Procedura accelerata – Il dies a quo dei termini decorre da quando viene manifestata la volontà di formalizzare la domanda di asilo
Il Tribunale di Milano torna ad occuparsi sulla corretta interpretazione delle
disposizioni previste dall’art. 28 bis D.lgs. n. 25/2008 in materia di procedura
accelerata prevista per coloro che provengono da c.d. “paesi sicuri”. Trattasi
di “questione in ogni caso rilevabile d’ufficio (Cfr. Cass. n. 6745/20211; in
tal senso, anche S.U. 11399/2024 § 34), a prescindere dall’eccezione
eventualmente sollevata sul punto dalla parte ricorrente”.
Secondo il Collegio milanese la verifica del rispetto dei suddetti termini “non
può prescindere dalla valutazione del momento in cui è stata formalizzata la
domanda di protezione internazionale”.
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In tal caso si pone il quesito se il dies a quo decorra dal momento
dell’avvenuta formalizzazione della domanda presso la Questura oppure dal
momento, anche antecedente, in cui viene manifestata documentalmente in
qualsiasi modo la volontà di formalizzare la domanda di protezione
internazionale.
La questione non è irrilevante dato che, nella maggior parte dei casi, trascorre
diverso tempo tra la prenotazione dell’appuntamento, tramite p.e.c o il sistema
“Prenotafacile”, e il giorno della convocazione presso la Questura competente
per la compilazione del modello C3.
Orbene, il Tribunale di Milano apre ad un’esegesi che valuta l’avvenuto rispetto
dei termini della procedura accelerata quando viene manifestata in qualsiasi
modo la volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale ai sensi
dell’art. 2, primo comma, lett. a, del d. lgs. n. 142/2015, quindi anche in un
momento antecedente alla compilazione del modello C3 presso la Questura.
Secondo i Giudici, infatti, tale verifica “non può prescindere dalla valutazione
del momento in cui è stata formalizzata la domanda di protezione internazionale
mediante la compilazione del modello C3 o addirittura al momento antecedente,
quando viene manifestata la volontà di formalizzare la domanda di protezione
internazionale ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett. a, del d. lgs. n.
142/2015 (cfr. Corte di cassazione, 17 settembre 2020 n. 21910, secondo la quale
il cittadino straniero deve essere considerato “richiedente protezione
internazionale” nel momento in cui manifesta in qualsiasi modo la volontà di
chiedere protezione, come stabilito dalla normativa interna ed europea. Si veda
altresì Tribunale di Firenze, ordinanza del 31.1.2024). Invero, e salvo prova
contraria il cui onere grava sulla Commissione territoriale che ha la
disponibilità dei termini procedurali, i termini della procedura accelerata
(art. 28 bis comma 1 D. L.vo n. 25/2008) si concretizzano nella trasmissione – a
cura della Questura – della “documentazione necessaria” alla Commissione
territoriale che “adotta la decisione entro cinque giorni”. Milita in tal senso
quanto indicato dalla circolare della Commissione nazionale di asilo del
14.2.2024 sulle procedure accelerate e sulle indicazioni operative fornite alle
commissioni territoriali: dal momento della registrazione della domanda si
genera un fascicolo telematico che viene condiviso con la Commissione
territoriale, tramite il sistema Vestanet. Il tema, dunque, si sposta sulla
comprensione delle modalità e soprattutto dei tempi nei quali i dati raccolti
tramite la compilazione del modello C3 (cartaceo) vengono inseriti nel sistema
Vestanet e condivisi con la Commissione; trattasi di elementi che sono in
possesso esclusivo della pubblica amministrazione. Dalla data in calce al
modello C3 (o, ancor prima, dal momento – comprovato documentalmente – della
manifestazione di volontà di formalizzare la richiesta di protezione
internazionale) è possibile effettuare un calcolo presuntivo sui tempi della
procedura accelerata”.
Si ricorda, infine, che “la Suprema Corte a Sezioni Unite, in una recentissima e
ben nota pronuncia (Corte di Cass., SU, 29 aprile 2024), ha precisato che in
caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta
infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro,
vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento
impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una
corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta
infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la
procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni
procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il
riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento
della Commissione territoriale”.
Tribunale di Milano, decreto del 4 giugno 2025
Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento.
* Consulta altre decisioni relative alla cd. “procedura accelerata”