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Assessore Alfonsi, rispettiamo le regole e lasciamo stare la Costituzione
Elaborazione grafica su foto campagna affissioni del Comune (foto amm) Nello scenario generale dei problemi della Capitale, quello che solleviamo può apparire un tema insignificante, ma noi riteniamo che invece debba essere oggetto di una riflessione, non solo per il suo contenuto, una modifica al Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale che suscita numerose obiezioni tecniche esposte in calce da Paola Loche, ma per la visione che questo piccolo provvedimento tradisce, che riguarda, come al solito, il rapporto tra interesse pubblico e interesse privato. Ma non solo. A sostegno di questa – piccola- modifica che riguarda il rapporto tra interesse pubblico e interesse privato, viene citata in più passaggi addirittura la Costituzione italiana e sentenze della Corte Costituzionale. E a noi sembra poco rispettoso tirare in ballo la Costituzione italiana e la Consulta per consentire a chioschi e bar di mettere ombrelloni e tavolini a ridosso degli alberi. E’ arrivata nei Municipi e andrà al voto dell’Assemblea Capitolina una Proposta di deliberazione dell’Assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi approvata dalla giunta il 29 settembre 2026 : “Modifica dell’Allegato n. 15 al Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del12/03/2021” (che riportiamo in calce). Mentre la citta è letteralmente tappezzata di manifesti luminosi che esaltano la – lodevole – iniziativa comunale del Piano del Verde che promette “Quasi 20mila nuovi alberi nelle strade e nelle piazze di Roma entro aprile 2027” e altre iniziative a favore della cura del verde [1], si chiede all’assemblea Capitolina di approvare una modifica del Regolamento del Verde e del Paesaggio urbano. Un regolamento costato anni di impegno e di fatica delle associazioni insieme alle istituzioni capitoline, arrivato all’approvazione nel 2021 [2], che ha dotato finalmente la Capitale di regole certe per la cura delle alberature e del verde, un patrimonio collettivo che incide sulla bellezza della città e sul Paesaggio ma anche sulla salute dei cittadini e sulla funzione di contrasto a un cambiamento climatico ormai sempre più incalzante. La modifica introduce una deroga a quanto stabilito dal Regolamento – lasciare uno spazio libero di 2,00 m a raggio- attorno alle alberature – riguardo il posizionamento degli arredi per le attività di somministrazione: ombrelloni, sedie, tavolini, stuoie eccetera. Anziché mantenere una regola perentoria, già troppo spesso non rispettata, si allenta la prescrizione, introducendo una valutazione arbitraria, caso per caso. Valutazione del Dipartimento Ambiente sulla base di una Relazione tecnica asseverata da un professionista incaricato dallo stesso privato proprietario dei tavolini e dell’attività di somministrazione. In una città in cui è molto difficile far rispettare le regole, con un’Amministrazione che non ha i mezzi e le risorse per controllare sistematicamente la loro applicazione, si decide addirittura di attenuare uno degli argini in grado di dissuadere chioschi, bar e ristoranti dall’espansione indiscriminata su ogni superficie naturale. Ma c’è dell’altro. Per perorare la validità della proposta, si arriva a citare – a nostro avviso del tutto impropriamente – la nostra Costituzione. Infatti se prima si evoca l’art. 41[3], che prevede che l’iniziativa economica privata “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” subito dopo si aggiunge che tale tale norma costituzionale “non cancella però la libertà economica“, e più oltre, citando addirittura una sentenza della Corte, che “i diritti e i principi costituzionali devono integrarsi a vicenda, spettando quindi, alle norme di settore di realizzare il miglior contemperamento tra gli stessi” e infine che “occorre bilanciare l’esigenza ecologica con la continuità produttiva, il lavoro e lo sviluppo sociale, evitando che la tutela dell’ambiente annulli la libertà d’impresa e viceversa“. Ora, a parte che è tutto da dimostrare, nel bilanciamento degli interessi, se debbano prevalere quelli pubblici della stringente tutela delle alberature, o quelli commerciali delle attività di somministrazione, che già beneficiano di normative assai vantaggiose, sia dei provvedimenti nazionali – l’incredibile proroga delle misure emergenziali varate durante il COVID – sia del recente Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, se prendesse piede questo principio verrebbe cancellata ogni certezza normativa, rendendo la stesura dei regolamenti un puro esercizio di stile, dato che ogni regola potrebbe essere oggetto di deroga e di valutazione “caso per caso”. Ma a questo punto c’è da chiedersi cosa potrebbe accadere alla nostra povera città se tale interpretazione venisse estesa a campi e occasioni con impatti ben più ampi sull’ambiente e sul Paesaggio che, dobbiamo ricordarlo, sono tutelati dalla Costituzione italiana, art. 9, che fa parte dei principi fondamentali della Repubblica. Ci auguriamo quindi che questa proposta sia solo frutto di una disattenzione e che venga prontamente archiviata. Anche perchè è davvero poco rispettoso verso tutti quelli che si sono sacrificati perché il nostro Paese avesse questa Costituzione e verso tutti quelli che si battono ogni giorno perché questa Costituzione non sia mortificata, ma sia finalmente attuata, che si citi la Carta per permettere ai chioschi e ai bar di allargare uno spazio pubblico a ridosso degli alberi, di fatto per aumentare i profitti privati su servizi aa pagamento, a scapito di un bene pubblico di tutte le cittadine e i cittadini. (AMBM) PERCHÈ IL REGOLAMENTO DEL VERDE PRESCRIVE LA DISTANZA DI 2 METRI DAGLI ALBERI di Paola Loche La proposta di deliberazione (Dec. G. C. n. 88 del 29 settembre 2026) e la relativa Relazione Tecnica allegata introducono una deroga al limite minimo dei 2,00 metri di rispetto attorno alle alberature cittadine per le Occupazioni di Suolo Pubblico (O.S.P.). Tale proposta presenta evidenti criticità sul piano ecologico, agronomico e giuridico-ambientale. In una metropoli come Roma, già colpita dall’effetto “isola di calore”, da un’elevata impermeabilizzazione del suolo e dalla proliferazione incontrollata di dehors e di arredi e elementi al servizio della somministrazione, il valore collettivo dei servizi ecosistemici offerti dagli alberi deve prevalere sulla tutela del profitto privato. La relazione tecnica sostiene che l’insediamento di “strutture elementari” (quali sedie, tavolini, fioriere, tappeti, zerbini e ombrelloni) avrebbe un impatto ambientale irrilevante o trascurabile. Dal punto di vista ecologico e agronomico, questa affermazione è infondata: * Compattamento del suolo e soffocamento radicale: Il calpestio continuo da parte di avventori e personale, unito al peso stazionario di tavoli, sedie e fioriere entro il raggio dei 2 metri, causa l’asfissia del terreno. Il compattamento riduce la porosità del suolo, impedendo la penetrazione di acqua e ossigeno verso l’apparato radicale affiorante ed esplorativo. * L’effetto nocivo di tappeti e pedane: L’uso di “tappeti e zerbini” direttamente alla base degli alberi crea un microclima umido e privo di luce che favorisce la proliferazione di fitopatologie radicali e fungine, oltre a impedire la naturale traspirazione del terreno. * Contraddizione intrinseca del testo: Lo stesso testo del Regolamento riconosce che il patrimonio arboreo capitolino è sottoposto a “stress estremi in ambito urbano (scavi stradali, inquinamento atmosferico, isole di calore, ecc.)”. Consentire la riduzione della fascia di tutela proprio per le alberature già sottoposte a questi stress significa aggravare direttamente la vulnerabilità e il rischio di caduta rami o schianti. La delibera richiama la giurisprudenza costituzionale e l’art. 41 della Costituzione per giustificare il “bilanciamento” tra la tutela dell’ambiente e la continuità produttiva delle attività commerciali. Tuttavia, questo argomento dimentica i recenti sviluppi normativi ed ecologici: * I limiti dell’iniziativa economica: L’art. 41 della Costituzione stabilisce esplicitamente che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e all’ambiente. La tutela dell’ambiente costituisce un limite primario e invalicabile. * Asimmetria tra danno ecologico e danno commerciale: un danno commerciale è temporaneo e reversibile; il danno a un albero monumentale o a un filare alberato vetusto è irreversibile. La morte o il deperimento di una pianta priva il quartiere per decenni di ombra, filtraggio dei particolati sottili e riduzione delle temperature. Trattare l’ecosistema urbano e lo spazio per qualche tavolino supplementare come beni di pari valore configura un grave errore di prospettiva. La proposta prevede che la deroga possa essere concessa previa “asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura”. * Spostamento dell’onere della prova su tecnici di parte: affidare la valutazione di sicurezza ecologica a un professionista retribuito dallo stesso esercente commerciale che richiede lo spazio crea un evidente conflitto d’interessi. * Frammentazione della tutela: la norma dei 2,00 metri è nata come presidio generale, oggettivo e preventivo. Sostituirla con deroghe ad hoc asseverate dai privati trasforma una regola di salvaguardia ambientale in una trattativa individuale, svuotando di efficacia la funzione di tutela del Dipartimento Tutela Ambientale. La proroga eccezionale delle occupazioni di suolo pubblico nate durante l’emergenza COVID-19 (trasformatesi da misura temporanea a privilegio permanente) ha già sottratto ampie porzioni di spazio pubblico, marciapiedi e aree verdi alla fruizione libera dei cittadini. L’ulteriore erosione della distanza di sicurezza dagli alberi rappresenta una scelta di sviluppo urbano miope. In un contesto di crisi climatica con perenni adibizioni di spazi verdi a usi commerciali, il verde pubblico non può essere considerato una semplice “cornice” per i dehors dei bar o una risorsa residuale da sacrificare. Gli alberi sono infrastrutture ecologiche vitali per la sopravvivenza climatica della città. La proposta di modifica dell’Allegato n. 15 va respinta. La fascia di rispetto di 2 metri attorno alle alberature non è un cavillo burocratico, ma una misura tecnica minima per la protezione delle radici, la stabilità delle piante e l’incolumità pubblica. Subordinare la salute del patrimonio arboreo di Roma alle esigenze di espansione degli esercizi di somministrazione significa cedere alla commercializzazione dello spazio pubblico a scapito della vivibilità e della sostenibilità ambientale della città. alle esigenze di espansione degli esercizi di somministrazione significa cedere alla commercializzazione dello spazio pubblico a scapito della vivibilità e della sostenibilità ambientale della città. Paola Loche LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 150°Proposta (Dec. G. C. n. 88 del 29 settembre 2026) Modifica dell’Allegato n. 15 al Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del12/03/2021 Premesso che il Regolamento approvato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 118/2025 e ss.mm.ii. disciplina le occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazioni e bevande nel territorio di Roma Capitale (di seguito, anche, O.S.P); l’art. 10 della detta disciplina regolamentare (Prescrizioni per l’occupazione) , al comma 7, statuisce che le occupazioni di suolo pubblico in argomento, realizzate all’interno delle aree verdi, in prossimità di viali alberati o nelle aree che ricadono nella proiezione a terra delle chiome degli alberi, devono rispettare le disposizioni del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, approvato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del12/03/2021 ; nello specifico, l’Allegato n. 15 a detto ultimo Regolamento, rubricato come Criteri per installazione strutture, chioschi e dehors all’interno di aree verdi[i], richiama, nella suddetta fattispecie, laddove si tratti di verde pubblico, il rilascio del parere preventivo obbligatorio per O.S.P della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, subordinato al rispetto dei criteri minimi successivamente esplicitati; in particolare, il paragrafo del detto Allegato n. 15 denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive[ii] riporta la necessità di maggiori precauzioni da adottare per la richiesta di occupazione delle aree che ricadono nella proiezione a terra della chioma degli alberi, al fine di ridurre al minimo il rischio di coinvolgimento nel caso di caduta rami: ciò, a causa del mutamento degli eventi climatici e dello stato di maturità di parte del patrimonio arboreo di Roma Capitale, sottoposto a stress in ambito urbano (scavi stradali, inquinamento atmosferico, isole di calore, ecc.). La disposizione regolamentare prosegue, al secondo e terzo periodo del paragrafo citato, prescrivendo che: “Per quanto riguarda la salvaguardia delle essenze arboree e arbustive, occorrerà preservare l’apparato radicale affiorante delle specie presenti, allo scopo di evitare fitopatologie radicali ed il compattamento del suolo provocato dalle installazioni previste e dalle attività ad esse collegate che, altresì, non dovranno interessare le ramificazioni principali delle piante. Pertanto l’occupazione dovrà lasciare uno spazio libero di 2,00 m- a raggio- attorno alle alberature”. Considerato che a norma dell’art. 21 , commi 1, 2 e 3 (Disposizioni transitorie) del Regolamento per la disciplina le occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazioni e bevande ex D.A.C. n. 118/2025 e ss.mm.ii[iii]. sopra citato, lo stesso apparato disciplinare, oltre che disporre per le concessioni di occupazione di suolo pubblico da emettere successivamente alla data della propria entrata in vigore, trova applicazione a quelle già esistenti, stabilendo, per le stesse, un termine al 30/03/2026 per l’adeguamento ai nuovi parametri stabiliti. Quanto sopra, fatte salve le occupazioni di suolo pubblico realizzate in virtù della precedente normativa transitoria COV/D-19- avviata con il D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) – le quali potranno essere rimosse entro novanta giorni dalla data di scadenza della normativa stessa, fissata, allo stato, al 30/06/2027 dalla L. n. 182/2025 (Legge semplificazione); la citata normativa COVID-19, come è noto, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento e sugli ingressi contingentati, necessari alla prevenzione della diffusione della pandemia, ha previsto, tra le sue disposizioni, l’ampliamento degli spazi di posizionamento degli arredi nelle O.S.P di cui si tratta e la concessione di aree prima vietate, agevolando, di fatto, le attività fortemente colpite dalle conseguenze del COVID-19; come rilevato dalla sentenza del T.A.R. Lazio- Sezione Seconda Ter n. 18344/2025, la protrazione della detta normativa emergenziale, a tutt’oggi in vigore e la numerosità delle cosiddette O.S.P- COVID, determinata dal relativo regime semplificato, ha ridisegnato il territorio capitolino attraverso la trasformazione delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande in apprezzati luoghi di aggregazione all’aperto, situati in spazi, prima, inesistenti; appare, quindi, necessario riequilibrare la relazione tra gli interessi coinvolti, ovvero, quelli pubblici della tutela del decoro del territorio, della pubblica incolumità e della sicurezza – ivi inclusa quella delle alberature – con l’interesse economico privato degli esercizi pubblici di somministrazione, nella loro rinnovata valenza di presidi di socialità nel contesto urbano Atteso che la disposizione di cui all’Allegato n. 15 del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano  pag. 2 di Roma Capitale sopra citata, la quale prescrive alle O.S.P di lasciare uno spazio libero di 2,00 m- a raggio – attorno alle alberature, costituisce diretta emanazione dell’art. 41, comma 2 della nostra Costituzione[iv], il quale prevede che l’iniziativa economica privata “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”; la detta norma costituzionale pone la tutela ambientale -così come quella della salute e della sicurezza- quale limite esterno invalicabile all’agire imprenditoriale, non cancellando, però, la libertà economica ; in merito, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 85/2013[v], ha da tempo affermato che nessun diritto costituzionale ha una prevalenza assoluta ed automatica sugli altri: infatti, se l’ambiente potesse annullare l’impresa o viceversa, si verificherebbe l’espansione illimitata di un “diritto tiranno”; piuttosto, i diritti e i principi costituzionali devono integrarsi a vicenda, spettando quindi, alle norme di settore di realizzare il miglior contemperamento tra gli stessi; nel rapporto tra gli interessi che ci occupano, occorre bilanciare l’esigenza ecologica con la continuità produttiva, il lavoro e lo sviluppo sociale, evitando che la tutela dell’ambiente annulli la libertà d’impresa e viceversa. Quanto sopra, può solo avvenire sulla base di una specifica valutazione della fattispecie e del contesto di applicazione, condotta alla stregua dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e di adeguata istruttoria, ferma restando l’obbligatoria rimozione dei pericoli immediati per la salute e l’ambiente, quale condizione minima e indispensabile affinché l’attività produttiva possa legittimamente continuare: esiste, cioè, un nucleo essenziale della salute e dell’ambiente che non può essere mai sacrificato sull’altare del profitto o della continuità produttiva (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2018[vi]). Alla luce di quanto sopra, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha reso la Relazione Tecnica di cui al prot. n. QL/97172 del 29/09/2026, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, proponendo la modifica dell’Allegato n. 15 del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, di cui alla D.A.C. n. 17/2021 : ciò, specificatamente, mediante l’inserimento, dopo la conclusione del terzo periodo del paragrafo denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive, della seguente disposizione: “La misura fissa dei 2,00 sopra richiamata potrà essere derogata, in riduzione, solo nel caso di insediamento di strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, previa verifica tecnico-agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa“; poste le motivazioni espresse nella Relazione Tecnica prot. n. QL/97172 del 29/09/2026, a tale variazione regolamentare si provvede con il presente provvedimento deliberativo. Preso atto che in data 29/09/2026, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprimeparere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Direttore F.to:… in data 29/09/2026, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha attestato – ai sensi dell’art. 30 c. 1, lett. h) e i) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione , approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sull funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. Il Direttore F.to: … il Ragioniere Generale .. sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretari~ Generale, la funzione di assistenza giuridico- amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss .mm. ii., per i motivi espressi in narrativa, l’Assemblea Capitolina delibera: di modificare, sulla base della Relazione Tecnica prot. n. QU97172 del 2910912026 – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento -l’Allegato n. 15 del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, di cui alla D.A.C. n. 1712021 , approvando l’inserimento, dopo la conclusione del terzo periodo del paragrafo denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive, della seguente disposizione: “La misura fissa dei 2,00 sopra richiamata potrà essere derogata, in riduzione, solo nel caso di insediamento di strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, previa verifica tecnico-agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa“; di riformulare il paragrafo denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive dell’Allegato n. 15 come di seguito: “Il mutamento degli eventi climatici e lo stato di maturità di gran parte del patrimonio arboreo di Roma Capitale, sottoposto a stress estremi in ambito urbano (scavi stradali, inquinamento atmosferico, isole di calore, ecc.) rende necessarie maggiori precauzioni da adottare per la richiesta di occupazione delle aree che ricadono nella proiezione a terra della chioma degli alberi, al fine di ridurre al minimo il rischio di coinvolgimento nel caso di caduta rami. Per quanto riguarda la salvaguardia delle essenze arboree e arbustive, occorrerà preservare l’apparato radicale affiorante delle specie presenti, allo scopo di evitare fitopatologie radicali ed il compattamento del suolo provocato dalle installazioni previste e dalle attività ad esse collegate che, altresì, non dovranno interessare le ramificazioni principali delle piante. Pertanto l’occupazione dovrà lasciare uno spazio libero di 2,00 m- a raggio- attorno alle alberature. La misura fissa dei 2, 00 sopra richiamata potrà essere derogata, in riduzione, solo nel caso di insediamento di strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, previa verifica tecnico-agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di. asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa. La copertura delle tende non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno 0,50 m dal tronco degli stessl’. l’immediata eseguibilità di questo provvedimento, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii.. pag. 4 Dipartimento Tutela Ambientale La Direzione Prot. QL/2026/0097172 del 29/09/2026 All’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Oggetto: Modifica dell’Allegato n. 15 al Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del12/03/2021 Con riferimento all’oggetto, si rende la presente Relazione Tecnica. La disposizione di prescrizione alle O.S.P. di lasciare uno spazio libero di 2,00 m- a raggio- attorno alle alberature, ex Allegato n. 15 del vigente Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, deve intendersi elaborata e finalizzata alla rimozione di rischi che sono incombenti sull’incolumità pubblica e la tutela delle alberature: è questo il caso dell’impatto delle occupazioni sul tessuto urbano provocato dall’insediamento di strutture fortemente condizionanti il consumo di suolo pubblico, il decoro urbano, la tutela ambientale, la sicurezza e l’ordine pubblico. Tale livello di pericolosità non appare, invece, automaticamente riferibile al caso in cui l’occupazione di suolo pubblico da parte di attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande si realizzi attraverso strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, le quali hanno un impatto minimo sul contesto urbano-territoriale di riferimento, anche dal punto di vista ambientale. Si tratta, anzi, di strutture che possono porre l’occupazione in una soluzione di dialogo con il contesto, rispettandone e, spesso, migliorandone la qualità, inserendosi con il minimo impatto funzionale e visivo, secondo criteri di coerenza e omogeneità, oltre che di flessibilità e modularità. In questi termini, l’occupazione porta attenzione alla qualità urbana e può diventare una opportunità di riqualificazione e miglioramento ambientale, rappresentando un presidio e, quindi, valorizzando la percezione della sicurezza, oltre che moltiplicando le funzionalità sociali e di incontro dello spazio pubblico. In dette fattispecie, pertanto, la suddetta misura di 2,00 m – a raggio – attorno alle alberature potrà essere derogata in riduzione, sempre previa verifica tecnico- agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di asseverazione di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa da parte di un tecnico abilitato, incaricato dall’istante la concessione di occupazione di suolo pubblico per attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. Ne conseguirà una valutazione dell’Amministrazione osservante dei canoni della proporzionalità, ragionevolezza e di adeguata istruttoria nel merito dell’azione amministrativa, al fine del migliore contemperamento tra l’iniziativa economica privata e la tutela ambientale, sub specie della salvaguardia delle essenze arboree e arbustive. Posta tale disamina, si propone di procedere alla conseguente modifica dell’Allegato n. 15 del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, di cui alla D.A.C. n. 17/2021 : ciò, specificatamente, mediante l’inserimento, dopo la conclusione del terzo periodo del paragrafo denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive, della seguente disposizione: “La misura fissa dei 2,00 sopra richiamata potrà essere derogata, in riduzione, solo nel caso di insediamento di strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, previa verifica tecnico-agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa”. Il Direttore del Dipartimento … 29.09.2026 Roma Capitale Piazza di Porta Metronia 2 NOTE ALLA PREMESSA [1] VEDI il comunicato sul sito istituzionale del 29 9 26 Verde urbano, presentato il nuovo Piano [2] Il 12 marzo 2021 è stata approvata la Proposta di Delibera n. 10/2019 Regolamento del Verde pubblico e privato e del Paesaggio urbano” vai alla pagina [3] ‘art. 41, comma 2 della Costituzione Articolo 42 La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [cfr. artt. 44, 47 c. 2]. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. [4] vedi Regolamento tavolini: una delle pagine peggiori dall’insediamento di Gualtieri 6 marzo 2025 Roma città aperta ai tavolini e chiusa ai pedoni (abbiamo fatto i conteggi) 25 marzo 2025 NOTE ALLA PROPOSA DI DELIBERA (di carteinregola) -------------------------------------------------------------------------------- [i] l’Allegato n. 15 del  Regolamento el verde  Criteri per installazione strutture, chioschi e dehors all’interno di aree verdi . scarica [ii] Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive [iii] Regolamento per la disciplina le occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazioni e bevande ex D.A.C. n. 118/2025 e ss.mm.ii. scarica [IV] Vedi nota 3 [v] Corte Costituzionale, sentenza n. 85/2013 https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2013/85 [vi] Corte Costituzionale sentenza  n. 58/2018 https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2018/58
October 3, 2026
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La newsletter di Carteinregola del 12 gennaio 2026
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January 12, 2026
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La girandola delle Occupazioni di Suolo Pubblico tra Governo e Comune. E non vince la Città.
dal sito di Roma Capitale di Paolo Gelsomini Torniamo a scrivere di Occupazioni di Suolo Pubblico (OSP) da parte di tavoli, sedie, pedane e gazebo di ristoranti, bar, alberghi e molto probabilmente anche di librerie. Cerchiamo di fare chiarezza, tra vecchio e nuovo Regolamento Osp, Legge di proroga delle Osp emergenziali Covid 19, ultimi emendamenti dell’assemblea capitolina, Memoria di Giunta capitolina per la concessione delle Osp alle librerie. Tenendo presente che nelle concessioni di occupazione suolo pubblico si sommano due tipologie di autorizzazioni: quelle ordinarie, previste dal Regolamento comunale, recentemente modificato, e quelle straordinarie, introdotte durante l’emergenza COVID per fronteggiare gli obblighi di distanziamento e la crisi economica del settore per le chiusure, inspiegabilmente prorogata per anni dai governi fino all’ultimo provvedimento, che estende l’occupazione eccezionale fino al 30 giugno 2027. Un regalo agli esercenti e una ingiustificata sottrazione di spazio pubblico ai cittadini. Alcune associazioni di categoria avrebbero voluto una proroga delle regole comunali al 30 giugno 2027, rimandando quindi anche  gli adeguamenti delle Osp ordinarie. Tuttavia le tempistiche dovranno  fare i conti con  le inevitabili difficoltà per  i Municipi, specialmente il primo, di esaminare in tempi decenti la valanga di richieste che perverranno agli uffici dagli esercenti, in gran parte a ridosso della data di scadenza del 31 marzo 2026. E poichè nelle note di chiarimento del comune (Faq) si legge che “fino al rilascio della nuova concessione di occupazione di suolo pubblico in conformità alle disposizioni del Regolamento, è consentito mantenere la concessione di occupazione di suolo pubblico già esistente“, è assai probabile che gli esercenti potranno continuare a mantenere  le Osp, sia emergenziali che ordinarie, fino al 30 giugno 2027 e forse oltre. Intanto a causa della lunghezza di esame delle migliaia di richieste si creeranno inevitabilmente situazioni di disparità che causeranno ricorsi a valanga ed inevitabili ulteriori ritardi. Si capisce che stiamo davanti ad una nuova giungla dei tavolini. La città di tutti i cittadini  non ci guadagna. I FATTI La Delibera 18 del 6 marzo 2025 Il 6 marzo 205 è stata approvata in assemblea capitolina la delibera 18 (1) sul Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, iI nuovo  Regolamento che ha aggiornato  quello pre-covid relativo alla delibera AC 91/2019 (2). Nella nuova proposta di Regolamento, gli spazi concedibili alle OSP sono calcolati in proporzione  alla superficie interna totale del locale  ottenuta sommando la superficie di somministrazione interna (quella aperta al pubblico e quella dei locali di lavorazione e delle cucine nonché quella dei servizi igienici destinati al  pubblico) (3). Le frazioni di superficie interna dei locali concedibile come OSP variano a seconda della zona nella quale è ubicata l’attività commerciale. La città è stata infatti divisa in tre zone, ognuna delle quali con più sottocategorie. Si va dalla più restrittiva del sito Unesco (4) limitatamente al Centro Archeologico Monumentale (5) e ai Tessuti da T1 a T4 (5) (1/3 della superficie interna), alla Città storica (6) escluso il sito Unesco (2/3 della superficie interna), fino al Suburbio (7) (3/3 della superficie interna). Nell’area del sito Unesco riferita all’area archeologica centrale e ai tessuti da T1 a T3 non era consentito l’uso delle pedane mentre tale uso era consentito all’interno del Tessuto T4. Tutte le concessioni di suolo pubblico esistenti avrebbero dovuto essere adeguate ai nuovi parametri della delibera AC 118 entro il 31 dicembre 2025. Usiamo il verbo al passato perché oggi qualcosa è cambiato con gli emendamenti votati in Assemblea Capitolina Che cosa è cambiato con gli emendamenti dell’Assemblea Capitolina Si legge testualmente nel sito istituzionale del Comune di Roma del 15 dicembre scorso (8) che “è stato approvato in Assemblea Capitolina l’emendamento che recepisce l’impegno assunto dal Sindaco e dall’Assessorato alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti con le categorie economiche: i tempi per presentare la domanda di adeguamento alle nuove regole sull’occupazione di suolo pubblico vengono fissati al 31 marzo 2026, mentre i piani di massima occupabilità comunali saranno disapplicati dal 1° gennaio 2026”. Continua poi Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti: “La disapplicazione dei piani di massima occupabilità comunali dal 1° gennaio 2026 va nella stessa direzione. Permette di superare strumenti non più attuali e che, in alcuni casi, rischiavano di facilitare rendite di posizione. Restano naturalmente salvi i piani della Sovrintendenza del 2006, che tutelano il patrimonio storico e monumentale”. Riguardo ai Piani di massima occupabilità introdotti dal vecchio regolamento,  rimarranno in vigore solo i piani contenuti nella delibera del 2006 dell’allora sindaco Veltroni, dove sono state individuate 54 piazze e aree del centro storico del primo Municipio. Inoltre l’Assemblea Capitolina ha recepito i contenuti della sentenza del Tar del Lazio n. 18344/2025 (9) che dava la possibilità di installare pedane anche all’interno del sito Unesco, cosa inizialmente vietata dal regolamento comunale della del 118/25. Per poter installare le pedane serviranno i pareri delle Soprintendenze e della Polizia Locale. La memoria di Giunta per concedere le OSP anche alle librerie Nel frattempo, tra emendamenti dell’assemblea capitolina e proroghe governative alle situazioni dettate dall’emergenza Covid 19, si registra una Memoria di Giunta capitolina, la n. 98 del 17 novembre 2025 (10), avente come oggetto “Misure per il sostegno e la valorizzazione delle librerie presenti sul territorio di Roma Capitale”. In questa memoria è contenuta la possibilità di rilasciare alle librerie con somministrazione di alimenti e bevande che hanno superficie di vendita di libri non inferiore a 100 mq una concessione di occupazione di suolo pubblico nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento della delibera AC 118/2025. C’è inoltre la possibilità per le librerie già esistenti sul territorio che abbiano una superficie di vendita di libri inferiore a 100 mq ma pari ad almeno 50 mq di svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e individuando, comunque, un limite massimo di superficie da destinare alla somministrazione. Al momento in cui scriviamo non ci risulta che questa memoria di Giunta abbia ancora avuto un esito deliberativo. La legge di proroga alle autorizzazioni delle OSP emergenziali istituite per il Covid 19 E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 2 dicembre 2025 n.182 (11) sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi che ha prorogato fino al 30 giugno 2027 la validità delle autorizzazioni per i dehors (tavolini, pedane, ecc.) di bar, ristoranti ed alberghi, estendendo le deroghe concesse durante la pandemia e dando più tempo al Governo per emanare una normativa nazionale definitiva sul riordino del settore. Questa proroga inizialmente scadeva a fine 2025. Conclusioni Mettendo insieme tutte queste vicende sopra sintetizzate si evince quanto segue: 1. Resta il fatto che illustrammo e dimostrammo dettagliatamente con esempi di calcolo che una Osp concessa con la nuova delibera AC 118/25 permette di avere più metri quadrati dell’Osp concessa allo stesso locale con la vecchia delibera AC 91/2019. Naturalmente occupa meno spazio della OSP emergenziale, ma questo non conta perché il confronto si fa tra regolamenti ordinari e non straordinari. * Non è ancora chiaro se il 31 marzo 2026 manda a scadenza tutte le concessioni OSP, sia quelle del vecchio regolamento che quelle ottenute con gli ampliamenti Covid, o impone l’adeguamento ai parametri del nuovo regolamento della AC 118/25 soltanto alle prime, lasciando quelle emergenziali prorogate fino al 30 giugno 2027 secondo la deroga concessa dalla Legge 2 dicembre 2025 n.182 sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi.                                                                   In questo secondo caso, che sembra il più attendibile perché legittimato da una norma sovraordinata, il vantaggio di una Osp maggiorata rispetto a quella ottenuta con il vecchio regolamento si sommerebbe al vantaggio scaturito dall’ampliamento della superficie dovuto ai provvedimenti emergenziali Covid 19 prorogati al 30 giugno 2027. * L’installazione delle pedane, vietata dalla del. AC 118/25 nell’area Unesco e negli ambiti T1,T2 e T3, in seguito alla sentenza del TAR ora sarà trattata con maggiore flessibilità previa parere delle Sovrintendenze e della Polizia Locale. Quindi si ritorna a forme di valutazioni che creeranno nuove incomprensioni e nuovi conflitti tra gli stessi esercenti. Questo pericolo, cacciato a torto o a ragione dalla porta con l’abolizione dei PMO, rientra dalla finestra con la concessione o non concessione delle pedane in zona Unesco e negli altri Ambiti di pregio. * La possibile concessione di OSP alle librerie, aldilà delle dichiarate nobili intenzioni del titolo della memoria di Giunta, consumerà ulteriore spazio pubblico sottraendolo ai pedoni. Insomma, sarà forse stato fatto un po’ d’ordine nella giungla delle Osp ma alla fine una cosa è certa: lo spazio pubblico occupato da sedie, tavoli, pedane, ombrelloni è aumentato a scapito della funzione del camminare e passeggiare. E questa non appare una vittoria della Città Pubblica che è di tutti. Paolo Gelsomini Vai alla pagina del sito di Roma Capitale Occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: Linee Guida – Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico per attività di somministrazione di alimenti e bevande e FAQ Occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com 31 dicembre 2025 Vedi anche Nuovo regolamento per pedane e tavolini sugli spazi pubblici: le osservazioni di Carteinregola di Paolo Gelsomini 20 gennaio 2025 Regolamento tavolini: una delle pagine peggiori dall’insediamento di Gualtieri di Anna Maria Bianchi 6 marzo 2025 Roma città aperta ai tavolini e chiusa ai pedoni (abbiamo fatto i conteggi) di Paolo Gelsomini 25 marzo 2025 Proroga OSP Covid: l`audace colpo dei soliti noti   di Stefano Fabi 19 settembre 2025 NOTE (1) scarica Delibera 118/2025 (2) scarica Delibera 91/2019 (3)Roma città aperta ai tavolini e chiusa ai pedoni (abbiamo fatto i conteggi) di Paolo Gelsomini 25 marzo 2025 (4)Sito UNESCO: Il territorio iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale che comprende l’intero Centro Storico della città compreso all’interno della cerchia delle Mura aureliane, nella loro estensione nel diciassettesimo secolo, nonché il complesso della Basilica di San Paolo fuori le Mura. L’area include specificatamente tutti i rioni storici  con la sola esclusione di una parte dei rioni Borgo e Prati (5)C.A.M. Centro Archeologico Monumentale complesso di elementi architettonici e urbani che assumono valore fondante della forma urbana di Roma. La zona si impernia sul sistema dei Fori e dei Colli relativi all’antico insediamento e si estende fino al tevere, al Circo Massimo e alle Terme di Caracalla. (6) I Tessuti della Città Storica secondo il PRG di Roma (7) Città Storica: l’art. 24 delle Norme Tecniche d’ Attuazione  del Piano regolatore di Roma definisce la “Città Storica” come “insieme integrato costituito dall’area storica centrale interna alle mura, dalle parti urbane dell’espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura, e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero territorio comunale, che presentano una identità storico-culturale (8) vedi sito Roma Capitale 15 dicembre 2025 OSP, adeguamento entro il 31 marzo 2026 (9) Scarica la sentenza del TAR del 22 ottobre 2025 (10) scarica Memoria di Giunta capitolina, la n.98 del 17 novembre 2025 (9), avente come oggetto “Misure per il sostegno e la valorizzazione delle librerie presenti sul territorio di Roma Capitale” (11) LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182  Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in mat eria di attivita’ economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. (25G00190) (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2025) note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2025  Vai alla legge
December 31, 2025
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