Procedura accelerata inapplicabile senza fonti affidabili sulla designazione dei Paesi sicuri
Un interessante provvedimento cautelare emesso dal Tribunale Civile di Roma nei
confronti di un cittadino tunisino nell’ambito di una procedura c.d. accelerata.
Il Tribunale nell’accogliere l’istanza di sospensione del diniego di protezione
internazionale ha puntualizzato come, a seguito della recente pronuncia della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 1 agosto 2025, Cause riunite
C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli]) gli Stati membri siano tenuti, in forza
dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, “ad adattare il loro
diritto nazionale in un modo tale da garantire un accesso sufficiente e adeguato
alle fonti di informazione sulle quali essi si sono basati per designare i Paesi
di origine sicuri. Questo accesso deve consentire a un richiedente protezione
internazionale originario di un tale Paese, e al giudice nazionale investito di
un ricorso avverso una decisione concernente la domanda di protezione
internazionale, di prendere utilmente conoscenza di dette fonti di informazioni
(par. 87 sentenza CGUE cit.)” .
Il D.L. 158/2024 è privo dell’indicazione di tali fonti e pertanto non può
ritenersi legittimamente applicabile la procedura accelerata (“e debba
applicarsi la procedura ordinaria per l’esame della domanda di protezione
internazionale”) in assenza dei presupposti indicati dalla Corte.
Una lista dei paesi sicuri seppur astrattamente legittima deve essere ancorata a
delle fonti affidabili debitamente indicate, anche per evitare che tali liste
siano predisposte indicando arbitrariamente i paesi con il maggiore flusso
migratorio anziché quelli con le condizioni politiche-sociali ed ambientali più
stabili.
Tribunale di Roma, provvedimento del 22 agosto 2025
Si ringrazia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione e il commento.
* Consulta altre decisioni relative alla cd. procedura accelerata