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Procedura accelerata – Il dies a quo dei termini decorre da quando viene manifestata la volontà di formalizzare la domanda di asilo
Il Tribunale di Milano torna ad occuparsi sulla corretta interpretazione delle disposizioni previste dall’art. 28 bis D.lgs. n. 25/2008 in materia di procedura accelerata prevista per coloro che provengono da c.d. “paesi sicuri”. Trattasi di “questione in ogni caso rilevabile d’ufficio (Cfr. Cass. n. 6745/20211; in tal senso, anche S.U. 11399/2024 § 34), a prescindere dall’eccezione eventualmente sollevata sul punto dalla parte ricorrente”. Secondo il Collegio milanese la verifica del rispetto dei suddetti termini “non può prescindere dalla valutazione del momento in cui è stata formalizzata la domanda di protezione internazionale”. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 In tal caso si pone il quesito se il dies a quo decorra dal momento dell’avvenuta formalizzazione della domanda presso la Questura oppure dal momento, anche antecedente, in cui viene manifestata documentalmente in qualsiasi modo la volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale. La questione non è irrilevante dato che, nella maggior parte dei casi, trascorre diverso tempo tra la prenotazione dell’appuntamento, tramite p.e.c o il sistema “Prenotafacile”, e il giorno della convocazione presso la Questura competente per la compilazione del modello C3. Orbene, il Tribunale di Milano apre ad un’esegesi che valuta l’avvenuto rispetto dei termini della procedura accelerata quando viene manifestata in qualsiasi modo la volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett. a, del d. lgs. n. 142/2015, quindi anche in un momento antecedente alla compilazione del modello C3 presso la Questura. Secondo i Giudici, infatti, tale verifica “non può prescindere dalla valutazione del momento in cui è stata formalizzata la domanda di protezione internazionale mediante la compilazione del modello C3 o addirittura al momento antecedente, quando viene manifestata la volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett. a, del d. lgs. n. 142/2015 (cfr. Corte di cassazione, 17 settembre 2020 n. 21910, secondo la quale il cittadino straniero deve essere considerato “richiedente protezione internazionale” nel momento in cui manifesta in qualsiasi modo la volontà di chiedere protezione, come stabilito dalla normativa interna ed europea. Si veda altresì Tribunale di Firenze, ordinanza del 31.1.2024). Invero, e salvo prova contraria il cui onere grava sulla Commissione territoriale che ha la disponibilità dei termini procedurali, i termini della procedura accelerata (art. 28 bis comma 1 D. L.vo n. 25/2008) si concretizzano nella trasmissione – a cura della Questura – della “documentazione necessaria” alla Commissione territoriale che “adotta la decisione entro cinque giorni”. Milita in tal senso quanto indicato dalla circolare della Commissione nazionale di asilo del 14.2.2024 sulle procedure accelerate e sulle indicazioni operative fornite alle commissioni territoriali: dal momento della registrazione della domanda si genera un fascicolo telematico che viene condiviso con la Commissione territoriale, tramite il sistema Vestanet. Il tema, dunque, si sposta sulla comprensione delle modalità e soprattutto dei tempi nei quali i dati raccolti tramite la compilazione del modello C3 (cartaceo) vengono inseriti nel sistema Vestanet e condivisi con la Commissione; trattasi di elementi che sono in possesso esclusivo della pubblica amministrazione. Dalla data in calce al modello C3 (o, ancor prima, dal momento – comprovato documentalmente – della manifestazione di volontà di formalizzare la richiesta di protezione internazionale) è possibile effettuare un calcolo presuntivo sui tempi della procedura accelerata”. Si ricorda, infine, che “la Suprema Corte a Sezioni Unite, in una recentissima e ben nota pronuncia (Corte di Cass., SU, 29 aprile 2024), ha precisato che in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”. Tribunale di Milano, decreto del 4 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla cd. “procedura accelerata”
Procedura accelerata “Paesi sicuri”: la manifestazione della volontà di asilo coincide quantomeno il 1° appuntamento in Questura
Il Tribunale di Milano ha ribadito l’orientamento secondo il quale vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la Commissione Territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione (Cass. SSUU n. 11399/2024). Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 Nel caso di specie, in data 29.10.2024, il richiedente prenotava l’appuntamento, tramite il sistema “prenotafacile – procedure per la presentazione”, per il giorno 17.01.2025 presso la Questura competente per procedere con la richiesta di protezione internazionale. Alla data dell’appuntamento, la Questura rinviava la compilazione del modello C3 al giorno 18.02.2025. In data 18.02.2025, si era tenuto l’appuntamento di elaborazione del modello C3, con formalizzazione della domanda di asilo e il rilascio dell’id. Vestanet.  Sempre in tale data, la Questura rinviava ulteriormente alla data del 27.03.2025 per la consegna del modello C3 e del primo permesso di soggiorno. La Questura, infine, trasmetteva i relativi atti alla Commissione Territoriale in data 27.03.2024. In data 01.04.2025 La Commissione Territoriale dichiarava la domanda manifestamente infondata per provenienza del richiedente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell’articolo 2-bis D.lgs. n. 25/2008. Il ricorrente proponeva ricorso e, contestualmente, chiedeva la sospensione del sopra menzionato provvedimento ex art. 35 bis comma 4 D.lgs. 25/2008 per violazione dei termini per la procedura accelerata di cui all’art. 28 bis, comma 2, lett. c) D.lgs. n. 25/2008 (“La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all’audizione e decide entro i successivi due giorni”), in combinato disposto con l’art. 26, comma 2 bis, del citato D.lgs. n. 25/2008 (“Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all’Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”). Orbene, il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda di sospensiva con riguardo alla allegata violazione dei termini, ha osservato che “la manifestazione della volontà di presentare la domanda di protezione internazionale è stata quantomeno espressa in concomitanza al primo appuntamento presso la Questura …., fissato il 17.01.2025 e successivamente rinviato al 18.02.2025 e da ultimo al 27.03.2025, data di formalizzazione della domanda, avvenuta pertanto oltre i termini previsti dall’art. 26 co 2 bis Dlgs 25/2008; l’audizione risulta fissata il 1/04/2025 e la decisione risulta intervenuta in pari data; … dal provvedimento impugnato non si evince che il caso in esame rientri nell’ipotesi contemplata dall’art. 28 bis co 5 Dlgs 25/2008”. Pertanto, “nel caso in esame i termini per impugnare il provvedimento negativo non sono quelli dimidiati previsti per la procedura accelerata bensì quelli ordinari e che il provvedimento impugnato dovrà intendersi sospeso come nei casi ordinari, così come ha concluso la Suprema Corte nella pronuncia menzionata”. Tribunale di Milano, decreto del 7 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. M. Beatrice Sciannamblo del Foro di Milano. * Consulta altre decisioni relative alla cd. procedure accelerata