiene un elenco di paesi di origine sicuri, a meno che non intervenga la Corte di Giustizia dell’Unione europea o su un ricorso di legittimità, la Corte Costituzionale. In ogni caso, fino a quando l’Italia non uscirà dall’Unione europea, i governi e le autorità amministrative, e persino il Parlamento nazionale, dovranno rispettare il dettato delle decisioni della Corte di Lussemburgo, come impone peraltro lo stesso art.117 della Costituzione. Non ci possono essere “soluzioni innovative” come il Protocollo Italia-Albania che consentano di impedire l’accesso al territorio per presentare una richiesta di protezione, e magari costringano i giudici ad una valutazione meramente formale dei provvedimenti restrittivi della libertà personale dei richiedenti asilo (trattenimenti), e quindi delle loro istanze di protezione, che dovrebbero essere rigettate per manifesta infondatezza, sulla base di un regime differenziato imposto per legge da una maggioranza parlamentare. Il modello Albania, con il suo ineluttabile fallimento, costituisce la cartina di tornasole di una crisi di sistema, con la negazione sostanziale del diritto di asilo, ed una illegittima limitazione della libertà personale, che non si potrà risolvere riducendo per decreto i poteri dei giudici, o addirittura attaccando la portata vincolante della giurisdizione della Corte di giustizia dell’Unione europea. Fulvio Vassallo Paleologo
August 2, 2025
Pressenza