Procedura accelerata “Paesi sicuri”: la manifestazione della volontà di asilo coincide quantomeno il 1° appuntamento in Questura
Il Tribunale di Milano ha ribadito l’orientamento secondo il quale vi è deroga
al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo
nel caso in cui la Commissione Territoriale abbia applicato una corretta
procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta
infondatezza della richiesta protezione (Cass. SSUU n. 11399/2024).
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Nel caso di specie, in data 29.10.2024, il richiedente prenotava l’appuntamento,
tramite il sistema “prenotafacile – procedure per la presentazione”, per il
giorno 17.01.2025 presso la Questura competente per procedere con la richiesta
di protezione internazionale. Alla data dell’appuntamento, la Questura rinviava
la compilazione del modello C3 al giorno 18.02.2025.
In data 18.02.2025, si era tenuto l’appuntamento di elaborazione del modello C3,
con formalizzazione della domanda di asilo e il rilascio dell’id. Vestanet.
Sempre in tale data, la Questura rinviava ulteriormente alla data del 27.03.2025
per la consegna del modello C3 e del primo permesso di soggiorno. La Questura,
infine, trasmetteva i relativi atti alla Commissione Territoriale in data
27.03.2024.
In data 01.04.2025 La Commissione Territoriale dichiarava la domanda
manifestamente infondata per provenienza del richiedente da un Paese designato
di origine sicura, ai sensi dell’articolo 2-bis D.lgs. n. 25/2008.
Il ricorrente proponeva ricorso e, contestualmente, chiedeva la sospensione del
sopra menzionato provvedimento ex art. 35 bis comma 4 D.lgs. 25/2008 per
violazione dei termini per la procedura accelerata di cui all’art. 28 bis, comma
2, lett. c) D.lgs. n. 25/2008 (“La Questura provvede senza ritardo alla
trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che,
entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede
all’audizione e decide entro i successivi due giorni”), in combinato disposto
con l’art. 26, comma 2 bis, del citato D.lgs. n. 25/2008 (“Il verbale di cui al
comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà
di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la
volontà è manifestata all’Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono
prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande
in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”).
Orbene, il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda di sospensiva con
riguardo alla allegata violazione dei termini, ha osservato che “la
manifestazione della volontà di presentare la domanda di protezione
internazionale è stata quantomeno espressa in concomitanza al primo appuntamento
presso la Questura …., fissato il 17.01.2025 e successivamente rinviato al
18.02.2025 e da ultimo al 27.03.2025, data di formalizzazione della domanda,
avvenuta pertanto oltre i termini previsti dall’art. 26 co 2 bis Dlgs 25/2008;
l’audizione risulta fissata il 1/04/2025 e la decisione risulta intervenuta in
pari data; … dal provvedimento impugnato non si evince che il caso in esame
rientri nell’ipotesi contemplata dall’art. 28 bis co 5 Dlgs 25/2008”.
Pertanto, “nel caso in esame i termini per impugnare il provvedimento negativo
non sono quelli dimidiati previsti per la procedura accelerata bensì quelli
ordinari e che il provvedimento impugnato dovrà intendersi sospeso come nei casi
ordinari, così come ha concluso la Suprema Corte nella pronuncia menzionata”.
Tribunale di Milano, decreto del 7 luglio 2025
Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento. Il caso è
stato seguito con l’Avv. M. Beatrice Sciannamblo del Foro di Milano.
* Consulta altre decisioni relative alla cd. procedure accelerata