Nei CPR ancora violazioni del diritto di difesa: il caso di un cittadino tunisino tra Bari e Brindisi
Il Giudice di Pace di Brindisi si pronuncia sul caso di non convalida del
trattenimento di un cittadino tunisino, incensurato e richiedente asilo.
Nella prima settimana di luglio, a seguito delle proteste esplose all’interno
del CPR di Bari-Palese l’uomo veniva arrestato insieme ad altri due trattenuti
con l’accusa di aver promosso la rivolta. Nel corso del procedimento penale sono
state rese dichiarazioni molto forti sui motivi della protesta e, all’esito
dell’interrogatorio, gli atti del processo – su richiesta del PM di udienza –
sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica.
Il giudice penale, a seguito di un patteggiamento con pena sospesa per il solo
danneggiamento di una finestra, ne disponeva l’immediata liberazione. Tuttavia,
dopo la dimissione dalla casa circondariale di Bari, il cittadino tunisino
veniva nuovamente trasferito e trattenuto, questa volta presso il CPR di
Restinco (Brindisi).
All’ingresso del centro l’uomo nominava un difensore di fiducia, ma
immediatamente veniva condotto all’udienza di convalida davanti al Giudice di
pace di Brindisi, che convalidava il trattenimento con l’assistenza di un
difensore d’ufficio.
Né il giudice né il difensore di fiducia erano stati informati di due
circostanze fondamentali: che il cittadino straniero aveva nominato un proprio
avvocato e che era richiedente asilo.
Con ricorso per il riesame, il difensore di fiducia eccepiva:
* la violazione del diritto di difesa, poiché non era stato avvisato
dell’udienza né lo era stato il trattenuto;
* l’incompetenza per materia, sostenendo che gli atti avrebbero dovuto essere
trasmessi alla Corte d’Appello di Lecce.
Il Giudice di pace di Brindisi, con la decisione qui allegata, ha accolto il
ricorso rilevando la violazione del diritto di difesa. È stato infatti
documentato che, già il 10 luglio 2025 – cioè prima dell’udienza di convalida
fissata per l’11 luglio – il cittadino aveva formalmente nominato l’avv. Uljana
Gazidede come difensore di fiducia, mediante l’apposito modulo disponibile
presso il CPR di Restinco. Nonostante ciò, l’udienza si era svolta senza la sua
partecipazione e con l’assistenza di un difensore d’ufficio.
La Suprema Corte ha più volte stabilito che, in tema di immigrazione, la nomina
del difensore di fiducia prima dell’udienza di convalida rende obbligatoria la
sua presenza e comporta la puntuale comunicazione di data e luogo dell’udienza
(Cass. 12210/2020; Cass. 18769/2018).
Pertanto il Giudice ha annullato il provvedimento di trattenimento.
Questa decisione è particolarmente rilevante perché evidenzia gravi carenze
sistemiche nei CPR, dove spesso vengono compromessi i diritti di difesa proprio
a causa della mancata presenza del difensore di fiducia alle udienze.
Nel CPR di Bari-Palese, inoltre, si registra la prassi per cui le istanze di
riesame non vengono calendarizzate oppure le udienze, quando fissate, vengono
rinviate a tempo indeterminato.
La detenzione amministrativa spinge così i trattenuti allo stremo, a causa delle
pessime condizioni di vita all’interno dei centri, costringendoli a protestare.
Non di rado queste proteste sfociano in atti di autolesionismo, tentativi di
suicidio, scioperi della fame o danneggiamenti delle strutture, con conseguenze
penali gravi per chi le mette in atto.
Giudice di Pace di Brindisi, ordinanza del 25 luglio 2025