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La nuova Delibera sul Piano Urbano Parcheggi che andrà al voto dell’Assemblea Capitolina (con espunzioni e ripescaggi)
Da tempo sollecitiamo la Giunta e l’Assemblea Capitolina a prendere decisioni sul destino degli interventi del Piano Urbano Parcheggi, visto che sono passati più di 25 anni dall’approvazione di quello vigente (novembre 2008), molti interventi sono stati nel frattempo espunti per il fallimento delle ditte proponenti, molti interventi non hanno avuto alcun esito procedurale con la stipula della Convenzione con il Comune, ma, più in generale, sono completamente cambiati norme e criteri di affidamento a privati di opere pubbliche – i Pup lo sono a tutti gli effetti, parola di ANAC – ed è cambiata anche la città, le esigenze dei cittadini, la politica della mobilità e le necessità di tutela dell’ambiente e del paesaggio urbano. Dopo la deliberazione della Giunta Capitolina del giugno 2022 (e un successivo aggiornamento del gennaio 2024) con cui sono state approvate le Linee Guida per la redazione del nuovo Programma Urbano Parcheggi (PUP), non avevamo più avuto notizie. Ora apprendiamo che la Giunta ha approvato una Proposta di Deliberazione con la Ricognizione complessiva del Piano Parcheggi, definizione degli indirizzi per la prosecuzione degli interventi, inserimento di nuovi interventi ed espunzione di quelli improcedibili, quale fase preliminare alla redazione del nuovo Programma Urbano Parcheggi (PUP) che andrà al voto dell’Assemblea Capitolina. Mercoledì 10 giugno alle 12 si riunirà la Commissione Capitolina Mobilità (si può seguire sul sito istituzionale dedicato) con l’Ordine del Giorno “la “Disamina ed eventuale espressione del parere” sulla Proposta. Pubblichiamo la Proposta di Deliberazione (scaricata dal sito istituzionale, sezione ODG e Proposte) e a breve pubblicheremo le nostre osservazioni. (AMBM) 77A PROPOSTA (D.G.C. N. 48 DEL 28 MAGGIO 2026) “RICOGNIZIONE COMPLESSIVA DEL PIANO PARCHEGGI, DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI, INSERIMENTO DI NUOVI INTERVENTI ED ESPUNZIONE DI QUELLI IMPROCEDIBILI, QUALE FASE PRELIMINARE ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI (PUP)” Premesso che: con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2671 del 3 novembre 1989 è stato adottato il Programma Urbano Parcheggi per il triennio 1989-1991, ai sensi della Legge n. 122 del 24 marzo 1989; detto Programma è stato approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n. 12557 del 17 dicembre 1989, ratificata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 1132 del22 febbraio 1990, limitatamente all’annualità 1989; le revisioni relative alle successive annualità sono state approvate con deliberazioni del Consiglio della Regione Lazio n.515/1992 (annualità 1990) e n. 443/1998 (annualità 1991 ); con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 231 del 10 dicembre 2004 è stato approvato il “Patto per la Mobilità”; con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006, è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza- fino al 31 dicembre 2008- per la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territoriodella città di Roma; con Ordinanza n. 3543 del26 settembre 2006, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 30 settembre 2006, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Sindaco di Roma- fino al31 dicembre 2008- Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza nei settori del traffico e della mobilità, dichiarata nel territorio della Capitale; con Ordinanza Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006 è stato approvato il Piano Parcheggi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) dell’O.P.C.M. n. 3543/06; con le Ordinanze Commissariali nn. 52 e 53 del 27 luglio 2007, n. 98 del 13 febbraio 2008 e n. 129 del 27 novembre 2008 il Sindaco di Roma, Commissario Delegato all’Emergenza Traffico e Mobilità, ha approvato la rimodulazione e l’integrazione, con inserimento di nuovi interventi, del Piano Parcheggi approvato con Ordinanza Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006;con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del17 dicembre 201 O è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2011; con Ordinanza Commissariale n. 436 del 16 aprile 2012 le competenze relative alle funzioni emergenziali nel settore del traffico e della mobilità di cui alle lettere a), b), c) e d), dell’articolo 1 dell’O.P.C.M. n. 3543/2006, fino ad allora attribuite all’Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità, sono state ripartite tra il Dipartimento Mobilità e Trasporti, l’Ufficio di supporto al Commissario delegato – Programma Roma Capitale ed il Gabinetto del Sindaco, ed in particolare le competenze relative al Piano Parcheggi sono state attribuite al Dipartimento Mobilità e Trasporti; con nota prot. UT n. 1843 del 15/05/2012 (prot. Ufficio Parcheggi QG/20077/05/2012) l’Ufficio di supporto al Commissario delegato- Programma Roma Capitale ha trasmesso al Dipartimento Mobilità e Trasporti l’elenco degli interventi del Piano Parcheggi raggruppati per classi (indicate all’art. 1 comma 2 dell’O.P.C.M. 3543/2006) omogenee in base allo stato di avanzamento dell’istruttoria: * 1. interventi con conferenza di servizi aperta – predisposta bozza di ordinanza commissariale di approvazione progetto; * 2. interventi con conferenza di servizi aperta – in fase di conclusione; * 3. interventi con conferenza di servizi aperta- con criticità; * 4. interventi improcedibili o non procedibili nei tempi emergenziali; in data 31 dicembre 2012, per effetto dell’art. 3, comma 2 del Decreto-legge 59/2012 convertito in Legge n. 100/2012, lo stato di emergenza di cui al D.P.C.M. del4 agosto 2006, per effetto delle successive proroghe, è venuto a cessare; con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 è stato approvato il Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU); con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 14 del 22 febbraio 2022 è stato approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS); l’attuale Programma Urbano Parcheggi si compone del Programma Urbano Parcheggi (PUP), approvato in prima istanza nel triennio 1989-91 – nell’ambito del quale sono stati realizzati una pluralità di interventi – e del Piano Parcheggi approvato mediante le citate Ordinanze Commissariali, il cui ultimo aggiornamento pubblicato con la O.C. 129/2008, ha ricondotto in un quadro unitario sia alcuni interventi già in corso di costruzione o programmati nel PUP, sia nuove proposte ritenute necessarie per fronteggiare l’emergenza traffico e mobilità della città di Roma; (pag. 2) in particolare, la già menzionata Ordinanza, ha ritenuto opportuno proseguire l’iter procedimentale “al fine di consentire la continuità dell’azione amministrativa” per una serie di interventi “in fase avanzata di istruttoria” inseriti nel Pianoparcheggi; Rilevato che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 209 del17 giugno 2022, e successivo aggiornamento approvato con D.G.C. n. 3 del18 gennaio 2024, sono state approvate le Linee Guida per la redazione del nuovo Programma Urbano Parcheggi (PUP), alla luce delle criticità emerse nel tempo e del lungo periodo trascorso dall’approvazione del precedente programma, ormai non più coerente con l’attuale quadro normativa, la cui vigenza non può essere protratta sine die; al fine di superare le criticità riscontrate nella fase attuativa del PUP, si è ritenuto necessario predisporre dette Linee Guida coerenti con le strategie generali in materia di trasporti, urbanistica e ambiente. Tali Linee, partendo dal Piano Regolatore Generale, dal vigente PUP, dal PGTU, dal PUMS e dagli ulteriori strumenti di pianificazione successivi, hanno inteso costituire un vero e proprio sistema di regole per trasformare i “programmi” in un Programma Urbano dei Parcheggi unitario, efficace e coerente per la città di Roma; Il documento in questione ha, dunque, definito obiettivi, criteri e modalità per la redazione e l’attuazione del nuovo PUP, in coerenza con il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015, e con H Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 14 del 22 febbraio 2022; relativamente agli interventi contenuti nell’ultimo Programma Urbano Parcheggi, le Linee Guida aggiornate dalla D.G.C. n. 3/2024 hanno tra l’altro precisato che: • per gli interventi con convenzione stipulata e con progetti approvati ma non avviati, dato il lungo tempo trascorso dalla stipula della convenzione e dall’approvazione del relativo progetto, in ragione dei mutati scenari fattuali regolamentari e normativi medio tempore intervenuti, le Linee Guida hanno stabilito la necessità di procedere mediante apposite conferenze dei servizi ex art. 14 e ss. per la conferma dei pareri espressi a suo tempo, con l’avvertenza che gli elaborati progettuali dovranno essere adeguati agli approfondimenti progettuali e agli elaborati minimi previsti dalla normativa attualmente vigente; • all’esito dell’istruttoria sugli atti e della verifica della fattibilità, per gli interventi non attuati e ritenuti improcedibili sarà predisposta una proposta di Deliberazione da sottoporre all’Assemblea Capitolina al fine di procedere alla loro espunzione; L’Assessore alla Mobilità, con Direttiva n. 8/2025 e successiva Direttiva n. 5/2026 – adottata all’esito di proprio studio. approfondito finalizzato alla chiusura del vecchio Piano Parcheggi – ha rilevato da un lato la sussistenza dell’interesse pubblico alla conservazione e prosecuzione di alcuni interventi in ragione dell’ubicazione e degli impegni contrattuali in essere tra l’A.C. e i soggetti proponenti, forieri di possibili contenzioni dall’esito incerto, dall’altro si è determinato per l’espunzione dei restanti interventi; in particolare, la Direttiva n. 8/2025 ha, tra l’altro, evidenziato, l’opportunità verificare i presupposti giuridici e tecnici di delocalizzazione di alcuni degli interventi, ove ritenuti non realizzabili nei siti originariamente previsti, in quanto non confacenti all’interesse pubblico attuale, in linea con il Piano Regolatore Generale, il PGTU, il PUMS e gli ulteriori strumenti di pianificazione successivi, oltre che compatibili e integrati con gli ulteriori interventi in corso o previsti nell’ambito urbano di riferimento; Atteso che con riferimento agli interventi convenzionati ma non avviati, in conformità a quanto stabilito dalle richiamate Linee Guida, la Direzione Sosta e Accessibilità sta procedendo alla riattivazione dei procedimenti; in particolare, per gli interventi di seguito elencati risultano avviate le attività finalizzate alla loro realizzazione * • Lungotevere Arnaldo da Brescia -cod. B1.4-011; * • Piazza della Radio- B1.4-001; * • Via Balsamo Crivelli -cod. B1.1-140; * • Lungotevere Mellini – cod.B1.4-030; * • Via dei Cessati Spiriti – cod. B1.4-097; * • Largo di Vigna Stelluti- cod.B1.4-133; * • Ettore Rolli – Via Portuense – B1.1-09 (pag.3) per l’intervento B1.4-060 Mercato Via Catania, convenzionato e non avviato, risultano in corso indagini strutturali propedeutiche alla riattivazione della Conferenze dei Servizi ex art t. 14 e ss. L. 241 l 1990 e alle successive fasi di progettazione, trattandosi di realizzazione di un parcheggio interrato, al di sotto dell’esistente Mercato Italia, che necessita di verifiche atte ad accertare lo stato delle strutture preesistenti; per l’intervento B1.4-007 Project Financing Piazza Verdi, convenzionato e non avviato, risultano in corso le indagini archeologiche integrative prescritte dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, propedeutiche alla riattivazione della Conferenza dei Servizi ex artt. 14 e ss. L. 24111990 e alle successive fasi di progettazione, occorre, pertanto, procedere alla riattivazione dei procedimenti mediante Conferenze dei Servizi ex artt. 14 e ss. L. 241/1990 per i seguenti interventi convenzionati e non ancora avviati, in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida aggiornate dalla D.G.C. n. 3/2024: * • Parcheggio Largo dei Fiorentini B1.4-037; * • Parcheggio Viale Bruno Buozzi B1.4-048 (Municipio Il); * • Parcheggio P.za Sabazio B1.4-044; * • Parcheggio Via Oglio-Via Adige B1.1-069; * • Parcheggio Via Francesco Compagna B1.4-075; * • Parcheggio Via Taranto B1.1-081; * • Parcheggio via Amedeo Sommovigo B1.4-078; * • Parcheggio Viale dei Romagnoli-Canarie B1.4-123; * • Parcheggio Piazza Ponte Umberto l B1.4-036; * • Parcheggio Piazza Strozzi – cod. B1.4-127; * • Parcheggio Via Franco Sacchetti – cod. B1.1-108; * • Parcheggio Viale delle Milizie-Via della Giuliana – cod. B1.1-097 * • Project Financing Via Guido Reni -cod. B1.4-004; la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo della città, con particolare riferimento alle aree centrali e a quelle incluse nel perimetro delle Mura Aureliane, può rappresentare una soluzione da utilizzare per garantire interventi di tutela ambientale finalizzati al potenziamento dei livelli complessivi di accessibilità collettiva alle predette aree a recuperare superfici pubbliche da sottrarre alla sosta dei veicoli per essere riconsegnate alla vivibilità pedonale della città; per n.6 interventi non convenzionati ricompresi nello studio riportato nella Direttiva n. 5/2026 e ivi elencati è intenzione dell’Amministrazione richiedere apposito parere all’ ANAC sulla ammissibilità di proseguire l’iter con l’operatore che ha presentato il progetto per la realizzazione dell’intervento, attesa l’attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione; mentre per i restanti è stato dato mandato agli Uffici di avviare l’iter per la relativa espunzione; per n. 1 intervento convenzionato ma non ancora avviato, ricompreso nello studio riportato nella Direttiva n. 5/2026, all’esito di una diversa valutazione circa l’interesse pubblico alla realizzazione nel sito originario, si è necessario un sito alternativo per la realizzazione; successivamente, nello studio elaborato dall’Assessorato alla Mobilità di cui alla Direttiva n. 5/2026, sono stati altresì individuati gli interventi non convenzionati, la cui realizzazione è ritenuta di interesse attuale per l’amministrazione, in quanto complementari agli interventi di mobilità e infrastrutturazione in corso e/o programmati, nonché gli interventi convenzionati per i quali è necessario valutare la proposizione di un sito alternativo a quello originario per la loro realizzazione; Tenuto conto che con Determinazione n. 8 del13/10/2005, l’AVCP (oggi ANAC) ha fornito delle linee guida sulla disciplina applicabile nel caso di cessione del diritto di superficie su aree pubbliche per la realizzazione di parcheggi, muovendo dalla distinzione tra i parcheggi che i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati e i parcheggi rientranti nel Programma Urbano Parcheggi che i comuni possono prevedere, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative; in tale ultimo caso l’opera è realizzata ” … per essere asservita ad un’unità immobiliare privata, la stessa è senz’altro un’opera di pubblico interesse perché soddisfa esigenze di interesse generale (il decongestionamento del traffico) e come tale è inserita in un atto di programmazione territoriale (P.U.P.), è opera d’urbanizzazione ed è destinata a ritornare, al termine della durata del diritto di superficie, nella disponibilità comunale … “; tali interventi sono, pertanto, qualificabili come opere pubbliche e ad essi è applicabile la normativa sui contratti pubblici; con Deliberazione n. 57 del 30 maggio 2012· , l’ ANAC è tornata sull’argomento, evidenziando che, nonostante il mutamento del quadro normativa e la determinazione dell’Autorità in materia, il Comune di Roma continuava a realizzare parcheggi ” … da ritenersi rientranti nella nozione di opera pubblica, sulla base delle semplici proposte presentate da privati oltre venti anni fa, protraendo fino all’attualità l’effetto di procedure ormai non più coerenti con l’attuale quadro normativa … “; (pag.4) l’ ANAC ha consigliato, nelle conclusioni, di eseguire “una ricognizione complessiva degli interventi strettamente riconducibili al citato avviso pubblico (con il quale nel 1990 e nel 1991 l’Amministrazione aveva provveduto all’aggiornamento del P.U.P. mediante l’inserimento di interventi proposti dai privati) ancora da realizzare e al completamento degli stessi in tempi limitati, al fine di poter procedere, nel caso di nuovi ulteriori interventi, con modalità coerenti all’attuale quadro normativa … “; nella Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 79 del 16/11 /2017, avente ad oggetto “Piano parcheggi. Espunzione interventiimprocedibili”, si è proceduto all’individuazione di parte degli interventi improcedibili riconducibili ai seguenti casi tipici: * 1. l’espressione del parere negativo, necessario e vincolante da parte di Enti preposti alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, ambientale e idrogeologico; * 2. per gli interventi inseriti nel Piano ai sensi dell’articolo 9, comma 4 della legge 122/1989 (parcheggi privati in area di proprietà comunale), la mancanza del requisito della proprietà comunale; * 3. l’espressione di parere negativo di enti titolari della gestione di sottoservizi, in presenza di interferenze superabili con opere di entità non compatibile con le caratteristiche dell’intervento previsto, e/o l’interferenza con altri interventi programmati di interesse pubblico non comparabile con quello dell’intervento previsto nel Piano Parcheggi; * 4. per alcuni interventi non sono stati presentati dai proponenti i relativi progetti; con successiva Deliberazione n. 25 del 12/03/2019 si è proweduto ad espungere ulteriori 15 interventi; in attuazione di quanto previsto dalle richiamate Linee Guida aggiornate dalla D.G.C. n. 3/2024, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha provveduto alla disamina di ulteriori interventi risultati improcedibili, riconducibili sia alle fattispecie individuate nella Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 79 del 16 novembre 2017, sia ad altri casi analoghi, in ottemperanza a quanto prescritto dall’ ANAC e nell’ottica di un più ampio processo di aggiornamento e revisione complessiva del P. U. P. l’attività istruttoria è stata finalizzata ad assicurare la coerenza del Programma con i criteri e gli indirizzi stabiliti dal PGTU e dal PUMS, tenuto conto, altresì, del mutato assetto generale determinatosi con la cessazione dello stato di emergenza traffico; in tale contesto l’Assessore alla Mobilità, con le direttive n. 8/2025 e n. 5/2026 e n. 6/2026, anche alla luce delle istanze dei comitati dei residenti del centro storico, ha rappresentato l’esigenza di procedere ad una pianificazione di carattere più organico e complessivo, idonea a tenere conto dell’insieme delle situazioni emerse e non soltanto di quelle relative alle espunzioni; per tali ragioni, all’esito dell’istruttoria di cui sopra, pur essendo stata predisposta una proposta di deliberazione dell’Assemblea Capitolina volta all’espunzione degli interventi ritenuti improcedibili, il relativo iter di approvazione non si è concluso; in particolare, in ossequio alle predette Direttive Assessorili, nelle more dell’acquisizione del parere ANAC, è stato ritenuto opportuno considerare congiuntamente gli interventi convenzionati e non per i quali permane l’interesse dell’Amministrazione alla realizzazione, come da elenco riportato nella Direttiva n. 5/2026 e integrato nella successiva Direttiva n. 6/2026, all’esito di approfondito studio elaborato dall’Assessorato alla Mobilità, al fine di definire un quadro aggiornato e coerente per la revisione complessiva del Piano Urbano Parcheggi, in linea con il Piano Regolatore Generale, il PGTU, il PUMS e gli ulteriori strumenti di pianificazione successivi, compatibile e integrato con la programmazione degli ulteriori interventi (Giubilari, PNRR ecc.) in corso o previsti nell’ambito urbano di riferimento, sentiti anche i comitati dei residenti del centro storico e di completare le istruttorie dei rimanenti interventi volte all’espunzione; Considerato inoltre che con deliberazione n. 73/2023 l’A.C. ha dichiarato, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 38/2021 (ex art. 1, comma 304, della Legge n. 14712013 e art. 62 del Decreto-legge n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017), il Pubblico Interesse della proposta di realizzazione di un nuovo stadio di calcio multifunzionale e di opere infrastrutturali connesse, con le prescrizioni e condizioni emerse in sede di Conferenza di Servizi preliminare, come da verbale conclusivo approvato con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento PAU prot. Ql/8808 del 17 gennaio 2023 e successiva Determinazione di integrazione prot. Ql/18555 del 1 febbraio 2023, che per quanto di interesse hanno riguardato la necessità di reperimento ed implementazione di parcheggi aggiuntivi presso i nodi di scambio delle fermate della linea metropolitana B (Ponte Mammolo, S. Maria del Soccorso, Pietralata, Monti Tiburtini); (pag. 5) si rende, pertanto, necessario in prima istanza, mitigare ulteriormente i potenziali effetti critici sulle aree limitrofe al futuro stadio e sui nodi di scambio attraverso il un potenziamento del parcheggio di scambio a partire da Rebibbia, in considerazione della elevata percentuale di livello medio di occupazione rilevata dall’ente gestore e della sua caratteristica di porta di accesso alla città posta sulla direttrice est, in qualità di primo nodo di scambio intercettato; nell’ambito del processo di revisione complessiva del Piano Parcheggi e quale fase preliminare alla redazione del nuovo PUP, si ritiene ulteriormente opportuno procedere, anche dare impulso ai seguenti ulteriori interventi ritenuti coerenti con gli strumenti di pianificazione vigenti e rispondenti all’attuale interesse pubblico in materia di mobilità e sosta riportati nella richiamata D.A.C. n. 73/2023, da destinare a parcheggi di interscambio in coerenza con la ripartizione modale prevista per garantire sia parte della quota “ultimo miglio” che ai fini della complessiva rigenerazione di un esteso ambito urbano altamente congestionato e che attualmente presenta molteplici criticità in termini di offerta di sosta; la ripartizione modale prevista comporta la necessità di realizzare parcheggi di interscambio; nelle aree limitrofe risultano individuati i seguenti interventi, inclusi nel Piano Parcheggi e non attuati o parzialmente attuati, da destinare a funzione scambiatrice, come di seguito elencati: * • 61.3.003 parcheggio di scambio Monti Tiburtini Ovest (non attuato); * • 62.3.001 potenziamento parcheggio di scambio Rebibbia (attuato con incremento p.a. inferiore a quanto previsto dall’ ldS n. 129/2008); Tenuto conto, altresi, che con riferimento agli interventi da espungere all’esito di una prima attività istruttoria effettuata, la Direzione Sosta e Accessibilità ha avviato e concluso i procedimenti di espunzione dal Piano Parcheggi per gli interventi elencati nella tabella di seguito riportata: (pag.6) (pag. 7) (pag.8) i procedimenti avviati con le suddette note si sono conclusi, decorso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 2 della L. n. 241/1990, con i provvedimenti elencati nella tabella sopra riportata, aventi ad oggetto la presa d’atto della conclusione dei procedimenti finalizzati all’espunzione dal Piano Parcheggi degli interventi interessati, in quanto improcedibili; per gli interventi di seguito elencati: * • B4- 058 Via Pietro Raimondi; * • B1-131 Piazza Dalmazia; * • B1-045 Via Carabelli; * • B1-132 Via Bandello (angolo Via Franco Sacchetti); a seguito di ricorso proposto avverso le Determinazioni Dirigenziali di espunzione dal Piano Parcheggi, il TAR, rispettivamente con Sentenze nn. 1004/2025, 989/2025, 22630/2024 e 986/2025, ha dichiarato inammissibili i gravami trattandosi di atto endoprocedimentale prodromico alla definizione del procedimento con delibera A.C.; il TAR, in disparte la pronuncia in rito, ha comunque anticipato un possibile scrutinio anche nel merito dei programmati interventi sotto un triplice profilo: * • in ragione del tempo trascorso, in quanto le ricorrenti hanno dimostrato disinteresse nella realizzazione dell’intervento per mancata trasmissione dell’integrazione documentale richiesta dall’Amministrazione capitolina o per non aver adeguatamente coltivato la richiesta di delocalizzazione del parcheggio attraverso il tempestivo esperimento del rimedio giurisdizionale del silenzio; * • per via dell’avvenuta cessazione (31 dicembre 2012) della gestione affidata al Commissario Straordinario emergenza traffico in relazione al quale l’intervento era stato inserito, al di fuori della programmazione ordinaria; * • poiché l’inserimento costituisce “solo una mera previsione di localizzazione, inidoneo a conferire alcuna aspettativa o diritto alla società proponente, atteso, che solamente a seguito della sottoscrizione della convenzione per la concessione del diritto di superficie la società concessionaria matura il diritto alla realizzazione dell’intervento (in tal senso, questo T.A.R., Sezione Il bis, n. 8551 /2018)”; con riferimento ai medesimi interventi risultano proposti appelli avverso le sentenze n.1004/2025 (Via Pietro Raimondi) e n. 989/2025 (piazza Dalmazia), attualmente pendenti dinanzi al Consiglio di Stato, la cui definizione costituisce presupposto per l’assunzione delle successive determinazioni da parte dell’Amministrazione; con riferimento all’intervento Via Fermi cod. 61.4-027, risultano parimenti pendenti contenziosi dinanzi al TAR Lazio e al Tribunale Civile di Roma la cui definizione è presupposto necessario per l’assunzione delle successive determinazioni da parte dell’Amministrazione; (pag.9) analoga situazione si registra per l’intervento Mercato Via Chiana cod. 62.4-004, per il quale è pendente ricorso al TAR Lazio; diversamente, l’intervento Mercato Via Magna Grecia 6.1.4-021 risulta inserito nell’ elenco dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica, di cui al D.P.C.M. dell’8 giugno 2023 e successivamente confermato con DPCM 11/06/2024, avente ad oggetto la riqualificazione integrale dell’immobile di proprietà comunale, attualmente in corso di realizzazione da parte della Società Giubileo 2025 che agisce in qualità di soggetto attuatore, con il Municipio VII Struttura referente; per tale intervento, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 2383/2026, che ha confermato la legittimità del provvedimento di revoca dell’approvazione del progetto proposto in sede di conferenza di servizi, tuttavia la l’operatore economico ha presentato ricorso in Cassazione e pertanto, si rende attendere l’esito del relativo contenzioso al fine di assumere ulteriori determinazioni da parte dell’Amministrazione, come riportato nella Direttiva assessorile n. 6/2026; inoltre, per i seguenti interventi inseriti nel Piano Parcheggi approvato con le Ordinanze commissariali sopracitate e da ultimo con O.C. n. 129/2008, è intervenuta la risoluzione giudiziale della convenzione: * • Parcheggio Via dei Noci cod. 61.1-033 -sentenza TAR Lazio n. 903/2020; * • Parcheggio Via Mascagni – Via Leoncavallo cod. 61.4-053 – sentenza Tribunale Civile di Roma n. 9492/2023; * • Parcheggio Viale Giulio Agricola 6 cod, 61.4-022- sentenza TAR Lazio n. 8046/2014; nel suddetto Piano sono altresì inseriti i seguenti interventi convenzionati per i quali il Dipartimento Mobilità Sostenibile Trasporti ha comunicato l’avvio del procedimento di decadenza o di risoluzione di diritto delle rispettive convenzioni: * • Parcheggio Via Martignano/Parco Virgiliano 61.4-013; * • Parcheggio Viale Leonardo da Vinci 61.1-013; * • Parcheggio Via Francesco Negri 61.1- 083; * • Parcheggio Via di Santa Costanza 61 .4 – 015; * • Parcheggio Corso Francia 61.1 -103; i procedimenti avviati con le suddette note si sono conclusi, decorso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 2 della L. n. 241/1990, con i provvedimenti elencati nella tabella sopra riportata, aventi ad oggetto la decadenza o la risoluzione di diritto dalle rispettive convenzioni; in particolare, relativamente all’intervento Via di Santa Costanza 61.4-015, si rileva che la Concessionaria ha proposto in data 14 aprile 2026 ricorso al TAR Lazio per l’accertamento negativo dell’inadempimento contestato con riferimento alla Convenzione del19/06/2009, nonché per l’accertamento dell’insussistenza della risoluzione/decadenza della convenzione; pertanto, in ragione della pendenza del relativo contenzioso e di quanto previsto dalla Direttiva assessorile n.6/2026, si rende necessario attendere l’esito del relativo contenzioso al fine di assumere le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione; (pag.10) per i seguenti interventi la Direzione Sosta e Accessibilità del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha provveduto a comunicare l’avvio del procedimento di revoca delle rispettive convenzioni, ai sensi dell’art. 25 delle convenzioni medesime: * Parcheggio Piazza Tuscolo/Via Soana cod. B1.4-099 * Parcheggio Piazza Trento- cod. B1.4-043; * Parcheggio Via delle Betulle – cod. B1.4- 096; * Parcheggio Viale Giulio Agricola A – cod. B1.4-022; i procedimenti avviati con le suddette note si sono conclusi, decorso il termine di almeno 30 giorni di preavviso previsto in convenzione, con i provvedimenti elencati nella tabella sopra riportata, aventi ad oggetto la revoca delle rispettive convenzioni; inoltre, con nota prot. QG/39269 del 28/09/2023, la Direzione Sosta e Accessibilità del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca della convenzione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m. i., per Liquidazione, Scioglimento e Cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese della società concessionaria, per il seguente intervento: Parcheggio Via di Grotta Perfetta-Via dell’ Automobilismo, cod. B 1. 1-124 – soc. Mida Park. s.r.l.; il procedimento avviato con la suddetta nota si è concluso, decorso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 2 della L. n. 241/1990, con Determinazione Dirigenziale rep. n. QG1281 del 30/10/2023, avente ad oggetto la revoca della convenzione medesima; Rilevato che con nota prot. QG/43961 del 30/12/2020 il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha comunicato l’avvio del procedimento, a norma dell’art. 7 della legge n. 241/1990, finalizzato all’espunzione dal Piano Parcheggi dell’intervento B1.1-067- Piazza San Saturnino, in quanto il Tar Lazio con sentenza n. 6678/2016 ha annullato la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 133/2013 di approvazione del progetto del parcheggio interrato, poiché quest’ultimo risultava sostanzialmente e funzionalmente diverso dal progetto presentato in Conferenza dei Servizi permanente; in particolare, il progetto: * estendendosi verso via Tapino, non corrispondeva né alle previsioni del PRG né a quelle del PUP; * pur comportando modifiche incidenti sulla viabilità della zona, non teneva conto delle dovute valutazioni del “traffico urbano” e delle “esigenze della sosta”; inoltre, la soppressione dei posti a rotazione previsti al primo piano nel progetto sottoposto a Conferenza dei Servizi e il diverso posizionamento almeno di un ascensore, rappresentavano un superamento di quanto previsto nei progetti iniziali, come riportato nella richiamata Sentenza TAR Lazio n. 6678/2016, e di tale entità da configurarlo quale nuovo intervento e nuova localizzazione rispetto a quello presentato in Conferenza dei Servizi; (pag.11) stante quanto sopra, in linea con gli indirizzi dell’ANAC (Determinazione n. 8 del 13/10/2005 e Deliberazione n. 57 del 30 maggio 2012), trattandosi nella sostanza di un nuovo intervento, qualunque affidamento non potrà che discendere dall’esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, non ricorrendo i presupposti giuridici per procedere in via diretta; pertanto, il procedimento avviato con la suddetta nota si è concluso, decorso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 2 della Legge n. 241/1990, con Determinazione Dirigenziale n. 188 del 22/02/2021 (prot. QG/6899/2021 ), con la quale si è preso atto della Sentenza del TAR Lazio n. 6678/2016, secondo cui le modifiche apportate al progetto nel 2012 costituiscono varianti sostanziali, e si è altresì stabilito che con successivo provvedimento dell’Assemblea Capitolina l’intervento di Piazza San Saturnino sarebbe stato espunto dal Piano Parcheggi; con nota acquisita al prot. QG/7600/2021, avente ad oggetto la convocazione della Conferenza dei Servizi inerente all’intervento nodo di Scambio Colle Mattia, codice 81.3.012, inserito nell’Ordinanza n. 129/2008 – allegato A (” Nodo di attestamento metropolitano e urbano”), si evidenziava che con nota prot. Ql/24186/2021 la Società proponente DDM Sud S. R. L. aveva espresso in “modo inoppugnabile” la volontà di rinuncia all’intervento stesso; sulla stessa area, a nome dello stesso proponente, è inoltre in corso l’iter di approvazione del progetto di rigenerazione urbana ai sensi dell’art.2 della L.R. 7/2017 e s.m. i. avente ad oggetto il c.d. nodo di scambio, intervento per il quale è stato espresso parere favorevole nella Conferenza dei Servizi preliminare con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento PAU rep. Ql/1303 del 30/07/2021, acquisita dalla Scrivente con prot. QG/30470 del 6/08/2021; per le suddette motivazioni l’intervento nodo di Scambio Colle Mattia si ritiene improcedibile e pertanto da espungere dal Piano Parcheggi; con nota prot. QG/43406 del 22/11/2022 la Direzione Sosta e Accessibilità del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha comunicato, ai sensi dell’art. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m. i., l’avvio del procedimento per l’espunzione dal Piano Parcheggi dell’intervento codice 81.4-026 sito in Località “Tenuta della Chiavichetta” – Municipio Roma Xl, per il quale è stata verificata l’improcedibilità in seno alla Conferenza dei Servizi indetta ex art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e modalità asincrona, dichiarata definitivamente chiusa con esito negativo con Determinazione Dirigenziale rep. QG/515/2022 (prot. QG/19921 del 01 /06/2022); l’intervento di cui sopra, con Direttiva n. 6/2026 è stato in ultima istanza incluso tra quelli per i quali permane l’ interesse dell’amministrazione alla realizzazione, previa richiesta di apposito parere all’ANAC sull’ammissibilità di proseguire l’iter con l’operatore che ha presentato il progetto per la realizzazione dell’intervento, nel Piano Parcheggi di cui all’Ordinanza Commissariale n. 129/2008 è inserito, inoltre, all’allegato “B” l’intervento di Circonvallazione Cornelia – codice 81.4-157- per la realizzazione di 660 posti auto; con Ordinanza Commissariale n. 442/2012 sono stati riallocati all’interno del parcheggio “Cornelia” i posti auto inizialmente previsti in “via Trionfale- Mercato dei fiori” (8.2-004) e Via Montesanto – Mercato Vittoria (8.1.2-002), oltre che i previsti in Piazza C. Mazzaresi – Mercato Belsito, localizzazione già espunta con OdS n. 128/2008; gli elaborati progettuali presentati all’esito della predetta Ordinanza sono stati ritenuti dagli uffici non conformi alle richieste formulate, pertanto, successivamente, con Ordine del giorno n. 121 del16/11/2017 l’Assemblea Capitolina impegnava la Sindaca e l’Assessore competente a valutare la possibilità di modificare con apposito atto di Giunta l’Ordinanza n. 442/2012 nonché a dare apposito mandato agli uffici di predisporre un nuovo atto per la riqualificazione e riconversione del parcheggio Cornelia maggiormente rispondente alle esigenze di mobilità e sostenibilità economico-finanziaria rispetto ai precedenti; con nota prot. n. QG/251 07/2018 l’Assessorato alla Città in Movimento, vista la progettualità già avviata da Atac S.p.A. sul parcheggio Cornelia, ha richiesto al Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti di valutare la possibilità di un intervento dell’Azienda in merito alla fattibilità di fruizione di detta struttura e con nota prot. QG/37656 del31/10/2018 ATAC S.p.A. ha trasmesso due ipotesi di trasformazione del parcheggio da automatizzato a tradizionale; con Direttiva n. 3 del18/01 /2019l’ Assessore alla Città in Movimento conferiva mandato al Direttore di Dipartimento Mobilità e Trasporti di individuare l’ipotesi percorribile fra quelle indicate nell’Ordine del Giorno n. 121 del16/11 /2017, sopra citato; con la Relazione di fattibilità pro t . QG/ 49997/2019 il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha vagliato la possibilità di ricorrere alla procedura di affidamento a operatori privati della concessione di lavori pubblici e gestione, ai sensi dell’art.183 comma 15 del D.lgs 50/2016 ss.mm; in data 11 dicembre 2020, con nota prot. QG/41505, è pervenuta da parte dell’operatore economico No Problem Parking S.p.A. una proposta, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del Decreto Legislativo n. 50/2016, avente ad oggetto “Progetto, di funzionalzzazione e gestione in concessione dell’esistente parcheggio al di sotto della Circonvallazione Cornelia”; (pag.12) con Direttiva n. 2 del 24/05/2022 l’Assessorato alla Mobilità dava mandato al Direttore del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di avviare l’iter amministrativo volto a realizzare il Project Financing Cornelia; con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 12 luglio 2022 è stato dichiarato l’interesse pubblico e approvata la fattibilità tecnica ed economica della proposta di project financing “Progettazione, rifunzionalizzazione e gestione in concessione dell’esistente parcheggio al di sotto della Circonvallazione Cornelia”; con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – Dipartimento Centrale Appalti rep. n. SU/735/2022 del 9/11/2022 è stata indetta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del Codice dei Contratti, la gara mediante procedura aperta con. contestuale approvazione del bando e del disciplinare di gara; la suddetta gara è stata aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 1154/2023 del 3/10/2023 (prot. QG/40036/2023, esecutiva prot. QG/42080 del 16/10/2023) all’operatore economico costituendo R.T.I. No Problem Parking S.p.A. con Si.Ge.A. Costruzioni S.r.l.; a seguito del complesso iter tecnico-amministrativo avviato e concluso con l’aggiudicazione della concessione e con il quale si è peraltro consolidata la diversa valutazione dell’interesse pubblico, l’intervento codice 61.4-157 si ritiene improcedibile e quindi da espungere dal Piano Parcheggi di cui all’Ordinanza Commissariale n. 129/2008, e per effetto sono da ritenersi espunti gli interventi previsti in “via Trionfale – Mercato dei fiori” (cod. 61.2-004) e Via Montesanto – Mercato Vittoria (cod. 6.1.2-002), ivi ricollocati con la predetta Ordinanza n. 422/2012; infine, per l’intervento 6.1-4.086 sito in viale della Serenissima, inizialmente rientrante tra gli interventi improcedibili, si rende necessario un ulteriore approfondimento istruttorio alla luce della richiamata Direttiva n. 6/2026 che ha lo ha incluso tra quelli per i quali permane l’interesse dell’amministrazione alla realizzazione, previa richiesta di apposito parere all’ANAC sull’ammissibilità di proseguire l’iter con l’operatore che ha presentato il progetto per la realizzazione dell’intervento; Tenuto conto, altresi, che il mutato quadro economico, sociale e normativa, rispetto alle esperienze pregresse, rende indispensabile e non più procrastinabile definire nuovi obiettivi e criteri per l’avvio di un rinnovato PUP, che recepisca le attuali esigenze della città, sia più attento alle dinamiche legate alla salute pubblica e alla tutela ambientale, e valorizzi gli strumenti offerti dalla più recente produzione normativa nazionale ed europea; la peculiarità del quadro normativo vigente rende altresì necessario che il nuovo PUP preveda un periodo transitorio atto ad integrare interventi e procedure derivanti dal precedente impianto legislativo con nuove iniziative pubblico-private da svilupparsi secondo le disposizioni del vigente Codice dei Contratti Pubblici ; l’obiettivo del nuovo Programma è superare le rigidità e le criticità del PUP originario, elaborato in un periodo emergenziale, migliorandone funzionalità, efficacia e integrazione con il sistema della mobilità urbana, in coerenza con le evoluzioni normative, economiche, sociali, ambientali e con le politiche di mobilità sostenibile; nella revisione del PUP, sarà necessario effettuare una ricognizione dello stato di attuazione degli interventi , tenuto conto delle Direttive assessorili che danno indirizzo affinchè si proceda all’espunzione, in ragione del tempo trascorso, delle mutate condizioni normative e socio-economiche, nonché della compatibilità con il PGTU e gli scenari delineati dal PUMS, oltre che degli interventi realizzati ed in corso negli ambiti di riferimento; Ritenuto che con riferimento agli interventi convenzionati ma non avviati, ricompresi nelle Direttive n.5/2026 e 6/2026, occorre procedere alla riattivazione dei procedimenti mediante l’indizione di apposite Conferenze dei Servizi, ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. 241/1990, finalizzate alla conferma dei pareri già espressi, subordinatamente alla presentazione di elaborati aggiornati, ivi inclusi i Piani Economico-Finanziari, gli studi di traffico, nonché la valutazione della domanda di sosta attuale e prospettica, secondo quanto previsto dalle Linee Guida approvate con DGC n. 3/2024 e in conformità alla normativa vigente; con riferimento agli interventi convenzionati non attuabili in sede propria, ricompresi nelle Direttive n. 5/2026 e n. 6/2026, in quanto interferenti con i progetti in corso o realizzati e considerato il lungo lasso di tempo trascorso dalla stipula, non si ravvisa l’interesse pubblico alla loro realizzazione, e conseguentemente potrà essere valutata la possibilità di una delocalizzazione dell’intervento, senza pregiudizio per la trasparenza, correttezza e legittimità del procedimento, nonché all’esito della verifica della ricorrenza dei presupposti giuridici e tecnici necessari; in particolare, nella Direttiva n. 5/2026 è ricompreso l’intervento denominato viale delle Milizie – via della Giuliana (cod. 61.1.097) non attuabile in sede propria in ragione della contrarietà espressa dal Municipio l e dai cittadini e commercianti del quartiere, giusta Risoluzione del Consiglio n. 4/2012 e Mozione del Consiglio n. 58/2012, confermata con Memoria di Giunta n. 8/2021; (pag.13) inoltre, nella Direttiva n. 6/2026, successivamente alle interlocuzioni occorse tra l’Assessorato e i comitati di cittadini, è stato dato ulteriore indirizzo volto al completamento dell’intervento di via Giulia-largo Perosi-vicolo della Moretta (cod. 81 .1.01) per la parte non realizzata nella porzione di area delimitata tra via Bravaria-vicolo della Scimia e via del Gonfalone (n . 39 posti auto) , proponendo, in caso di documentata indisponibilità del sito, una diversa localizzazione all’esito di una diversa valutazione dell’interesse pubblico; per gli interventi non ancora convenzionati ma da realizzarsi in sede propria, ricompresi nella Direttiva n. n. 5/2026 e n. 6/2026, in linea con le raccomandazioni dell’ ANAC per il completamento, in tempi limitati, degli interventi strettamente riconducibili alle procedure originarie, occorre chiedere preventivamente all’ ANAC un parere sulla possibilità di proseguire l’iter con l’operatore che ha presentato il progetto per la realizzazione dell ‘intervento; subordinatamente all’esito favorevole di tale parere, completare l’iter originario mediante approvazione dei progetti e stipula delle convenzioni, previa presentazione di elaborati progettuali aggiornati e conformi alla normativa vigente, comprensivi di piani economico-finanziari attuali e di studi di traffico idonei a dimostrare la persistente utilità dell’intervento, in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica; è necessario, altresì , procedere all’espunzione dal Piano Parcheggi di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) dell’O.P.C.M. n. 3543/06, degli interventi per i quali è stata verificata l’improcedibilità per i motivi sopra delineati, e per tutti quegli interventi per i quali non è stato confermato l’interesse pubblico alla loro esecuzione come da Direttive Assessorili n. 8/2025 e n. 5/2026; Dato atto che stante l’ampiezza e l’elevato numero dei procedimenti, si rende necessario un supplemento istruttorio, al fine di procedere, nel più breve tempo possibile, alla verifica di fattibilità e di attualità di ulteriori interventi, non ancora esaminati, ed il cui esito costituisce presupposto per la redazione del Nuovo PUP, in ossequio alle predette Direttive Assessorili e in coerenza con il PGTU approvato con D.A.C. n. 21/2015 e del PUMS approvato con D.A.C. n. 14/2022, oltre che in linea con le vigenti normative in materia di affidamento dei contratti pubblici; parimenti si rende necessario avviare una ricognizione volta all’ individuazione di interventi sia ricompresi nel Piano Urbano Parcheggi che ulteriori , da destinare a parcheggi di interscambio nelle aree limitrofe al nuovo stadio, in coerenza con la ripartizione modale prevista, sia per garantire sia parte della quota “ultimo miglio” che ai fini della complessiva rigenerazione di un esteso ambito urbano altamente congestionato e che attualmente presenta molteplici criticità in termini di offerta di sosta, da realizzare in coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti e rispondenti all’attuale interesse pubblico in materia di mobilità e sosta riportati nella richiamata D.A.C. n. 73/2023, secondo la vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica; Preso atto che con nota prot. QG 21019 del29 aprile 2026, la Direzione Sosta e Accessibilità del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha predisposto la relazione tecnico-amministrativa, conservata in atti, formulata in coerenza con le Linee Guida approvate con D.G.C. n. 3/2024 e con gli indirizzi di cui alle Direttive assessorili n. 8/2025, n. 5/2026 e n. 6/2026; Visti: * la Legge n. 122/1989 e ss.mm e ii; * il D . Lgs. n. 267/2000 e ss.mm e ii; * le Ordinanze Commissariali n. 2/2006, n. 52/2007, n. 53/2007, n. 129/2008, n. 436/2012; la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 16/04/2015; * la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 79 del16/1112017; la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 14 del 22/02/2022; la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 209 del 17 /06/2022; * lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013 e ss.me e ii.; (pareri dei dirigenti preposti) L’ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati: 1. di confermare la sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione degli interventi di cui all’allegato sub A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i quali è stata sottoscritta la convenzione, e, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 3/2024, di dare mandato agli uffici di procedere alla riattivazione dei procedimenti mediante Conferenze dei Servizi ex artt. 14 e ss. L. 241/1990 nonché allo svolgimento delle attività tecniche/amministrative previste per la conclusione dei procedimenti medesimi; 2. di non confermare l’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento viale delle Milizie – via della Giuliana (cod. 61.1.097) di cui all’allegato sub B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto non attuabile in sede propria in ragione della contrarietà espressa dal Municipio l e dai cittadini e commercianti del quartiere, giusta Risoluzione del Consiglio n. 4/2012 e Mozione del Consiglio n. 58/2012, confermata con Memoria di Giunta n. 8/2021 di manifestare l’interesse dell’Assemblea Capitolina a valutare con successivo e specifico provvedimento, nel rispetto della normativa vigente la delocalizzazione; 3. di dare atto che l’intervento sito in via Giulia – largo Perosi -vicolo della Moretta (cod. 61.1.01 ), di cui all’allegato sub B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risulta in esercizio, giusta Determinazione Dirigenziale rep. n. QG234/2022 di approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo prot. n. QG/6024/2022, ma non integralmente completato, in quanto non risultano realizzati i n. 39 posti auto previsti nella porzione di area delimitata tra via Bravaria, vicolo della Scimia e via del Gonfalone e pertanto, ove sia documentata l’indisponibilità dell’area,l’Assemblea Capitolina manifesta l’interesse a valutare, con successivo e specifico provvedimento, nel rispetto dellanormativa vigente nonché dei diritti e degli obblighi derivanti dalla convenzione in essere, la delocalizzazione delle opere non realizzate; 4. di confermare la sussistenza dell’interesse pubblico alla attuazione degli interventi di cui all’allegato sub C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i quali non risulta sottoscritta la convenzione e di dare mandato agli uffici, previa richiesta di parere all’ ANAC, di verificare la possibilità che gli interventi siano realizzati da parte del proponente originario; 5. di dare atto che per gli interventi di cui all’allegato sub D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono pendenti contenziosi la cui definizione è presupposto necessario per l’assunzione delle successive determinazioni da parte dell’Amministrazione; 6. di espungere dal Piano Parcheggi di Roma Capitale, per le motivazioni tecniche rappresentate dagli uffici gli interventi di cui all’ allegato sub E, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 7. di dare mandato ai competenti Uffici di completare l’attività istru tnria finalizzata all’espunzione per tutti gli interventi non ricompresi nei punti sopra richiamati, al fine delle successive determinazioni dell’Amministrazione; (pag. 15) 8. in coerenza con la D.A.C. n. 73/2023 di dichiarazione di Pubblico Interesse della proposta di realizzazione di un nuovo stadio di calcio multifunzionale e di opere infrastrutturali connesse, di dare mandato al Dipartimento competente di avviare l’iter per la realizzazione, nell’ambito del Piano Parcheggi dei seguenti interventi, coerenti gli strumenti di programmazione esistenti, da attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente: * • B1.3.003 parcheggio di scambio Monti Tiburtini Ovest; * • B.2.3.001 potenziamento parcheggio di scambio Rebibbia; (NOTA : quest’ultim riga è stata copiata dal PDF ma nell’originale è cancellata con un tratto nero) 8. (nel testo, NDR) di dare mandato agli Uffici di procedere, all’esito della predetta attività istruttoria, alla redazione del Nuovo PUP, in coerenza con il PGTU approvato con D.A.C. n. 21/2015 e del PUMS approvato con D.A.C. n. 14/2022, oltre che nel rispettodelle vigenti normative in materia di affidamento dei contratti pubblici. Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile. Allegato sub A- Interventi convenzionati da realizzare in sede propria ma non avviati (pag.16) (pag.17) (pag.18) (pag.19) (pag.20) > Vai al Dossier Mobilità di Carteinregola di dicembre 2025 – Capitolo > 7 Parcheggi:  il P.U.P. attuale e prossimo venturo, le modifiche alle NTA > > Vai a Il DOSSIER PUP  2024 di Carteinregola – Gli interventi del Piano Urbano > Parcheggi 2008 aggiornato con le espunzioni della Proposta di delibera 2024 e > le richieste di Carteinregola > vai a PUP Piano Urbano Parcheggi – cronologia materiali Guarda il webinar dell’ 11 marzo 2026 Parcheggi:  il P.U.P. attuale e prossimo venturo, le modifiche alle NTA  per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com 7 giugno 2026
June 7, 2026
carteinregola
L’Assemblea Capitolina chiede all’unanimità una piazza intitolata alla Costituzione
In occasione dell’80° anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, il 28 maggio 2026 Assemblea Capitolina ha approvato una mozione promossa da Roma Futura e firmata da tutti i Gruppi consiliari per avviare il percorso amministrativo per dedicare uno spazio pubblico alla Costituzione Italiana nell’area compresa tra Termini e Piazza della Repubblica. Il sito di Roma Capitale annuncia “una decisione che tutte le forze politiche hanno condiviso e votato, contribuendo con spirito unitario e trasversale a un atto che appartiene all’intera città e ai valori comuni della Repubblica. L’ampia convergenza registrata in Aula rappresenta un segnale importante di coesione istituzionale attorno ai principi costituzionali, un omaggio ai valori più alti del nostro Paese. La Costituzione Italiana, infatti, non è soltanto la legge fondamentale dello Stato, ma il patto civile e morale che ha rifondato l’Italia sui valori della democrazia, del lavoro, dell’uguaglianza, della pace e dell’antifascismo” e che . “la proposta è stata accolta dal sindacoe dall’assessore alla Cultura Smeriglio“. Un evento importante, in questi tempi nei quali la Costituzione è continuamente sotto attacco, una segnale simbolico e unitario che è giusto valorizzare. In calce la mozione approvata (AMBM) MOZIONE N. 58 DEL 28 MAGGIO 2026 (EX ART. 58 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE) PREMESSO CHE l’approssimarsi dell’80° anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 – atto fondativo della Repubblica Italiana, conquistato attraverso il suffragio universale e il protagonismo diretto del popolo – impone alle istituzioni della Capitale una riflessione alta, solenne e politicamente chiara sui valori repubblicani e costituzionali; la Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, rappresenta non soltanto la Legge fondamentale dello Stato, ma il patto civile e morale che ha rifondato I’Italia sulle basi dell’antifascismo, della democrazia, del lavoro, dell’uguaglianza sostanziale e del ripudio della guerra; Roma è Medaglia d’Oro al Valor Militare “Perché La Città eterna, già centro e anima delle speranze italiane nel breve e straordinario tempo della Seconda repubblica romana, per 271 giorni contrastò l’occupazione di un nemico sanguinario e oppressore con sofferenze durissime. Più volte Roma nella sua millenaria esistenza aveva subito l’oltraggio dell’invasore, ma mai come in quei giorni il suo popolo diede prova di unità, coraggio,determinazione. Nella strenua resistenza di civili e militari a Porta San Paolo, nei tragici rastrellamenti degli ebrei e del Quadraro, nel martirio delle Fosse Ardeatine e di Forte Bravetta, nelle temerarie azioni di guerriglia partigiana, nella stoica sopportazione delle più atroci torture nelle carceri di via Tasso e delle più indiscriminate esecuzioni, nelle gravissime distruzioni subite, i partigiani, i patrioti e la popolazione tutta riscattarono l’Italia dalla dittatura fascista e dalla occupazione nazista. Fiero esempio di eroismo per tutte le città e i borghi occupati. Roma diede inizio alla Resistenza e alla guerra di Liberazione nazionale nella sua missione storica e politica di Capitale d’Italia. 5 settembre 1943 – 4 giugno 1944’’. È questa la motivazione ufficiale che si legge sul sito della Presidenza della Repubblica (https://www.Quirinale.it/onorificenze/insigniti/351302); con precedente mozione approvata dall’Assemblea Capitolina (Mozione n. 72 del 29 maggio 2025, a prima firma del Consigliere Giovanni Caudo), è stata affermata con chiarezza la necessità e l’urgenza di dedicare nella Capitale uno spazio pubblico – strada, piana o parco – alla Costituzione Italiana del 1948, quale segno tangibile e permanente di riconoscimento dei valori democratici. La presente mozione ne costituisce naturale sviluppo e specificazione. RILEVATO CHE l’area compresa tra Stazione Termini e largo Santa Susanna costituisce un ambito urbano di notevole rilevanza simbolica, caratterizzato dalla presenza di luoghi toponomasticamente affini ai valori repubblicani – Piazza della Repubblica e via Luigi Einaudi, primo Presidente della Repubblica eletto secondo il dettato costituzionale – configurando la possibilità di consolidarne la potenza evocativa, capace di unire idealmente la Presidenza della Repubblica, la Repubblica stessa e la Costituzione; tale ambito rappresenta uno dei luoghi più frequentati e di maggiore transito della capitale, attraversato quotidianamente da cittadini, studenti, lavoratori e visitatori provenienti da ogni parte del mondo, garantendo alla futura intitolazione una forte visibilità e risonanza pubblica; i recenti interventi infrastrutturali e di rigenerazione legati al Giubileo e al PNRR hanno modificato in parte l’assetto urbano dell’area, creando le condizioni per una rivalutazione complessiva degli spazi pubblici e delle relative denominazioni; all’interno di tale perimetro sono presenti spazi che, per collocazione, configurazione e accessibilità, appaiono idonei a ospitare la nuova intitolazione, ferma restando la necessità di una puntuale verifica tecnica e toponomastica da parte degli uffici competenti. CONSIDERATO CHE ad oggi Roma, Capitale della Repubblica, non dispone di una “Piazza della Costituzione”, lacuna simbolica e politica che appare non più rinviabile; intitolare uno spazio centrale e rappresentativo alla Costituzione significa affermare nello spazio pubblico la centralità dei diritti, della democrazia, del lavoro, dell’uguaglianza e della pace, rendendo visibile il fondamento stesso della nostra convivenza civile; tale scelta assume un valore ancora più forte e necessario in un contesto storico segnato da tensioni internazionali, crisi democratiche e crescenti disuguaglianze, rispetto alle quali la Costituzione rappresenta bussola e presidio. RITENUTO OPPORTUNO procedere in tempi celeri a tale intitolazione, in considerazione dell’imminente traguardo storico degli ottant’anni della Repubblica Italiana e dell’elezione dell’Assemblea Costituente (2 giugno 1946 – 2 giugno 2026), affinché l’Amministrazione capitolina possa inaugurare la nuova piazza in occasione delle celebrazioni ufficiali del prossimo 2 giugno 2026, trasformando tale data in un gesto politico collettivo e condiviso, all’altezza della storia della Capitale. TUTTO CIO’ PREMESSO, RILEVATO E CONSIDERATO, L’ASSEMBLEA CAPITOLINA ESPRIME INDIRIZZO per attivare con la massima urgenza, presso la Commissione Consultiva di Toponomastica e gli Uffici preposti, il percorso amministrativo necessario ad individuare, nell’ambito territoriale sopra descritto anche in considerazione dei recenti interventi di riqualificazione, uno spazio pubblico idoneo da denominare “Piazza della Costituzione”, quale atto simbolico e politico di riallineamento della toponomastica cittadina ai valori fondativi della Repubblica; per porre in essere tutti gli atti formali affinché tale ridenominazione sia effettiva e solennemente inaugurata già in questo anno in cui ricorre l’ottantesimo della nascita della Repubblica Italiana; per valutare la collocazione, all’interno della nuova Piazza della Costituzione, di una targa o di un presidio informativo permanente che, nel ricordare ai cittadini e ai viaggiatori il valore fondante della nostra Carta e il suo intrinseco legame con il contiguo asse viario repubblicano, menzioni altresì la precedente denominazione della piazza, preservando così la memoria storica nel quadro di una gerarchia di valori fondata sulla pace, sull’uguaglianza e sulla democrazia; per invitare tutti i Gruppi Consiliari alla sottoscrizione unitaria della presente mozione, in spirito di condivisione trasversale dei valori repubblicani e costituzionali, nell’occasione dell’80° anniversario della nostra Repubblica. F.to: Caudo, Bonessio, Baglio, Trabucco, Luparelli, Casini, Petrolati, Nanni, Quarzo, Meleo, De Gregorio, Mussolini, Santori, Di Stefano e Celli. __________________________________________________________________________ La presente mozione è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina con 25 voti favorevoli, nella seduta del 28 maggio 2026. Per osservazioni e precisazioni scriverea laboratoriocarteinregola@gmail.com 6 giugno 2026
June 6, 2026
carteinregola
Villini storici sempre più a rischio (con la modifica della Carta per la Qualità)
Dall’elaborato G2 vigente Non c’è pace per il patrimonio storico architettonico della Capitale. Palazzi e villini privati che fanno parte del Paesaggio, della storia e dell’identità di Roma, offrendo un contributo di bellezza che rende unica al mondo la nostra città, se hanno la disgrazia di trovarsi in zone molto appetibili dal punto di vista immobiliare rischiano la demolizione, per permettere una ricostruzione con una maggiore provvista di cubature e una migliore distribuzione degli spazi.  Finora sono state una minima difesa da demolizioni indiscriminate le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore vigente, e soprattutto la Carta per la Qualità, che fa parte del PRG, con gli elaborati G1 e G2 – Guida per la qualità degli interventi– [1], che garantivano che le trasformazioni edilizie di immobili di particolare pregio, non soggetti al vincolo della Soprintendenza statale, fossero sottoposti al parere e alle indicazioni della Sovrintendenza capitolina, per evitare che le caratteristiche che rendevano necessario preservarli non fossero stravolte e, a maggior ragione, che gli edifici non potessero essere distrutti. Via Ticino dopo la demolizione e ricostruzione Si erano già verificati dei casi di “villini” demoliti – Via Ticino [2]– o a rischio demolizione – Villa Paolina [3]– che avevano fatto insorgere associazioni e opinione pubblica e che avevano evidenziato la necessità di una normativa più stringente per tutelare singoli edifici e le “morfologie”, insieme di edifici e spazi (come giardini, strade e piazze): un paesaggio da preservare da interventi incongrui. Una prima crepa si è insinuata in queste buone intenzioni in occasione delle modifiche delle NTA del PRG adottate dall’Assemblea capitolina l’11 dicembre 2024, quando un maldestro inserimento, su cui Carteinregola e altre associazioni si sono immediatamente mobilitate, ha cancellato – per ora non ancora definitivamente – l’eccezione prevista per gli elementi in Carta per la Qualità, rispetto agli interventi edilizi più impattanti, fino alla demolizione e ricostruzione [4]. Villino Pizzamiglio Via dei Ramni- Foto AMBM Ci avevano rassicurato le parole dell’Assessore in occasione di un incontro pubblico del febbraio scorso [5] che assicuravano  un ripensamento rispetto a quella modifica controversa, ma ci duole constatare che evidentemente la volontà di restringere le tutele della Carta per la Qualità non sembra essere  venuta meno. Infatti una recente proposta di Delibera approvata dalla Giunta [6] che andrà al voto dell’Assemblea Capitolina, nell’aggiornamento dell’elaborato G2 (Guida alla Qualità degli Interventi) ha inserito una modifica che può sfuggire ai più, con la quale rientra dalla porta la demolizione e ricostruzione di “villini storici”, rimandando a una costituenda Commissione la valutazione degli interventi edilizi sugli immobili nella Carta. Villino per la Coperativa Ars – Viale Carso Foto AMBM Il 2 maggio scorso l’Associazione Carteinregola ha inviato la lettera in calce al Sindaco Roberto Gualtieri, all’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, al Presidente della Commissione Urbanistica Tommaso Amodeo e alle Consigliere e ai Consiglieri della Commissione Urbanistica, che riportiamo in calce, chiedendo “di voler escludere dalle modifiche adottate alle NTA del PRG, una categoria di intervento impattante come la demolizione e ricostruzione per quanto riguarda  gli immobili inseriti nella Carta per Qualità“. Lettera che a oggi non ha ancora avuto alcuna risposta. LA LETTERA INVIATA IL 2 MAGGIO 2026 CON OGGETTO: RICHIESTA MODIFICA NUOVO INSERIMENTO PARAGRAFO “VILLINI STORICI” A INTEGRAZIONE DEL CAPITOLO 4D DELLA PARTE II  DELL’ELABORATO G2 GUIDA PER LA QUALITÀ DEGLI INTERVENTI Il 12 marzo 2026 la Giunta capitolina ha approvato la 34a Proposta (D.G.C. n. 19) “Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025, pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini” da sottoporre al voto dell’Assemblea Capitolina. All’interno dell’allegato 2 “segnalazioni d’ufficio” è inserita una nuova scheda: G2. Guida per la qualità degli interventi – “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d della parte II, che si riporta  integralmente di  seguito, nel quale, al paragrafo “Indicazioni per la conservazione e la trasformazione” sono inserite le “Categorie di intervento applicabili: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia”. Quest’ultima, come è noto, comprende anche la “demolizione e ricostruzione”, e infatti più oltre, si legge: “La redazione dei progetti relativi ad interventi di Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione  nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna, qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, deve essere preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili (…)”. L’Associazione Carteinregola, già in occasione dell’adozione delle modifiche alle NTA del PRG nel 2024, ha ripetutamente fatto presente i rischi in merito alla demolizione e ricostruzione (DR) degli immobili censiti nella Carta per la Qualità. In particolare ha segnalato le conseguenze della previsione di modifica dell’ Art. 16 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG adottate dalla  Delibera 102/2024 che introduce che  “ Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”. Poiché in ogni tessuto è ammessa la DR, appare evidente che tale prevalenza consentirebbe un indiscriminato ricorso alla demolizione di edifici storici censiti nella Carta per la qualità per effettuare remunerative operazioni immobiliari, azzerando l’impegno pluridecennale dell’amministrazione capitolina per la salvaguardia degli elementi storici e identitari di Roma. Un impegno per preservare immobili e morfologie che non sono oggetto di tutela della Soprintendenza statale ma che – per usare le stesse parole dell’allegato in oggetto – hanno “un valore architettonico, tipologico e culturale, in quanto testimonianze superstiti del processo edilizio, del gusto e del modo di vivere di un’epoca e contributo essenziale alla formazione di tessuti urbani di elevata omogeneità e qualità urbana”. La modifica che si intende introdurre nell’elaborato G2 (Guida alla qualità degli interventi) prevede la possibilità della Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, seppure “preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili”. Da G2 vigente, sezione 4D Facciamo presente che i cosiddetti “villini” attualmente sono inseriti nel capitolo 4d della parte II dell’ Elaborato G2 alla  voce 2) “opere di rilevante interesse architettonico e urbano”, che “comprende oggetti di varia natura” a partire da “edifici residenziali”, categoria nella quale, come specificato nelle relative  “indicazioni per la conservazione e la trasformazione”, “sono consentiti solo gli interventi della gamma compresa tra la Manutenzione ordinaria e il Restauro risanamento conservativo, ma possono essere permessi anche interventi di ristrutturazione edilizia di tipo RE1 [Ristrutturazione edilizia finalizzata alla preservazione, ripristino e valorizzazione NDR] senza variazioni di tipologia e di sagoma ma con modifiche esterne quando una specifica indagine sullo stato di manutenzione e sulle modalità d’uso del manufatto, mostri la necessità di questo genere di operazione. In qualche caso, ad esempio, quando fosse necessario adeguare edifici pubblici a nuove esigenze, riconvertirli a nuove funzioni e consentita anche la R1 con variazione di tipologie di sagoma, ma con grande cautela per giustificati motivi”.  Quindi  l’inserimento che ora si propone  renderebbe, di fatto, l’imponente e oneroso lavoro di censimento che è stato realizzato dalla Sovrintendenza Capitolina e dall’Università “La Sapienza” un mero esercizio retorico privo di efficacia in termini di salvaguardia. Non riusciamo a comprendere la necessità e le motivazioni di tale inserimento nell’elaborato G2, dato che gli aggiornamenti periodici della Carta per la Qualità consentono già di stralciare quegli immobili che hanno perso le caratteristiche originali o che sono stati “demoliti o riconosciuti come errori materiali o privi dei requisiti relativi alla specifica classe e tipologia”; in caso contrario, perché inserire o mantenere tali elementi nella Carta per la Qualità, se poi possono essere distrutti? Chiediamo alle più alte istituzioni capitoline, a cui spetta anche la responsabilità di istituire e applicare regole per la tutela del patrimonio collettivo e per l’identità storica e culturale della città, di non introdurre tale integrazione nell’ Elaborato G2, e di voler escludere dalle modifiche adottate alle NTA del PRG, una categoria di intervento impattante come la demolizione e ricostruzione per quanto riguarda  gli immobili inseriti nella Carta per Qualità. E vogliamo fare presente che non rassicura la sottoposizione di interventi irreversibili a Commissioni e Tavoli, inevitabilmente soggetti alla discrezionalità personale, alle pressioni, e al contenzioso in sede giudiziaria, se possono prendere decisioni che annullano l’importantissimo e accurato lavoro svolto dagli uffici preposti nelle istruttorie per individuare quegli immobili di particolare pregio che meritano di essere tramandati alle generazioni che verranno. (dalla Decisione di Giunta 19/2026) G2. Guida per la qualità degli interventi – paragrafo “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d della parte II Descrizione degli elementi In questa classe sono compresi gli edifici puntiformi individuati nell’arco temporale 1870- 1945, a cui è stato riconosciuto, ad esito di uno studio di selezione basato su ricerche bibliografiche e d’archivio, un valore architettonico, tipologico e culturale, in quanto testimonianze superstiti del processo edilizio, del gusto e del modo di vivere di un’epoca e contributo essenziale alla formazione di tessuti urbani di elevata omogeneità e qualità urbana. Il villino è una tipologia edilizia introdotta nella seconda metà dell’Ottocento per rispondere alle esigenze delle nuove classi sociali in ascesa; concepito come casa mono o plurifamiliari, comprende edifici isolati all’interno del proprio lotto di pertinenza e circondati da giardini privati più o meno estesi. La tipologia edilizia del villino compare ufficialmente nel Piano Regolatore del 1909 di Sanjust che prevedeva che venissero costruiti tutti intorno alla città tre tipi di abitazioni denominati “fabbricati”, “villini” e “giardini”. La differenziazione tipologica serviva ad evitare un’espansione a “macchia d’olio” della città alternando zone ad alta densità con altre a bassa intensità e diveniva pertanto uno strumento di pianificazione urbanistica. Il controllo della densità abitativa dei nuovi quartieri si fondava proprio sull’alternanza di edilizia intensiva ed edilizia estensiva. Pertanto, il villino, a Roma non è solo una tipologia costruttiva singolare a servizio della borghesia, come accade in tutte le città italiane, ma rappresenta uno strumento di pianificazione che caratterizza la scala urbana di intere aree della città. Negli anni ’20 del secolo scorso, questa tipologia, soprattutto nella sua variante di “casetta economica” viene ampiamente usata, al punto da caratterizzare interi quartieri di espansione, e da divenire la tipologia adottata in prevalenza nelle cosiddette Borgate-città Giardino, per la realizzazione della “città dei lavoro e dei lavoratori” Il panorama del villino appare quindi piuttosto variegato, sia in rapporto alla dimensione delle opere che alla ricchezza della loro architettura, e propone una gamma di esempi di qualità variabile: l’edilizia povera ma dignitosa di edifici quasi popolari e quella al contrario di lusso elevato negli  esempi in cui il villino si avvicina a essere una piccola villa urbana. Sebbene li villino sia adeguatamente rappresentato anche da esempi autoriali di alto livello architettonico, il panorama di questo tipo edilizio a Roma annovera centinaia di edifici che hanno valore sistemico piuttosto che singolare, in quanto  all’origine di intere parti di città da questi caratterizzate. L’edificio ha un’altezza generalmente compresa tra i due e i cinque piani fuori terra, così da mantenere una scala umana e domestica lontana dalla monumentalità dei palazzi nobiliari, ed è circondato da giardini di profondità non inferiore a quattro metri. Quanto alla tipologia del villino essa è estremamente varia tanto da comprendere vari stili  architettonici (neoclassico, neogotico, eclettico, razionalista) In questi progetti la capacità di qualificare a livello costruttivo e decorativo sia l’architettura che la scena urbana rappresenta anche la testimonianza dello stretto rapporto che legava le maestranze edili e i collaboratori artistici, il mondo professionale e quello dell’arte decorativa. L’obiettivo principale dell’identificazione della classe “Villini storici” all’interno dell’elaborato gestionale G1. Carta per la Qualità è di assicurare la salvaguardia delle  testimonianze del passato, in cui si riflette l’evoluzione e la stratificazione dell’insediamento urbano, consentendo sia l’adeguamento alle esigenze dell’abitare contemporaneo mediante opere di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia compatibili, sia il rinnovo del patrimonio edilizio corrente meno qualificato, finalizzato, ad esempio, ad un miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche. Pertanto, si definiscono i criteri e le modalità operative in considerazione dell’analisi delle caratteristiche specifiche delle tipologie edilizie e del tessuto urbano, attribuendo a ciascuna parte livelli differenziati di tutela e trasformabilità, proporzionati al valore e alle caratteristiche storico-tipologiche riscontrate. La tutela dei caratteri tipologici è finalizzata al riconoscimento degli elementi strutturanti, quali il rapporto tra edificio, spazi aperti/giardino e strada pubblica, nonché le altezze e le articolazioni volumetriche. Tali aspetti costituiscono infatti l’espressione di un vero e proprio “sistema urbanistico”, la cui conservazione e analisi risultano utili per la riprogettazione, a diverse scale, del contesto circostante e dello spazio urbano, in una prospettiva di salvaguardia più evoluta e complessa. Indicazioni per la conservazione e la trasformazione Fermo restando l’obbligo di acquisire i pareri di cui all’art. 16, commi 9 e 10, delle NTA del PRG vigente, le categorie di intervento consentite si intendono, di norma, coincidenti con quelle previste per i tessuti urbani nei quali gli edifici risultano localizzati. Categorie di intervento applicabili: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia. Le categorie di intervento non son applicabili in modo automatico: la loro ammissibilità deve essere accertata mediante un processo di verifica che tenga conto non soltanto degli aspetti tecnici, ma anche, e soprattutto, del valore documentale e testimoniale del bene. Tale valutazione riguarda, in particolare, il grado di trasformabilità dell’edificio rispetto ai suoi caratteri tipologici, architettonici e stilistico-decorativi, quali fattori che ne determinano il valore storico e identitario. In questo senso, ogni intervento deve porsi l’obiettivo prioritario di preservare gli elementi qualificanti degli edifici e delle relative aree di pertinenza, salvaguardando la coerenza formale e materica e garantendo la continuità del rapporto con il contesto urbano e paesaggistico. La redazione del progetto deve essere, dunque, preceduta e accompagnata da un’analisi storico-critica approfondita dell’edificio oggetto di intervento, finalizzata a verificare e documentare tutti i valori che lo caratterizzano: urbanistici, morfologici, architettonici, ambientali, tipologici, costruttivi, decorativi e artistici. Tale analisi deve estendersi non soltanto al nucleo originario dell’edificio, ma anche alle eventuali aggiunte e modifiche intervenute nel tempo, in modo da restituire un quadro complessivo della sua evoluzione. È necessario evidenziare, da un lato, gli elementi tipologici, architettonici, stilistici e decorativi che ne costituiscono i caratteri distintivi, e, dall’altro, le manomissioni o alterazioni che hanno compromesso l’organismo originario. Sulla base di questo processo conoscitivo sono definiti, caso per caso, in maniera puntuale il livello di trasformabilità dell’immobile e le modalità di intervento più adeguate, nel rispetto della sua identità storica e formale, ma anche in coerenza con le esigenze di adeguamento funzionale e abitativo contemporaneo; gli interventi possono essere soggetti a limitazioni o prescrizioni puntuali, che orientano le modalità operative  verso soluzioni rispettose delle caratteristiche originarie dell’edificio. In particolare, gli interventi sull’organismo edilizio, sulle sue Componenti e sulle relative pertinenze devono attenersi agli obiettivi specifici , alle prescrizioni e alle limitazioni d1 seguito riportate: – Conservazione dei caratteri strutturanti, quali il rapporto tra edificio, spazi aperti/giardino e strada, l’altezza massima e la configurazione volumetrica. – Conservazione dei caratteri architettonici e costruttivi originari delle unità edilizie, qualora ne sia verificata la permanenza, nonché della composizione dei prospetti; – Conservazione delle facciate, comprensive delle superfici di finitura e del disegno degli infissi, con particolare attenzione agli elementi di valore formale e ai dettagli architettonici e decorativi se presenti – Conservazione/manutenzione degli spazi aperti, eventualmente ripristinando e/o aumentando la permeabilità dei suoli mediante l’eliminazione/sostituzione delle pavimentazioni bituminose o incongrue; – Conservazione/recupero/ripristino dei giardini storici/storicizzati, mantenendo gli elementi caratteristici, anche se aggiunti all’impianto originario in epoca successiva, quali passaggi esterni coperti o gazebi ottocento-primonovecenteschi; – Conservazione/manutenzione delle recinzioni, cancellate e muri perimetrali originari, se presenti, in quanto parti costitutive di un insieme unitario con le costruzioni; – Conservazione della sagoma degli edifici, fatta eccezione per l’eliminazione delle superfetazioni e per le modeste modifiche funzionali alle coperture, oltre agli adeguamenti strettamente necessari all’inserimento di impianti di sollevamento destinati al superamento delle barriere architettoniche. Nel rispetto delle limitazioni sopra indicate, sono consentiti: – Accorpamenti e frazionamenti delle unità immobiliari, in conformità alla normativa di settore nonché ai requisiti per l’edilizia residenziale riguardanti l’articolazione e il dimensionamento dei vani; -Eliminazione delle barriere architettoniche, previa verifica delle soluzioni tecniche e con l’adozione dei dispositivi maggiormente compatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell’edificio; – Interventi finalizzati al risparmio energetico tali da garantire la compatibilità con i caratteri tipologici e architettonici dell’edificio e con gli elementi decorativi esistenti; Adeguamenti sismici e tecnologici tali da garantire la compatibilità con i caratteri tipologici e architettonici dell’edificio e con gli elementi decorativi esistenti. La redazione dei progetti relativi ad interventi di Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione  nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna. qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, deve essere preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili: • categoria di intervento: descrizione dettagliata delle opere previste (demolizione, ricostruzione, ampliamento, ecc.) nell’ambito delle categorie d’intervento definite dalle NTA del PRG e dalle norme vigenti; • caratteri distintivi e stilistici dell’edificio: nell’ambito della classe “villini storici” che include una gamma di esempi molto ampia e con caratteristiche differenti, identificazione della variante di appartenenza (numero di piani, articolazione degli ambienti, presenza di elementi decorativi, ecc); • caratteri strutturanti e caratteri architettonici e costruttivi originari: individuazione di tutti gli elementi originari preesistenti e permanenti che concorrono alla definizione della tipologia e del “sistema urbanistico” di riferimento; • parti dell’immobile interessate dall’intervento: descrizione analitica delle componenti edilizie, degli spazi aperti di pertinenza e degli eventuali altri elementi oggetto dell’intervento. Inoltre, gli studi devono riguardare l’edificio originario e le eventuali aggiunte o modifiche ed evidenziare sia gli elementi tipologici, architettonici, stilistici, decorativi distintivi dell’edificio, che le manomissioni o alterazioni intervenute rispetto all’organismo originale. Villino Via di Villa Sacchetti G2 FOTO AMBM (a corredo dell’articolo alcune immagini di edifici inseriti nella Carta per la Qualità) Vedi anche *  Modifiche al PRG cronologia materiali * Il video del webinar – Modifiche al Piano regolatore: quale interesse pubblico? 2 dicembre 2024 al comma 3 dell’articolo 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore  è aggiunto al testo vigente: “Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”. * Modifiche PRG: il video del webinar sulla Carta per la Qualità 24 gennaio 2024 *  Piano Casa e legge di rigenerazione urbana- cronologia e materiali  20 maggio 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE [1] vedi La Carta per la Qualità La Carta per la Qualità è un elaborato gestionale del Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 e divenuto vigente con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 14 marzo 2008. È costituita da 34 fogli in scala 1:10.000 (allegato G1) e dalla “Guida per la Qualità degli interventi” (allegato G2). È possibile consultare gli elaborati al link www.urbanistica.comune.roma.it scarica G2. Guida per la qualità degli interventi 2008 vedi il sito del Dipartimento Urbanistica Elaborato gestionale G1. “Carta per la Qualità” – II fase – Aggiornamento 2025 [2] Vedi Via Ticino non è che l’inizio: arrivano gli effetti del Piano casa della Regione Lazio di Paolo Gelsomini 12 gennaio 2018 [3] vedi Villa Paolina è (quasi) salva 21 giugno 2019 vedi anche l’lniziativa di Carteinregola 10 parole per l’urbanistica del 1 luglio 2019 “Conoscere il PTPR per tutelare il Paesaggio” con un focus su tutela del Paesaggio urbano e in particolare del centro storico e della città storica, sala della Parrocchia di San Saturnino  (> vai al programma) [4] Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008. Vedi Adozione Modifiche NTA PRG – ART. 16 Carta per la Qualità 8 febbraio 2025 vedi Modifiche NTA Modifiche Piano Regolatore: la Carta per la qualità diventa Carta straccia 25 marzo 2025  Vai al confronto tra il testo del PRG vigente, le modifiche adottate dalla Giunta nel giugno 2023 e le modifiche della Delibera adottata dall’Assemblea l’11 dicembre 2024 Vai alle Osservazioni di Carteinregola alle NTA del PRG adottate – inviate il 3 aprile 2025 [5] vedi l’intervento dell’Assessore Veloccia al convegno di AVS del 18 febbraio scorso sulle modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regolatore  Modifiche alle NTA del PRG, a che punto siamo (con un intervento dell’Assessore Veloccia) [6] vedi Decisione di Giunta del 12 marzo 2026 34a Proposta (D.G.C. n. 19) “Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025, pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini”  [SCARICATA DAL SITO ISTITUZIONALE SEZIONE ODG E PROPOSTE ASSEMBLEA CAPITOLINA]
May 20, 2026
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Il condono edilizio a Roma, ovvero una storia infinita
Foto AMBM (SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CHE ANDRÀ AL VOTO DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA) E’ attualmente sottoposta al parere dei Municipi la 32a Proposta di deliberazione (Dec. G.C. n. 17 del 05 marzo 2026) per la Modifica del Regolamento per dare attuazione alla procedura semplificata e alla procedura di formazione del Silenzio Assenso con modalità telematica per la definizione delle istanze di condono edilizio. La pubblichiamo con un commento di Giancarlo Storto. scarica la “Modifica del Regolamento per dare attuazione alla procedura semplificata e alla procedura di formazione del Silenzio Assenso con modalità telematica per la definizione delle istanze di condono edilizio, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 40 del 16 maggio 2019 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per l’uniforme applicazione dell’istituto del “Silenzio Assenso” e della “Procedura Semplificata” alle istanze di Condono Edilizio presentate ai sensi delle Leggi n. 47/1985, n. 724/1994, n. 326/2003 e L.R.L. n. 12/2004, non ancora definite con rilascio di provvedimento formale.” IL CONDONO EDILIZIO A ROMA, OVVERO UNA STORIA INFINITA di Giancarlo Storto Quarant’anni: di tempo ne è trascorso dal primo condono edilizio (anno 1985 a cui hanno fatto seguito analoghi provvedimenti nel 1984 e nel 2003) e il Comune di Roma è ancora ingolfato di pratiche che attendono di essere definite. Come uscire da questa insostenibile vicenda che lascia in una sorta di limbo i richiedenti e preclude all’amministrazione la possibilità di recuperare le risorse dovute per i contributi concessori? È questo l’interrogativo a cui tenta di fornire una risposta la proposta di delibera della Giunta comunale attualmente all’esame dei Municipi (parere necessario ma non vincolante). Impossibile conoscere il numero di pratiche ancora in giacenza presso gli uffici di Decima: l’unico dato attendibile, che risale però al 2019, è recuperabile nel Rapporto sui condoni edilizi presentato al Senato da Sogeea, società di servizi immobiliari, che, a quella data, quantificava in quasi 600mila le domande di chi aspirava a legittimare abusi edilizi di varia entità ricadenti nel territorio comunale, includendo costruzioni realizzate in totale difformità dalla normativa urbanistica e modifiche meno rilevanti compiute su singole abitazioni. Il dato che suscita maggiore sconcerto è il numero di istanze ancora da evadere: 213mila, più di un terzo, la gran parte dovute presumibilmente al condono del 1985 in riferimento al quale sono state presentate la maggior parte delle richieste (ancora dal Rapporto Sogeea del 2019 si ricava che, a livello nazionale, negli archivi comunali erano da trattare 5,4 milioni di domande e di queste 3,5 risalivano al primo condono). La Giunta comunale sembra prendere atto che venire a capo con procedure ordinarie da questo diluvio di incartamenti non ancora lavorati, che le precedenti amministrazioni non hanno avuto la capacità e la determinazione necessarie per una loro corretta gestione, propone il percorso che, in questi tempi, è il più praticato: la semplificazione dell’iter approvativo. Con qualche correttivo. Tutte le istanze avranno un controllo formale a seguito del quale saranno sottoposte a verifica di merito le richieste di condono che riguardano immobili in aree sottoposte a vincoli, quelle relative a nuove costruzioni o ampliamenti e le domande in cui, da un esame preliminare, emergono incongruenze. Per le restanti si procederà acquisendo l’asseverazione di un tecnico abilitato sulla veridicità della documentazione per poi rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria. Che dire? Il tempo smisurato intercorso dalla presentazione delle richieste di condono a oggi può giustificare un tale provvedimento anche se di fatto è un’ammissione di impotenza che richiama responsabilità distribuite nelle tante amministrazioni che nel tempo si sono succedute. La stagione dei condoni, nonostante i maldestri tentativi della destra di riproporli, è da sperare che appartenga al passato. Restano incancellabili i frutti velenosi, non soltanto per le ricadute sul territorio. Giancarlo Storto Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com 14 aprile 2026
April 14, 2026
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La newsletter di Carteinregola del 12 gennaio 2026
Carteinregola aderisce al Comitato Società Civile per il NO al Referendum costituzionale (e promuove la raccolta firme) Leggi  Vai alle istruzioni per firmare  Perché al referendum sulla riforma costituzionale della magistratura bisogna convintamente votare e far votare NO di Alfredo M. Bonagura,   Leggi la sintesi Leggi il documento  Vai a Riforma costituzionale della magistratura, cronologia e materiali Dossier Mobilità di Carteinregola: Programmi, progetti, conflitti, domande, proposte Vai al Dossier Vai alla registrazione del convegno di presentazione del 4 dicembre con  Anna Maria Bianchi, Paolo Gelsomini, Giancarlo Storto, con gli interventi di Giovanni Zannola Presidente della Commissione capitolina Mobilità e l’Ing. Alessandro Fuschiotto Roma Servizi per la Mobilità Il porto crocieristico di Fiumicino, implicazioni per il sistema di mobilità di Roma di Pietro Spirito Leggi Demolizione e ricostruzione di immobili, il Consiglio di Stato fa chiarezza di Anna Maria Bianchi Missaglia Leggi La controriforma della Corte dei Conti, una “Salva Milano” generalizzata  di Anna Maria Bianchi Missaglia LeggiSalva Milano, cronologia materialiI nuovi poteri speciali per la trasformazione degli stadi possono derogare al Codice dei Beni culturali di Anna Maria Bianchi Missaglia Leggi L’Assemblea Capitolina approva la Delibera che fissa limiti per l’applicazione della Legge regionale della Rigenerazione urbana di Anna Maria Bianchi Missaglia Leggi vai alle Osservazioni di Carteinregola al testo approvato della LR 12/20225 – Modifiche alla LR della rigenerazione urbana 7/2017 La girandola delle Occupazioni di Suolo Pubblico tra Governo e Comune. E non vince la Città di Paolo Gelsomini  Leggi   Con la Fontana di Trevi a pagamento un altro pezzo di città pubblica diventa una merce per i turisti di Anna Maria Bianchi Missaglia Leggi   Trasformazioni delle città occidentali: dalla Polis greca, da cui tutto è nato, alla dissolvenza dell’oggi di Paolo Gelsomini di Paolo Gelsomini Leggi   13 anni di Carteinregola E un nuovo sito ­ Da molto tempo la nostra associazione era al lavoro per  rinnovare quello che è il nostro principale strumento di comunicazione, il megafono delle nostre battaglie e proposte. Volevamo migliorare la grafica e la struttura,  mantenendo però quello che è diventato  il marchio di Carteinregola,  un’impostazione che dal 2016 a oggi  è stata premiata da decine di migliaia di visualizzazioni ogni anno. ­ Leggi tutto Segnalazioni 14 gennaio 2026 dalle ore 16:00 alle 19:00 confronto aperto con l’Assessorato e il Dipartimento Ambiente per parlare della gestione e della cura del verde pubblico di Roma Capitale si terrà nella  Casa della Città in Piazza Giovanni da Verrazzano,7 organizzato dal   Coordinamento delle Associazioni per il Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano di Roma Capitale 19 gennaio 2026 ore 18:00 20 via Pelago 3  Roma mobilità al terzo saluti Francesca Falchi, vicepres  Consiglio municipal,  introduce Martina Testa capogruppo di Roma Futura,  interventi Giovanni Caudo Roma Futura presidente Commissione PNRR,  Eugenio Patanè assessore alla mobilità, Paolo Marchionne, presidente del III Municipio CONCRETAMENTE Le decisioni di Roma Capitale per la città Ogni settimana Roma Capitale racconta le decisioni assunte per dare attuazione agli impegni del programma di mandato. Pillole video e audio che illustrano, in 60 secondi, un provvedimento e i suoi effetti concreti sulla città e sulla vita deli cittadini: dai servizi educativi alla mobilità, dall’ambiente all’innovazione. Vai alla pagina  Metropolitano, il primo Urban Center di Roma e della Città Metropolitana, inaugurato lo scorso dicembre, si presenta con un primo programma di incontri, eventi e laboratori.  Si comincia con la presentazione del progetto CArMe, per il rilancio e la fruibilità dell’area archeologica monumentale centrale, con un ciclo di incontri a partire dal 16 gennaio alla presenza di Assessori capitolini e Presidenti dei municipi.Vai al sito Roma Urban Center  scarica il calendario delle attività  Vai Sveja – La rassegna stampa su Roma che cambia ogni giorno Delibere di Giunta e Assemblea Capitolina Come trovare le Proposte di Deliberazione sul sito di Roma Capitale  TUTTE LE INIZIATIVE DI CARTEINREGOLA  Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com 12 gennaio 2026
January 12, 2026
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